L’inammissibilità nel processo penale
Impedisce al giudice di esaminare nel merito una richiesta presentata da una parte, effettiva o potenziale, quando la richiesta stessa non ha i requisiti previsti dalla legge a pena di inammissibilità.
Il requisito può riguardare il tempo entro il quale deve essere compiuto l’atto oppure può concernere il contenuto dell’atto, oppure ancora può toccare un aspetto formale o può riguardare la legittimazione di un soggetto al compimento dell’atto.
Per quel che riguarda il regime giuridico, l’inammissibilità è rilevata dal giudice su eccezione di parte o anche d’ufficio; quando la rileva, il giudice dichiara l’inammissibilità della domanda, con ordinanza o sentenza, e non decide sul merito della stessa.
Il codice non fissa un termine entro il quale una domanda deve essere dichiarata, se del caso, inammissibile.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale penale - modulo I, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Manuale di procedura penale
- Autore del libro: Paolo Tonini
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