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Diritto Penale:
Programma completo dell'esame di diritto penale parte generale. È una trattazione aggiornata alle nuove discipline e normative relative all'anno 2022. Contiene i seguenti argomenti, descritti nei loro tratti fondamentali e piuttosto approfonditi, con costanti riferimenti al dato normativo: Evoluzione storica del sistema penale italiano, principio di legalità e le sue espressioni, i limiti per l'applicazione della legge penale (temporali, spaziali, personali), l'interpretazione del diritto penale, la distinzione fra delitti e contravvenzioni, l'analisi sistematica del reato, l'analisi dei vari elementi di reato (seguendo la distinzione quadripartita: fatto tipico, antigiuridicità, colpevolezza e punibilità), le cause di giustificazione, le scusanti, le cause di esclusione della punibilità, il tentativo e le altre forme di manifestazione del reato, il concorso apparente di norme e il concorso di reati, il concorso di persone, le circostanze aggravanti e attenuanti, la disciplina delle sanzioni, le pene principali, le pene accessorie, gli effetti penali, le misure di sicurezza e alcuni cenni rispetto alla responsabilità penale dell'ente.
Dettagli appunto:
- Autore: Camilla Stedile
- Università: Università degli Studi di Trento
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale
- Docente: Sergio Bonini
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Diritto Penale Appunti di Camilla Stedile Università degli Studi di Trento Facoltà: Giurisprudenza Corso di Laurea in Giurisprudenza Esame: Diritto Penale Docente: Sergio Bonini A.A. 2021/2022INTRODUZIONE “La storia del diritto penale è la storia della sua progressiva umanizzazione” Perché si punisce? 1. Retribuzione al male provocato dalla commissione di un reato deve seguire l'inflizione di una sanzione , geometricamente corrispondente - male reato = male sanzione Si ricerca la proporzione, una corrispettività fra male dell’azione e male provocato all’agente dalla sanzione Limiti: la retribuzione può diventare una forma di vendetta, assolutistica, ovvero fine a sé stessa senza scopi autentici e “metafisica” (nessuno è davvero in grado di stabilire con precisione la corrispondenza fra reato e pena) - citazione di Kant “se un popolo che vive in un’isola deserta intendesse abbandonarla dovrebbe comunque punire l’ultimo assassino che si trova nelle carceri“ → bisognerebbe comunque punire senza uno scopo ultimo, solo perché il soggetto lo merita 2. Prevenzione generale ● negativa tramite intimidazione e deterrenza, la pena funge da stimolo ai consociati affinché non commettano reato - ha l’effetto di una controspinta, affinchè non si compiano crimini Ha un fondamento fenomenologico sociale, realistico, tale prevenzione è effettivamente efficace alla prevenzione del crimine Limiti: rischio di diventare vendicativa, iper- repressiva e strumentalizzante il singolo, che rischia di venire utilizzato come capro espiatorio (punito di più di quanto meriterebbe per dare l’esempio agli altri consociati) ● positiva la norma penale funge da orientamento ai consociati, indicando valori di particolare importanza per la collettività - funzione propulsiva del diritto penale, dà rilevanza a certi valori sociali 1Limiti: non dovrebbe essere il diritto penale a dare rilevanza a certi temi/ beni giuridici, dovrebbero esserci altre agenzie di regolazione sociale intermedia con lo scopo primario di indicazione dei valori da seguire (scuola, famiglia, associazioni, sindacato,...) → il diritto penale ha solo una funzione secondaria di orientamento sociale 3. Prevenzione speciale legata al concetto di rieducazione di art. 27 c. 3 cost, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato - “tendere”, perché la rieducazione non può essere imposta ma ha bisogno di partecipazione del condannato stesso !! nonostante questo sia l’unico fine espresso nella costituzione, è realistico ammettere che anche retribuzione e prevenzione generale sono scopi perseguiti dall’ordinamento penale … dipende anche dal tipo di ordinamento: ex. in un ordinamento teocratico o totalitario prevalgono la logica retributiva o generalpreventiva, in uno stato democratico prevale la logica specialpreventiva FASI DEL DIRITTO PENALE 1. Fase pre illuministica C’è un nesso forte fra peccato e castigo - numerose fattispecie di reato puniscono comportamenti immorali o contrari alla religione - presenza di leggi caotiche, frammentarie inseriti in ordinamenti legislativi irrazionali → non esiste ancora l’idea di una necessità di codificazione dei dati normativi - invadenza del potere esecutivo