Tutela pensionistica in caso di morte del lavoratore capofamiglia: le prestazioni
Nell'assicurazione generale obbligatoria la pensione superstiti prende il nome di pensione di reversibilità, quando il lavoratore al momento del decesso era già pensionato.
Naturalmente, si deve trattare di prestazione reversibile: sono reversibili la pensione di vecchiaia, pensione di invalidità, la pensione di inabilità, la pensione di anzianità, la pensione supplementare; non sono reversibili, invece, l'assegno ordinario di invalidità delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
La pensione ai superstiti prende il nome di pensione indiretta, quando la stessa tragga titolo dalla morte di lavoratore assicurato, ma non ancora pensionato.
Peraltro, perché i familiari superstiti possano vantare il diritto ad essa, il dante causa, al momento del decesso, si doveva trovare nella condizione di poter vantare il diritto ad una, almeno, delle prestazioni dell'assicurazione in riferimento: e, dunque, doveva aver maturato i almeno i 5 anni di assicurazione e di contribuzione, ovvero 15 anni di assicurazione contribuzione, rispettivamente, per le prestazioni di invalidità e per la pensione di vecchiaia.
Va precisato, che il d.lgs. 503/92, pur avendo rilevato a 20 anni i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia, ha confermato per la pensione indiretta i corrispondenti requisiti (15 anni) della previgente normativa.
L'importo della pensione ai superstiti viene determinato in misura percentuale della pensione che sarebbe spettata al defunto in rapporto alla posizione assicurativa: il 60% al coniuge; il 20 o il 40% a ciascun figlio, a seconda che concorra o non concorra il coniuge; il 15% a ciascun genitore o fratello o sorella.
In ogni caso la misura complessiva non può essere inferiore al 60%, né superiore al 100% della pensione diretta.
Quanto alla durata, la pensione decorre automaticamente dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
Il diritto alla pensione si estingue: nei confronti del coniuge, se questo contrae altro matrimonio; nei confronti dei genitori, se, dopo il conseguimento della pensione in questione, acquisiscono titolarità di altro trattamento pensionistico; nei confronti di fratelli e sorelle, in caso di acquisto di altra pensione, di cessazione dello stato di inabilità, di matrimonio; nei confronti dei figli in caso di assunzione da parte di questi di qualsiasi attività lavorativa remunerata.
Quando il materiale verificarsi dell'evento protetto sia dipendente da causa di servizio, va qui ricordata, per connessione, la rendita ai superstiti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In tal caso, l'importo della rendita è ragguagliato al 100% della retribuzione annua già goduta dal defunto.
L'assicurazione generale obbligatoria qui in considerazione prevede, la pensione privilegiata ai superstiti, per il caso in cui la morte del pensionato sia in "rapporto causale diretto con finalità di servizio"; per l'acquisizione del relativo diritto non è richiesta alcuna anzianità assicurativa e contributiva.
Naturalmente detta prestazione non può essere erogata, quando dal medesimo evento derivi il diritto alla rendita ai superstiti a carico dell'INAIL o carico di altri enti.
Infine, l’indennità per morte viene riconosciuta ai superstiti, quando non sussiste il diritto alla pensione ma sussista almeno nella posizione assicurativa del lavoratore defunto un anno di contribuzione nel quinquennio immediatamente precedente la morte.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto della Previdenza Sociale, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: Il rapporto previdanziale - Il diritto della sicurezza sociale in trasformazione
- Autore del libro: Maurizio Cinelli - Maurizio Cinelli e Stefano Giubboni
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