Questi appunti si basano su una mera interpretazione giuridica dello studente.
Alcune parti fondamentali sono legate ai fini dell'esame come per esempio l'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori di cui alla Legge 300 del 1970 e non anche dell'art. 19 vecchia e nuova formulazione.
Dopo un'introduzione sulla storia e l'evoluzione della disciplina del diritto sindacale, si approfondiscono i principali argomenti attinenti alla materia:
• La libertà sindacale
• Il divieto di atti discriminatori
• I sindacati di comodo
• Le serrate
• Il diritto di sciopero
• Approfondimento dello statuto dei lavoratori L.300 del 1970
A.A. 2021/2022
Diritto Sindacale
Appunti di Cristian Lambiase
Università degli Studi di Foggia
Facoltà: Giurisprudenza
Corso di Laurea in Consulente del lavoro ed esperto di relazioni
industriali
Esame: Diritto Tributario
Docente: Antonello Olivieri
A.A. 2021/2022DIRITTO SINDACALE
definizione di diri o sindacale:
il diri o sindacale è quella parte del diri o del lavoro che concerne il sistema di norme strumentali
(poste dallo Stato cioè - in modo eteronomo - e dalle stesse par colle ve - cioè in modo autonomo-
) che disciplinano la dinamica del confli o di interessi derivante dall'ineguale distribuzione di potere
nei processi produ vi.
Il diri o sindacale è un diri o che nasce da un fa o ossia da un'operazione a uale, nonché le dal
consenso e dall'inizia va dei lavoratori.
I lavoratori non sono in grado per la loro fisiologica inferiorità socio economica (debolezza
contra uale) di far valere i propri diri nei confron della contropotere datoriale.
Il lavoratore pertanto a norma dell'ar colo 36 della cos tuzione ha diri o ad una retribuzione
proporzionata alla quan tà e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Il lavoratore non può disporre sempre di questo diri o in quanto egli può individualmente anche
rinunciare alla propria retribuzione (ad una mensilità, due mensilità, tre mensilità) ma non lo può
fare perché proprio per la sua debolezza contra uale, ha bisogno di una tutela autonoma o
eteronoma si pensi ad esempio se il datore di lavoro decidesse di far rinunciare al proprio dipendente
alle mensilità da lui disposte, pertanto il lavoratore per more della perdita del posto di lavoro
sarebbe portato a tale rinuncia, inoltre, tale rinuncia è contraria all'ar colo 2113 c.c. ove si precisa
che: "le rinunzie e le transazioni che hanno per ogge o diri del prestatore di lavoro derivan da
disposizioni inderogabili della legge e dei contra o accordi colle vi concernen i rappor di lavoro
non sono valide"
il diri o sindacale in assenza di una specifica regolamentazione nasce da un fa o ovvero quella di
superare la debolezza contra uale dei lavoratori subordina al fine di o enere forme di tutela
sostanziale, nasce quindi dalla organizzazione di lavoratori che in un certo momento storico,
stabilirono che i contra di lavoro, dovevano prevedere un minimo tra amento economico al di
so o del quale non si poteva scendere erano i cd. concorda di tariffa - ossia un'adesione volontaria
degli imprenditori e dei lavoratori - quindi il divieto di lavorare so o cer standard è posto dallo
stesso lavoratore per difenderlo contro se stesso (art. 36) quindi, con un intervento autonomo, il
diri o sindacale si è sviluppato per molto tempo a seguito della astensione da parte dello Stato a
seguito di due fon do rinale e giurisprudenziale pertanto il diri o sindacale è definito un diri o
"senza leggi" la cara eris ca di essere senza leggi si è a enuata nel corso degli anni perché c'è stata
una necessità dell'intervento legisla vo.
Il diri o sindacale può essere ripar to in:
• organizzazione: che a ene alla dimensione sta ca
• contra azione colle va: che a ene alla dimensione dinamica
• sciopero
solo quest'ul mo può essere definito un diri o con leggi.
