Il consulente tecnico del pubblico ministero
Nelle fasi dell’udienza preliminare e del giudizio il Pubblico Ministero può nominare consulenti tecnici al fine di acquisire pareri e valutazioni.
Il Pubblico Ministero sceglie il consulente tra le persone iscritte agli albi dei periti.
Egli agisce come parte ed è libero di chiedere o meno l’esame del consulente in dibattimento.
La differenza con il consulente tecnico di parte privata sta nell’interesse pubblico che muove l’attività del Pubblico Ministero e in particolare nell’obbligo spettante a quest’ultimo di svolgere “altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore dell’indagato”, che deve intendersi riferito anche al consulente tecnico del Pubblico Ministero.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale penale - modulo I, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Manuale di procedura penale
- Autore del libro: Paolo Tonini
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