Stato, Regioni e autonomie locali nella lotta all'esclusione sociale
La l. 328/2000 "si può definire la magna charta del welfare locale: un welfare articolato in funzione della molteplicità e della varietà delle condizioni di bisogno, rilevabili e affrontabili solo da chi opera nel territorio".
Lo Stato ha funzioni essenziali e ad un tempo rigorosamente limitate ai compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento, definizione degli obiettivi e dei principi generali e fondamentali dell'azione dei soggetti coinvolti nel complesso e stratificato sistema integrato degli interventi e servizi sociali.
Appartiene allo Stato il prioritario compito di determinare la ripartizione delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali e quello di individuare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni.
Le Regioni sono titolari di compiti di programmazione, coordinamento, indirizzo e valutazione della complessiva attuazione del sistema integrato nel proprio ambito territoriale.
La legge conferisce loro anche "l'esercizio di poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale, nei confronti degli enti locali inadempienti".
È ai Comuni, infatti, che la legge assegna la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi svolti a livello locale e, in primo luogo, la "programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete", nonché l'erogazione dei servizi stessi e delle prestazioni non riservate ad altri soggetti.
I principi fissati dalla l. 328/2000 appaiono perciò in sostanziale armonia con il mutato quadro costituzionale, nel cui ambito le Regioni vedono sensibilmente accresciuto il loro ruolo.
Essi paiono in particolare del tutto sintonici con la riserva in favore della legislazione esclusiva dello Stato in ordine alla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale".
I livelli di tutela attualmente garantiti dal legislatore nazionale dovranno essere quindi considerati come standard minimi non derogabili in pejus dalle Regioni, che ovviamente saranno libere, disponendo delle relative risorse, di fornire prestazioni o servizi sociali migliorativi, aggiuntivi o integrativi.
Continua a leggere:
- Successivo: Lotta all'esclusione e sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali
- Precedente: Reddito minimo di inserimento (RMI)
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto della Previdenza Sociale, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: Il rapporto previdanziale - Il diritto della sicurezza sociale in trasformazione
- Autore del libro: Maurizio Cinelli - Maurizio Cinelli e Stefano Giubboni
Altri appunti correlati:
- Sociologia del Terzo Settore
- La donazione
- Diritto del lavoro
- Introduzione al diritto del lavoro e concorrenza nel welfare italiano
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- I fondi pensione di tipo chiuso
- La previdenza complementare, la posizione del singolo e la sua libertà
- Il sistema pensionistico nell'ordinamento italiano: evoluzione e prospettive
- La previdenza complementare con particolare riferimento al caso dei dipendenti pubblici
- Il sistema della previdenza complementare nel Regno Unito. Il caso inglese in una prospettiva comparata tra Europa e Italia.
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.