Il diri o intersindacale si cara erizza per l'intreccio di diverse fon :
• la fonte statale: (eteronoma);
• la fonte colle va : (autonoma);
• la fonte individuale
pertanto il diri o sindacale è un diri o condizionato da fa ori esterni ovvero fa ori sociali,
economici, poli ci e culturali il quale viene de finito un sistema complesso pico delle relazioni
industriali all'interno del quale, si può individuare un ordinamento originario (autonomo) è
definito come ordinamento intersindacale.
Il diri o intersindacale si è cara erizzato per una sorta di autoproduzione norma va e la mancata
1a uazione di una legge sindacale da parte dell'art. 39 della cos tuzione, ha improntato una certa
a enzione della contra azione colle va che è diventata fonte prevalente.
L'ordinamento intersindacale è un ordinamento dis nto e autonomo rispe o all'ordinamento
statale vive all'interno dell'ordinamento statuale;
in tema di rappresentanza l'ordinamento statuale stabilisce all'articolo 19 dello statuto dei lavoratori
delle procedure per la modalità della cos tuzione di rappresentanze all'interno delle aziende,
mentre nell'ordinamento intersindacale ci sono invece norme differen che condizionano la
possibilità di cos tuire rappresentanze all'interno delle aziende a specifiche procedure di fferen
rispe o a quelle previste dall'ordinamento statuale, sono due norme che disciplinano la medesima
materia, diverse e in confli o tra loro pertanto nell'ordinamento intersindacale vengono stabilite
norme rela ve alla rappresentanza nei luoghi di lavoro stabili da alcuni accordi interconfederali.
Vi possono essere situazioni diverse ma non in confli o tra loro per esempio il contra o colle vo è
regolato dal libro IV del codice civile sui rappor obbligatori e quindi crea diri è doveri di qualsiasi
altro contra o regolato dal codice civile, mentre per l'ordinamento intersindacale il contra o
colle vo è la legge fondamentale dell'ordinamento sindacale a raverso il quale si regolano i
rappor tra le organizzazioni sindacali e i datori di lavoro.
LA LIBERTA' SINDACALE
il principio cos tuzionale della libertà sindacale
La libertà sindacale è sancita all'art. 39 della cost. ove si stabilisce che l'organizzazione sindacale è
libera.
Tale principio si contrappone a quello del sistema corpora vo fascista il quale inquadrava le
organizzazioni sindacali dello stato so oponendole ad un rigido controllo, inoltre prevedeva un
sistema di composizione degli interessi colle vi estraneo ad una libera dire a partecipazione dei
sogge interessa .
Nel nostro ordinamento il quale è definito democra co, la facoltà di agire a tutela degli interessi che
sono fondate sul lavoro in favore di un'organizzazione altrui viene a ribuita agli stessi sogge come
posizione di libertà.
Il diri o di potersi organizzare liberamente è sancito dall'ar colo 39 della cos tuzione dal punto di
vista storico viene esplicato come diri o sogge vo pubblico di libertà, vietando allo stato di
compiere a che risul no lesivi di tale libertà.
Contraria a norme impera ve invece sarebbe una legge che determinasse in modo vincolante i fini
o le forme organizza ve del sistema sindacale.
L'ar colo 39 non opera solo tra i sogge pubblici bensì anche tra i sogge priva .
il confronto dell'articolo 39 comma 1 con l'articolo 18 della costituzione consente alcune precisazioni
sul contenuto della prima disposizione.
Il riconoscimento della libertà sindacale di associazione contenuto nell'ar colo 18 non è
incondizionato, esso viene meno quando l'associazione persegua fini vieta ai singoli dalla legge
penale invece il fine sindacale è di po pizzato e riconosciuto come illecito dall'ar colo 39 e perciò
non può essere vietato dalla legge penale ordinaria.
Inoltre emerge una differenza sia nell'ar colo 39 con il termine organizzazione in quello u lizzato
dall'ar colo 18 Cost. come associazione quest'ul mo implica una nozione più ampia del fenomeno
sindacale tale da comprendere anche forme organizza ve diverse da quella associa va, purché
idonee a ricevere la qualificazione di sindacali: ad esempio un i consigli di fabbrica o le
rappresentanze sindacali unitarie sono sindacali dal punto di vista funzionale e ciò è sufficiente ad
includerli nell'ambito della libertà sindacale anche se non hanno una stru ura associa va.