nelle competenze del potere giudiziario 2. Fase giusnaturalista fra i più importanti pensatori: Grozio, Locke - idea che il diritto penale deve basarsi su principi di ragione e verità immutabile nel tempo → entra in crisi la visione del fatto corrispondente al reato 2 3. Fase illuminista Alcuni esponenti: bentham, feuerbach, beccaria, filangieri, pagani ➢ introduzione dell’idea di contrattualismo: in un contratto sociale lo stato deve salvaguardare i diritti naturali e inviolabili dell’individuo Garanzia individuale del diritto penale, che tuteli sia le vittime che l’accusato stesso ➢ limite alla discrezionalità del giudice che rischia di trasformarsi in arbitrio Il giudice non si può affidare allo spirito della legge, ciò “aprirebbe un argine al torrente delle opinioni” e lasciare quindi troppo spazio alla discrezionalità del singolo Scrive Beccaria: Si punisce in base al danno che l’azione criminosa procura alla nazione (danno sociale), comportamento effettivo e dimostrabile, non si può punire la mera intenzione → solo se la condotta lede un preciso interesse tutelato, pubblicistico o privato (si inizia a introdurre il concetto di bene giuridico) ➢ umanizzazione della sanzione e razionalizzazione dell’intervento penale , vincolandolo a principi di ragione Si inizia a pensare nella logica dell’ ultima ratio: il diritto penale interviene quando altri strumenti di tutela (diritto amministrativo, soluzioni pacifiche, sanzioni civilistiche) non possono offrire una tutela analoga o superiore agli interessi in gioco - Montesquieu - principio della separazione dei poteri e affermazione del primato della legge in materia penale - Feuerbach - nullum crimen, nulla poena sine lege 4. Fase della scuola classica del diritto penale Massimi esponenti: Binding, Carrara con il suo “programma del corso di diritto criminale” ➢ Reato come ente giuridico: Ciascun soggetto è dotato di libero arbitrio e in virtù di esso l’agente merita di essere ragionevolmente punito ➢ suddivisione del reato in due forze: fisica e morale fisica: reato nel suo aspetto esteriore, visibilità nella realtà esterna morale: elemento psicologico, colpevolezza del reato 3 [ Oggi si parla di tre dimensioni del reato, che si seguono in modo logico e cronologico: - tipicità: fatto concreto sussumibile in una certa fattispecie astratta - antigiuridicità: si deve accertare che il fatto sia anti-giuridico, ovvero se non ci sono cause di giustificazione - colpevolezza: se il fatto è assistito dal dolo o dalla colpa (nei casi in cui sia espressamente punita) dell’agente In alcune ricostruzioni, viene aggiunta la caratteristica della punibilità ] 5. Fase positiva Autore: Lombroso Viene fatta una classificazione dei delinquenti (nati, occasionali, infermi di mente, passionali,...) - idea che il reato è integralmente determinato da elementi esterni all’agente - va punita la singola pericolosità dell’individuo, il suo atteggiamento interiore Limiti: classificazione troppo rigida, l’uomo è anche moralmente responsabile … Tale scuola non ha influenzato in modo decisivo il legislatore del codice penale del 1930: Nel Codice Rocco infatti per l’applicazione delle norme penali si richiede come presupposto necessario l’avere commesso un fatto costituente reato 6. Scuola intermedia, eclettica o intermedia Autori: Alimena, Carnevale fusione fra istanze della scuola classica e quelle della scuola positiva 7. Pensiero di Franz von Liszt Opera: “ la teoria dello scopo nel diritto penale “ Si basa sull’idea del diritto penale come: 1. magna charta del delinquente, cioè è un essenziale strumento di garanzia nei confronti del reo rispetto a abusi repressivi → l’ accertamento della responsabilità deve essere conforme a istanze di legalità 2. scienza penale integrata, ovvero deve continuamente integrarsi e confrontarsi con altre discipline (un background di studi di tipo empirico / criminologici, come sociologia e antropologia) → il legislatore penale deve intervenire con un previo consenso sociale 4 8. Tecnicismo Giuridico dalla Prolusione Sassarese di Arturo Rocco 1910 Il giurista deve limitarsi allo studio esegetico e dogmatico del diritto penale positivo e vigente - Può essere visto come pacificazione dello scontro dialettico fra scuola classica e positiva Visione autarchica del diritto, viene esclusa la comparazione nel diritto penale e si crede che debba semmai essere il diritto penale italiano ad essere esportato Limiti: vengono escluse le discipline (sociologia, psicologia,...) che invece dovrebbero essere strettamente integrate al diritto penale … in realtà il pensiero di Rocco fa una distinzione e non una rigida separazione