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Metodi alternativi di soluzione delle controversie civili


Negli ultimi anni, in Italia, quale fenomeno statisticamente non ancora così significativo, ma sicuramente destinato a divenire tale, si parla di metodi di soluzione delle controversie civili alternativi al sistema giustizia civile offerto dallo Stato.
In particolare, si tratta dei seguenti fenomeni giuridici:

1.L’ARBITRATO - Accanto al sistema giustizia statale, esiste anche un sistema giustizia privato, che, comunque, è disciplinato nel titolo VIII del libro IV CPC, intitolato "Dei procedimenti speciali", poiché il legislatore statale ha ritenuto indispensabile il rispetto e la tutela dei principi fondamentali del processo (=la terzietà ed imparzialità del professionista giudicante; il principio del contraddittorio, collegato al diritto di difesa) anche entro il giudizio arbitrale. In particolare, l’attore si rivolge per la decisione della controversia ad un giudice privato, il c.d. arbitro, che emetterà, quale pronuncia di decisione della lite che chiude l’arbitrato, il lodo. Davanti all’arbitro, possono essere fatti valere per lo più i diritti soggettivi disponibili.
Sotto il profilo dei costi di tutela del diritto soggettivo, mentre il giudice statale è più conveniente, perché pagato in gran parte dai singoli cittadini (che, in generale, contribuiscono a qualunque altro servizio pubblico ulteriore alla giustizia, quale la sanità) e, di conseguenza, solo in minima parte dall’attore (sotto forma di pagamento del c. d. contributo unificato, quale sorta di tassa), l’arbitro, quale categoria professionale abbastanza ristretta, è pagato interamente dalle parti. Di conseguenza, se il diritto violato è di modesto valore, senza dubbio, non è una scelta ragionevole rivolgersi ad un arbitro: gli arbitrati, dal punto di vista numerico, sono estremamente limitati rispetto ai milioni di cause pendenti, di cui è costituito il contenzioso civile.
D’altro canto, l’arbitrato, rispetto alla giustizia statale, ha il vantaggio di offrire un servizio di soluzione della controversia più celere e, allo stesso tempo, di offrire la riservatezza (vs processo pubblico statale).
Riepilogando, quindi, l’arbitrato si occupa della soluzione di liti di valore economico molto elevato, in cui, magari, si contrappongono aziende e, di conseguenza, vi sono dei segreti commerciali di impresa.

2.FORME DI CONCILIAZIONE E DI MEDIAZIONE - Abbiamo visto che fondamentale è il tema dell'accesso alla giustizia, secondo cui a ciascun cittadino deve essere data la possibilità di rivolgersi ad un giudice; tuttavia, oggi, soprattutto a livello europeo, l’accesso al giudice statale e/o privato è visto quasi come un'ultima possibilità, preceduta dai meno costosi e più rapidi sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, che si spera di potenziare sempre di più!
Infatti, quali ulteriori sistemi alternativi di soluzione delle controversie, del tutto diversi dalla giustizia statale e/o dall’arbitrato, il legislatore italiano, sulla spinta del legislatore europeo (Nel 2008 è stata elaborata una direttiva europea sulla mediazione), è sempre più orientato verso forme di conciliazione mediazione della lite, perché, per ovviare alla problematica lentezza della giustizia civile statale, intende allegerirne il carico, sviluppando questi nuovi metodi alternativi. In particolare, dalla metà degli anni Novanta, il legislatore italiano ha voluto rendere il ricorso al giudice statale come l’ultima risorsa a capo del soggetto leso, da utilizzare solo nei casi in cui non sia possibile giungere in altro modo alla soluzione della controversia: mentre la giustizia arbitrale, in quanto troppo costosa, non può costituire un’alternativa realistica, la conciliazione e la mediazione sono più economiche e, quindi, effettivamente utilizzabili ad ampio raggio.
Un compito fondamentale in questo senso è svolto dalle Camere di Commercio, che hanno la funzione di sviluppare il procedimento di conciliazione. In particolare, il soggetto leso si rivolge ad un soggetto terzo che, però, non ha il compito di decidere chi ha torto o ragione, bensì ha il compito di facilitare le parti ad arrivare ad una conciliazione/composizione della loro controversia.
Allo stesso tempo, EX LEGGE N. 69 DEL 2009, è prevista una legge delega/una delega al Governo ad emanare decreti legislativi in materia di potenziamento della mediazione, quale procedimento di risoluzione alternativa della controversia entro un limite massimo di 4 mesi.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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