2Il termine organizzazione non può essere ricavato né da un'analisi lessicale della norma
né tantomeno del sistema cos tuzionale.
So o il profilo strumentale la qualificazione sindacale presuppone un'aggregazione di sogge
almeno potenziali su questo punto le opinioni sono divise:
• per alcuni anche i singoli possono svolgere a vità sindacale;
• per altri è sempre necessaria una forma solidale.
L'ar colo 39 si analizza so o due profili:
• un profilo individuale
• un profilo colle vo
il profilo individuale viene declinato all'interno dei rappor sogge vi interpriva s ci tra datori di
lavoro e lavoratori per tale intendendosi che l'ar colo 39 se viene declinato all'interno dei rappor
sogge vi tra datori di lavoro e lavoratori garan sce la libertà sindacale sia ai singoli sia ai gruppi
organizzati e si estrinseca sia come diritto del singolo lavoratore, sia come diri o delle organizzazioni
sindacali; quando invece l'ar colo 39 si declina con i rappor con lo Stato diventa un diri o
sogge vo pubblico di libertà lo stato non può porre in essere a che ledono l'interesse colle vo
tutelato Per es. una legge che possa limitare il diri o di sciopero e pertanto diviene una legge
incos tuzionale perché violerebbe il principio di libertà sindacale.
Nel profilo colle vo , qualunque legge da parte dello Stato che imponga una forma organizza va ad
un sindacato, - in quanto le forme colle ve sono libere - sarebbe violazione del disposto
cos tuzionale.
La libertà sindacale può essere:
• posi va
• nega va
per libertà sindacale posi va essa consiste in un obbligo di facere cioè poter cos tuire un sindacato,
poter aderire ad un sindacato esistente, poter fare un'a vità in favore del sindacato;
la libertà sindacale nega va non è rinvenibile all'interno dell'ar colo 39 in quanto stabilisce che
"l'organizzazione sindacale libera" al contrario quella nega va consiste in un obbligo di non facere
cioè quella di non poter cos tuire un sindacato, di non fare opere in favore del sindacato;
pertanto la fonte che garan sce la libertà sindacale nega va è rinvenibile nell'ar colo 15 le a) dello
statuto dei lavoratori pertanto “è nullo qualsiasi pa o o a o dire o a subordinare l'occupazione di
un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad un'associazione sindacale ovvero
cessi a fa parte di un determinato sindacato”; ciò significa che la legge riconosce un diri o al dissenso
cioè che deriva dal principio volontaris co.
La libertà sindacale sul piano dinamico si esplica in un'a vità sindacale, a tal proposito nascono dei
problemi in quanto non vi è una legge che disciplina il fenomeno sindacale pertanto il venir meno di
questa legge me e tu o alla volontà delle par .
Può un lavoratore so rarsi a un contra o colle vo s pulato da un sindacato?
Nel caso in cui vi sia una crisi aziendale ex ar colo 41 della cos tuzione il datore di lavoro può
decidere di ridurre la manodopera, decidere di chiudere un'a vità produ va, ma prima di eseguire
questa procedura, la legge stabilisce che prima di poter licenziare i lavoratori deve effe uare un
esame congiunto con i sindaca presen in azienda (l'esame congiunto serve appunto a ridurre gli
effe della crisi)
Questo accordo aziendale non risolve il problema dell'estensione sogge va del contra o colle vo
aziendale, perché dell'accordo non è un accordo norma vo non stabilisce pertanto i contenu delle
future prestazioni.
Pertanto il datore di lavoro per poter licenziare un lavoratore, a raverso il suo potere di recesso
3licenza con un atto unilaterale i lavoratori, il licenziamento pertanto legittimo se ha rispe ato i criteri
di scelta convenzionali o legali produce effetti nei confron del lavoratore non perché c'è un accordo
ma per il potere di recesso del datore di lavoro art. 2106 c.c., in quanto c'è una volontà manifestata
esplicitamente a raverso la le era di licenziamento da parte del datore di lavoro.
sul piano dinamico, la libertà di azione delle imprese - degli imprenditori e libertà di azione nei
confron delle pubbliche amministrazioni si pensi alla libertà di s pulare un contra o colle vo, ma
anche di non s pulare un contra o, pertanto non cè una legge che imponga di s pulare un contra o
colle vo, il contenuto di un accordo - dipende dai rappor forza, se manca una legge che imponga
di so oscrivere un contra o colle vo dipende dai rappor di forza, quindi un datore di lavoro
so oscrive un contra o colle vo con i sindaca più for .
