Le decisioni relative all’inosservanza dei criteri di attribuzione al tribunale
(Segue): le decisioni relative all’inosservanza dei criteri di attribuzione al tribunale
A) Nel processori primo grado
a) Durante la fase dell’udienza preliminare. Mentre tale fase è imprescindibile nei procedimenti attribuiti alla cognizione del tribunale collegiale, può invece mancare in quegli attributi alla cognizione del tribunale monocratico (vedi art. 550 cpp, rito semplificato). Instaurato un procedimento nella forma che prevede l’udienza preliminare, il giudice, monocratico o collegiale, può rilevare per una qualsivoglia causa, d’ufficio o su eccezione di parte, che l’udienza preliminare non deve essere celebrata poiché il procedimento andava attribuito al tribunale in composizione monocratica seguendo le regole del rito semplificato → si disporrà con ordinanza la trasmissione degli atti al pm affinché provveda alla corretta instaurazione del rito con soppressione della fase dell’udienza preliminare (art. 33sexies cpp)
b) Durante la fase dibattimentale. Nel caso in cui sia stata instaurata a seguito di udienza preliminare, il giudice, monocratico o collegiale, ove ritenga, di propria iniziativa o su sollecitazione di una delle parti, che a decidere debba essere il tribunale in composizione diversa, trasmette con ordinanza gli atti al giudice a cui va attribuitala cognitio causae.
Nel caso di dibattimento instaurato a seguito di rito semplificato, il giudice monocratico, ravvisando l’attribuibilità del procedimento al tribunale collegiale, e quindi la necessità di far luogo all’udienza preliminare, dispone con ordinanza la trasmissione al pm affinché investa del processo il giudice di quell’udienza (art. 33septies comma II cpp). Disciplina analoga a questa si ha allorché il giudice monocratico in corso di rito semplificato ritenga che, pur essendo il reato di sua cognizione, si debba tuttavia procedere con udienza preliminare.
B) Nel processo di appello. Qualora il giudice dell’appello ritenga che il procedimento doveva essere attribuito al tribunale in composizione collegiale mentre erroneamente ne ha conosciuto quello monocratico, pronuncia l’annullamento della sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al pm presso il giudice di primo grado affinché instauri correttamente il procedimento (art. 33octies comma I cpp). È tuttavia necessario che siano stati rispettati i termini ex art. 33quinquies per far valere l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione del tribunale, e che la relativa eccezione – proposta e rigettata nel procedimento di primo grado – sia stata riproposta nei motivi di impugnazione; diversamente il giudice d’appello giudicherà nel merito come giudice di secondo grado.
Se viceversa il giudice d’appello ritiene che a decidere doveva essere il tribunale monocratico, non procede all’annullamento e pronuncia nel merito (art. 33octies comma II cpp).
C) In sede di giudizio per cassazione. Si applicano le stesse norme dettate dal comma primo dell’art. 33octies per la rilevabilità in appello dell’inosservanza delle disposizioni in tema di composizione del tribunale. Nel caso di erronea attribuzione al giudice collegiale, però, il giudizio in Cassazione deve riguardare una sentenza di primo grado non appellata o perché inappellabile o perchè impugnata direttamente con ricorso in Cassazione (art. 569 cpp)
Affinché la corte possa pronunciarsi è comunque necessario che le eccezioni relative siano state proposte inutilmente nel giudizio di primo grado, riproposte altrettanto inutilmente nel processo d’appello e prospettate come motivi di ricorso per cassazione.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Gianfranco Fettolini
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- Università: Università degli Studi di Brescia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale penale
- Docente: Alessandro Bernasconi
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