Il "Secondo pilastro" e i principi costituzionali nella previdenza complementare
Tuttavia, se dalle affermazioni di principio si passa alla considerazione della disciplina concretamente adottata, emergono aspetti che, per più di un verso, non risultano del tutto consonanti con quel disegno.
Innanzitutto, infatti, va considerato che l'assunzione come elemento strutturale di un secondo, concorrente regime implica, per chi voglia usufruire dei relativi vantaggi, la volontà di sostenerne i relativi costi aggiuntivi.
In altri termini, la partecipazione a detto concorrente regime è soggettivamente limitata.
Deve riconoscersi, dunque, che detto regime non solo non è a vocazione universale, ma non è neppure accessibile a tutti coloro che pure appartengono alle categorie destinatarie della tutela previdenziale.
D’altra parte, anche la parziale riconversione tecnica del criterio di gestione finanziaria del sistema previdenziale, implicita nella introduzione della previdenza complementare (basata sul criterio della capitalizzazione), inevitabilmente influisce su di un aspetto fondamentale dell'intero sistema previdenziale, quale è quello della sua connotazione solidaristica.
Ed in effetti, almeno nei fondi di previdenza complementare a capitalizzazione in conti individuali e a contribuzione definita, il trattamento pensionistico spettante a ciascun iscritto non è destinata rappresentare altro che la rendita degli apporti a lui stesso imputabili.
Di conseguenza, ne risulta esclusa ogni seria prospettiva di effetti redistributivi di ricchezza e, dunque, di solidarietà.
Per ciò che riguarda, poi, il livello delle prestazioni, la vigente disciplina della previdenza complementare, in quanto correlata alla riduzione della spesa pubblica, evidentemente sottintende specifiche scelte sullo standard di protezione sociale da affidare alla diretta responsabilità dello Stato.
E, poiché l'ambito soggettivo di riferimento dei due distinti regimi di protezione sociale non necessariamente coincide, tale realtà automaticamente riporta in primo piano il problema della nozione di prestazione adeguata, almeno per quei soggetti che siano destinati a far restare privi del supporto della "pilastro" complementare.
D'altra parte, anche l'adeguatezza, in sé, dello stesso trattamento di previdenza complementare non è certa.
Iscritto a fondo a contribuzione definita, infatti, si assume integralmente il rischio attinente all'investimento dei contributi capitalizzati e, al limite, anche il rischio che all'atto del pensionamento il fondo risulti insolvente.
Non vale a sanare le suindicate contraddittorietà di fondo il contributo di solidarietà, che onera i regimi di previdenza complementare a favore della previdenza pubblica.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto della Previdenza Sociale, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: Il rapporto previdanziale - Il diritto della sicurezza sociale in trasformazione
- Autore del libro: Maurizio Cinelli - Maurizio Cinelli e Stefano Giubboni
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