A norma dell'art. 39 possono essere definite a vità sindacali due profili:
• quello sindacale: l'a vità svolta in funzione di un'autotutela (autonomia sindacale) di
interessi che sono connessi a realizzare relazioni giuridiche (retribuzioni, ferie, mansioni) che
hanno ad ogge o un'a vità lavora va
• quello teleologico: cioè che fa riferimento alla finalità ossia quello degli strumen impiega
che sono pici dell'azione sindacale ovvero tu quegli strumen ado a per l'autotutela dei
lavoratori ad esempio lo sciopero, la contra azione colle va, l'assemblea ecc.
L'ar colo 39 co 2-3-4 stabilisce che i sindaca devono essere so opos a registrazione affinché si
possono registrare devono dimostrare di avere degli statu democra ci con la registrazione avviene
un un effetto giuridico ovvero quello della personalità giuridica e quindi assumendo tale personalità
giuridica, il cos tuente aveva stabilito che i sindaca unitariamente e in proporzione al numero degli
iscri potessero s pulare contra colle vi con efficacia erga omnes.
L'ar colo 39 nella seconda parte della norma, il legislatore ha tenuto opportuno inquadrare il
conce o unitario del modello sindacale, prevede quindi un meccanismo di registrazione che
comporta poi la so oscrizione di contra colle vi con efficacia erga omnes non disciplina
l'esistenza del sindacato o la sua organizzazione, prevede soltanto uno specifico meccanismo di
assunzione della personalità giuridica per la s pulazione di un contra o colle vo con efficacia erga
omnes quindi, vi è contrapposizione tra autonomia ed eteronomia questo piano fenomenologico
pertanto non risultava indispensabile perché nel fra empo l'autonomia colle va a raverso
l'ordinamento intersindacale era in grado di garantire il naturale svolgimento della vita sindacale con
strumen differen previs dal legislatore.
Lo sviluppo dell'ordinamento intersindacale ha comportato una rilevanza costituzionale alla mancata
a uazione della seconda parte dell'ar colo 39 si è ritenuto pertanto importante non a uare la
seconda parte dell'ar colo pertanto la mancata a uazione non comporta una lacuna anche se viene
definito un diri o senza leggi, ma precisa scelta ma privilegiare il sistema sindacale di fa o la cui
capacità dipende dal reciproco riconoscimento delle par .
Il divieto di a discriminatori
• La fonte ordinaria norma va interna é cos tuita dalla L. 300 del 1970, il c.d. statuto dei
lavoratori, il cui tolo è espressamente in tolato alla libertà sindacale. In tale legge concorsero
tre obie vi: 1. tutela della libertà e della dignità del lavoratore con riferimento a situazioni
repressive che possono verificarsi dell'impresa; essendo quest'ultima un'organizzazione basata sul
principio di autorità, possono in essa crearsi situazioni di compressione della libertà e della dignità
di chi vi lavora in posizione subordinata: era quindi opportuno un intervento del legislatore per la
salvaguardia di ques valori in determina aspe della vita aziendale, quali l'uso della polizia
privata nelle fabbriche (art. 2), le perquisizioni personali (art. 6), l'uso di strumen del controllo a
distanza dell'a vità dei lavoratori (art. 4), l'esercizio del potere disciplinare (art. 7), l'assunzione
di informazioni sui lavoratori (art. 8);
4• rafforzamento dell’effe vità del principio di libertà sindacale all'interno dei luoghi di
lavoro, che viene perseguito vietando all'imprenditore di u lizzare i poteri che gli derivano dal
contra o di lavoro per ostacolare, anche indire amente, i lavoratori nell'esercizio dell'a vità di
autotutela dei propri interessi (in par colare divieto di a discriminatori, ar coli 15 e 16);
• poli ca di sostegno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La realtà dinamica del
confli o di interessi si confronta all'interno dell'impresa con un potere capace di incidere
in via immediata sulla condizione di sogge ad esso so opos ; di fronte a cid, il migliore
strumento di tutela é la stessa a va capacita di contestazione dei sogge 1 é un'is tuzione
internazionale specializzata nella regolamentazione della materia del lavoro. Fu fondata dopo la
