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Principi di obbligazioni cambiarie

-Indipendenza reciproca: l'invalidità della singola obbligazione cambiaria non incide sulla validità delle altre;
-Solidarietà dell'obbligazione cambiaria: alla scadenza il portatore del titolo potrà chiedere a ciascuno degli obbligati cambiari il pagamento dell'intera somma.
Gli obbligati cambiari si distinguono in due categorie: obbligati diretti e obbligati di regresso.
Gli obbligati diretti sono: emittente, accettante e loro avallanti. L'azione del portatore del titolo nei confronti di questi soggetti non è subordinata a formalità.
Gli obbligati di regresso sono: traenti, giranti e loro avallanti. L'azione del portatore del titolo nei confronti di questi soggetti è subordinata alla levata del protesto.
Il protesto è un atto solenne ( sono abilitati alla levata del protesto i notai e gli ufficiali giudiziari), con cui si constata la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale da parte del designato a pagare in via principale (trattario o emittente).
Nei rapporti interni gli obbligati cambiari sono disposti per gradi secondo un ordine tassativamente previsto dalla legge:
CAMBIALE TRATTA ACCETTATA:
-Obbligato di primo grado: accettante
-Obbligato di secondo grado: traente
-Obbligato di terzo grado: primo girante
-Obbligati successivi: successivi giranti.
VAGLIA CAMBIARIO:
-Obbligato di primo grado: emittente
-Obbligati successivi: giranti successivi
Se paga l'obbligato di primo grado tutti gli altri sono liberati sia verso il portatore sia nei rapporti interni; se paga l'obbligato intermedio sono liberati gli obbligati di grado successivo mentre contro gli obbligati di grado anteriore il solvens ha azione di recupero per l'intera somma pagata.
Gli obbligati cambiari benché siano distinti in obbligati diretti e di regresso, sono tutti obbligati in
solido (sono tutti tenuti per l'intero ammontare della somma di denaro) nei confronti del portatore del titolo.
Rispettate le condizioni necessarie per esercitare l'azione di regresso, il portatore può agire, a
sua scelta e per l'intera somma contro tutti o uno qualsiasi degli obbligati, senza dover
osservare l'ordine nel quale si sono obbligati.
Il debitore cartolare per sottrarsi al pagamento della cambiale, può opporre al portatore alcune tassative eccezioni:
eccezioni reali: sono opponibili a qualunque portatore del titolo;
eccezioni personali: sono opponibili solo ad un determinato portatore e non si ripercuotono sugli altri.

Tratto da I TITOLI DI CREDITO di Alexandra Bozzanca
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