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Cause integrabili, prestazioni, durata, reiterazione della cassa integrazione


Gli eventi giustificativi del ricorso alla Cassa integrazione vengono denominati cause integrabili.
Tali eventi danno luogo a due distinti tipi di intervento della Cassa: l'ordinario e lo straordinario.
Due sono le cause giustificative dell'intervento ordinario: la dipendenza della relativa situazione aziendale da "eventi transitorie non imputabili all'imprenditore o agli operai", da un canto, e la dipendenza della stessa da "situazioni temporanee di mercato", dall'altro.
Concettualmente diverse sono le cause giustificative dell'intervento straordinario.
Con l'introduzione di tale tipo di intervento l'istituto delle integrazioni salariali ha assunto, anche formalmente, la concorrente funzione di strumento di politica economica, sia perché divenuto strumento direttamente ed ufficialmente attivabile da parte del potere politico centrale, sia perché la relativa disciplina sia inserita in maniera organica in un più ampio complesso normativo, che interessa l'assetto del mercato del lavoro, l'attività produttiva nazionale, il governo delle situazioni di crisi.
La particolarità dell'intervento straordinario, infatti, consiste nell'attribuzione di rilevanza ad eventi non più "esterni", cioè indotti da ineluttabili accadimenti naturali, bensì "interni" al ciclo generale (crisi economiche), quando non alle stesse vicende della specifica impresa: crisi economiche settoriali o locali, ristrutturazioni o riorganizzazioni aziendali, ecc…
Le prestazioni erogate dalla Cassa integrazione guadagni sono pari all'80% della retribuzione globale netta "per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le 0 ore e il limite orario contrattuale, ma comunque non oltre 40 ore settimanali".
La durata massima dell'integrazione ordinaria e di 3 mesi continuativi, prorogabile trimestralmente "in casi eccezionali", fino a complessivi 12 mesi.
Viceversa, l'integrazione straordinaria non può superare, comprese le proroghe, i 48 mesi, ridotti a 18 per le integrazioni salariali in corso di procedure esecutive concorsuali e a 12 per l'ipotesi di crisi aziendale.
È esclusa la reiterazione dell'intervento della Cassa per un certo periodo di tempo: i trattamenti straordinari non possono avere una durata complessiva superiore a 36 mesi nell'arco di un quinquennio.
Ulteriore baluardo a difesa di un'utilizzazione oculata degli interventi straordinari è la regola che sancisce, per il periodo di eventuale proroga del trattamento, il raddoppio del contributo posto a carico del datore di lavoro che richiede l'intervento stesso.

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