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Felix Cohen

FELIX COHEN


Nasce nel 1907 e muore nel 1953.  
Egli è uno dei primi a rivendicare la centralità del ruolo del giudice all’interno di questa particolare concezione di diritto. Il giudice non è un mero interprete/applicatore del diritto, ma è il creatore del diritto. Il giudice è colui che effettivamente produce il diritto.
Idea di finzione: Cohen sostiene che concetti come obbligo, diritto soggettivo, proprietà, compravendita, contratto non sono che finzioni. Ciò non vuol dire che devono essere eliminate dal diritto, perché all’interno del discorso giuridico sono utili. La concezione di Cohen è di naturalismo semantico: questi concetti giuridici devono essere studiati riconducendoli a situazioni che sono osservabili nella realtà. Tutti questi concetti, a partire per es. da duty, mettono in relazione tra loro eventi diversi, esattamente come le leggi della fisica mettono in relazione tra loro accadimenti diversi. 
Le tesi di Cohen, quindi, sono anche di naturalismo metodologico.
“Il termine linguaggio giuridico deve essere in ogni momento poter essere cambiato nella moneta sonante dei dati di fatto. Quei concetti sovrannaturali, quasi mistici, che non possono essere chiamati con moneta sonante, devono essere dichiarati un fallimento e fare bancarotta come un imprenditore insolvente”. Nel momento in cui non si riesce a ricondurre un concetto giuridico a dati di fatto, allora il concetto giuridico è inutile (è una finzione cattiva), non ha modo di esistere.

Tratto da FILOSOFIA DEL DIRITTO di Francesca Morandi
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