prima guerra mondiale con il tra ato di Versailles quale is tuzione della società delle nazioni e
poi modificato nel 1945 in vista della collocazione della sua stru ura e della sua azione
nell'ambito dell'Onu. Il suo compito é quello di promuovere, sul piano internazionale, il
miglioramento delle condizioni dei lavoratori a raverso la predisposizione di par colari accordi
internazionali, le c.d. convenzioni, che gli sta membri sono obbliga a so oporre agli organi
interni competen ad autorizzare la ra fica e a emanare le norme di esecuzione. Accanto alle
convenzioni, provengono dall’OIL, le raccomandazioni che contengono indicazioni
programma che prive di valore vincolante, formulate per richiamare l'a enzione degli sta
membri sui problemi tra a interessa , naturalmente sensibile al mutamento delle condizioni
reali e quindi più idonei ad operare valutazioni che la legge, per la sua rigidità stru urale, non
sarebbe in grado di operare. L'art. 14 dello statuto afferma che "il diri o di cos tuire associazioni
sindacali, di aderirvi e di svolgere a vità sindacale é garan to a tu i lavoratori all'interno dei
luoghi di lavoro". Tale norma ribadisce un principio che già é apparso evidente alla le ura
dell'ar colo 39 cost. In tal modo viene imposta l'efficacia della norma cos tuzionale non solo
nella sfera dei rappor ci adino-Stato, ma anche nella sfera dei rapporti interprivati. L'art. 15
sancisce la nullità degli a discriminatori riproducendo, con opportune integrazioni, la
disposizione dell'ar colo 1 della convenzione n. 98. Esso fissa due pun : a) stabilisce la nullità di
qualsiasi pa o o a o dire o a subordinare l'occupazione del lavoratore alla condizione che
aderisca o non aderisca ad un'associazione sindacale, ovvero che cessi di farne parte. Oltre alla
nullità dell’a o, che in molte circostanze può avere scarsa efficacia, é prevista l'applicazione della
sanzione penale di cui all'ar colo 38 dello stesso statuto dei lavoratori; b) sancisce la nullità di
qualsiasi pa o o a o dire o licenziare un lavoratore, a discriminarlo nell'assegnazione di
qualifiche o mansioni, nei trasferimen , nei provvedimen disciplinari, o a recargli altrimen
pregiudizio a causa della sua affiliazione o a vità sindacale, ovvero causa della partecipazione ad
uno sciopero. Per tali a non é disposta la sanzione penale; il legislatore, infa , ha ritenuto si
tra asse di comportamen che possono essere efficacemente colpi a raverso la sanzione civile
della nullità. La norma dispone anche la illiceità della discriminazione compiuta, oltre che per
mo vi sindacali, per mo vi poli ci o religiosi; a ques la L. n. 903 del 1977 ha aggiunto i mo vi di
razza, lingua e il sesso. La discriminazione di cara ere sindacale può avvenire, da parte del datore
di lavoro, non solo privando il prestatore di lavoro di par colari benefici o arrecandogli
comunque danno, bensì, a ribuendo par colari benefici ai lavoratori che tengano un
determinato comportamento, e condizionandoli, cosi, nell'esercizio della libertà sindacale. E’
questa la previsione contenuta nell'art. 16, il quale, appunto, sancisce il divieto di concedere
tra amen economici di maggior favore ad una pluralità di persone. Un esempio pico é
cos tuito dai premi che vengano corrispos ai lavoratori che non abbiano partecipato ad uno
sciopero. Tra amento economico colle vo discriminatorio può considerarsi, tu avia, non solo
quello dire o ad ostacolare in genere all’a vità sindacale, bensì anche quello corrisposto per
agevolare l'adesione a par colari organizzazioni sindacali che incontrino il favore del datore di
lavoro. Per tra amento economico viene inteso non solo la corresponsione di somme di denaro,
bensì qualsiasi concessione valutabile in termini economici. Il giudice, su domanda dei lavoratori
nei cui confron é stata a uata la discriminazione, accerta i fa , condanna il datore di lavoro al
pagamento, a favore del fondo pensioni dell'INPS, di una somma pari all'importo dei tra amen
5economici di maggior favore illegi mamente corrispos nel periodo di un anno. Si tra a,
però, di una norma di scarsissima effe vità perché i lavoratori che promuovono l'azione non
ne traggono alcun beneficio patrimoniale.
