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La massima di esperienza nel processo penale


La massima di esperienza è una regola di comportamento che esprime quello che avviene nella maggior parte dei casi, essa è ricavabile da casi simili al fatto noto, cioè la circostanza indiziante.
Essa può permettere di formulare un giudizio di relazione tra fatti.
Si ragiona in base al principio: “in casi simili, vi è un identico comportamento”, non con certezza ma con una probabilità più o meno ampia.
Il giudice deve formulare le regola in base alla migliore esperienza e non in base a scelte personali arbitrarie; come pure deve scegliere in modo corretto quale, fra più massime di esperienza, è applicabile al caso concreto, tenuto conto delle particolarità di quest’ultimo.
La prova rappresentativa e l’indizio differiscono non per l’oggetto da provare, bensì per la struttura del procedimento logico.
L’oggetto da provare può essere sia il fatto da principale (fatto di reato), sia il fatto secondario (circostanza indiziante).
In materie che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche, il giudice deve affidarsi a persone che hanno conoscenze specialistiche in quella determinata disciplina.
Costoro potranno valutare quale legge scientifica, o della natura, è applicabile ad un determinato fatto, al fine di individuarne le cause.
La legge scientifica dà maggiore sicurezza, ma restano comunque margini di opinabilità, poiché si tratta di:
- scegliere la legge scientifica che deve essere applicata al caso di specie;
- valutare in quale modo deve essere applicata;
- individuare i fatti ai quali applicarla.

Le leggi scientifiche hanno le caratteristiche della generalità, della sperimentabilità e della controllabilità.
Sono sperimentabili in quanto ripetibili e controllabili dagli scienziati mediante procedure che verificano la misura dei fenomeni e la validità della legge.
Sono generali in quanto non ammettono eccezioni o, comunque, il margine di errore è esattamente conosciuto.
Le regole di comune esperienza sembrano essere carenti dei predetti caratteri.
Non sono sperimentabili in quanto il reato è un fatto umano che per sua natura non è ripetibile; e non sono generali perché le regole del comportamento umano ammettono eccezioni; né sono autonome dai casi dai quali sono tratte perché da questi sono ricavate.
Per questi motivi sia nella formulazione di una regola di esperienza, sia nella sua applicazione, il giudice deve essere estremamente cauto.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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