I SINDACATI DI COMODO
Si dicono sindaca di comodo (o sindaca gialli) le associazioni sindacali cos tuite e sostenute dai
datori di lavoro e dalle loro associazioni. L'esistenza di tali sindaca . Cos tuisce un modo indire o
di compiere la libertà sindacale limitando lo spazio dell'organizzazione effe vamente
rappresenta va e condizionandone l'azione.
I modi a raverso cui è possibile fornire sostegno al sindacato di comodo possono andare dal
finanziamento che cos tuisce una forma par colarmente evidente di sostegno, a comportamen di
favoreggiamento che per essere vela da un apparente a eggiamento confli uale, pongono al
giudice delica problemi di valutazione dei fa ; la valutazione dei fa va compiuta con estrema
a enzione evitando di travisare il senso di comportamen che rientrano nella normale diale ca
delle relazioni industriali.
Va so olineato che il comportamento illegi mo pizzato dalla norma è l'a o del datore di lavoro o
della sua associazione di cos tuire o sostenere il sindacato giallo, non l'esistenza di questo. In caso
di violazione il giudice dovrà interdire al datore di lavoro l'azione di sostegno ma non potrà ordinare
lo scioglimento dell'associazione.
IL SINDACATO
il sindacato è una forma di organizzazione colle va dei lavoratori nata per contrastare riequilibrare
la disparità di potere individuale nella quale ques si trovano nei confron del datore di lavoro da
cui dipendono sia al momento della s pulazione del contra o individuale di lavoro, sia nel corso
dell'esecuzione del rapporto di lavoro.
Quindi il sindacato svolge fondamentalmente un ruolo di tutela del lavoro dal libero e incondizionato
(senza limi ) funzionamento del mercato.
La prima forma di organizzazione sindacale, un gruppo colle vo organizzato per la tutela degli
interessi di un gruppo si sviluppò in Gran Bretagna a raverso il sindacato di mes ere cd. (Cra
Iunion) per tale intendendosi che, all'interno di ogni impresa possono esserci diversi sindaca pari
alle professionalità presen e necessarie dell'impresa per esempio se all'interno di un'impresa ci
sono muratori, falegnami, ele ricis , avremo tre sindaca uno per ogni po, avremo quindi ogni
sindacato per quan sono le figure presen all'interno di un'impresa.
A seguito del mutato contesto socio economico si svilupparono diverse forme di organizzazione
sindacale in par colar modo il sindacato per ramo d'industria o categoria, in questo modello,
l'organizzazione è riferita ai lavoratori secondo il po di a vità produ va esercitata dall'impresa
stessa per esempio tu i lavoratori di un'impresa metalmeccanica indipendentemente dalla
professionalità di ciascun lavoratore l'appartenenza cioè riferita al ramo d'industria
indipendentemente quindi dalla professionalità svolta dai singoli lavoratori (sindacato dei
metalmeccanici).
Il modello organizza vo basato sul criterio del ramo d'industria si è poi devoluto in quello del
sindacato generale che a orno all'originario gruppo di lavoratori di un se ore produ vo, ma mano
organizza anche lavoratori di altri se ori cd. Sindacato generale ad esempio le confederazioni, che
rappresentano unitariamente gli adde dell'agricoltura dell'industria, del commercio e del pubblico
impiego.
In Italia furono cos tui numerosi sindaca di mes ere, ma fu ado ato e prevalse il modello
organizza vo del ramo d'industria, perché consen va di creare tra i lavoratori una solidarietà più
ampia incoerenza con precisione posizioni poli che.
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