fra i due tipi di materie, il giurista deve solo concentrarsi sull’esegesi del diritto penale vigente → Saranno i successori di Rocco a cristallizzare questo orientamento, ad escludere dallo scibile penalistico comparazione, sociologia e altre discipline 9. Rilettura Costituzionale Dalla pubblicazione nel 1973 di una voce enciclopedica scritta dal professore Bricola: “teoria generale del reato” Il codice del 1930 viene riletto in chiave costituzionale, vengono sviluppati alcuni principi già presenti nella costituzione: - art. 25 co. 2, che sancisce il principio di legalità Vengono specificati quattro corollari o principi legati ad esso: riserva di legge, tassatività e determinatezza,divieto di analogia, divieto di retroattività - art. 27 co.1, in cui la responsabilità penale è personale , si risponde solo per fatti propri Anche nel suo significato più estensivo, si ha responsabilità solo per un fatto proprio e colpevole - art. 27 co. 3, finalismo rieducativo della pena , le pene devono tendere alla rieducazione del condannato ★ principio di offensività: reato deve consistere nell’offesa, lesione o messa in pericolo concreta, di un bene giuridico (non solo violazione di dovere morale o atteggiamento interiore) 5→ secondo Bricola, possono essere oggetto di tutela solo i beni giuridici aventi rilevanza costituzionale, esplicito o implicito ★ idea di extrema ratio, il diritto penale è l’ultima risorsa a disposizione del legislatore, che deve prima tentare di percorrere altre vie (civilistica, amministrativa,...) → la via penalistica è percorribile solo se gli altri campi non possono dare tutela equilibrata degli interessi in gioco ★ principio di frammentarietà il legislatore non deve ricorrere al diritto penale per qualunque aggressione al bene → solo le offese più insidiose o violente del bene … si forma così una distinzione fra: ● reati a condotta vincolata - in cui il legislatore tipicizza e rende punibili solo certe modalità di aggressione al bene giuridico ex. art. 640 c.p. , reato di truffa è tale solo se mediante artifici e raggiri, oltre ad altri elementi necessari (danno, atto di disposizione patrimoniale) ● reati a forma libera (o illeciti causali puri o illeciti causalmente orientati) - si punisce qualunque forma di aggressione al bene giuridico ex. art. 575 c.p. , omicidio → idealmente, il legislatore, dove possibile, deve ricorrere a reati a condotta vincolata ★ principio di laicità, il diritto penale e morale devono essere staccati, possono essere puniti solo comportamenti che ledono interessi altrui Il diritto penale è un’opera collettiva, composto da diversi formanti legislatore, giurisprudenza, dottrina, mass media 10. Fase di criticismo giuridico a partire dagli anni 70 Si torna a fare comparazione, che ha diversi scopi anche in ambito penalistico (funzione dogmatica, interpretativa o applicativa, critica, di stimolo al legislatore, armonizzatrice, riformistica ) Si torna a integrare il diritto penale con altre discipline, nesso fra scienze empirico/criminologiche e sociali Ripresa di interesse per la riforma del codice penale, il codice Rocco → tendenza opposta al tecnicismo giuridico La dottrina vede crescere il suo ruolo rispetto agli altri formanti 6- ha un contropotere critico: ruolo di stimolo e critica nei confronti di legislazione e giurisprudenza La critica deve essere però costruttiva e solo parziale, altrimenti c’è il rischio che essa non venga ascoltata - si assiste alla presenza di numerosi soggetti con “doppia toga” (professori e avvocati) Ciò può rappresentare un vantaggio, perchè fa risaltare anche il lato pratico del diritto, ma bisogna fare attenzione al rischio di ingigantire la critica agli altri formanti, facendo prevalere la toga forense rispetto a quella accademica Principio di legalità Art. 25 co. 2 - “ nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso “ Art. 25 co. 3 - nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge … emergono in modo esplicito: - divieto di retroattività - riserva di legge ... non emergono direttamente dall ’articolo: - principio di determinatezza o tassatività → ricavato da un’interpretazione sistematica, collegata ad altre norme o principi dell’ordinamento (ex. con il diritto di difesa ex. art.24 co. 2) - divieto di analogia , divieto di applicazione della legge penale a casi non espressamente previsti dal legislatore Art. 1 c.p. - Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite 7Riserva di legge Introduzione Il legislatore ha il monopolio sulla produzione di diritto penale, non può spogliarsi di esso rinviando ad atti esecutivi, si parla quindi di riserva tendenzialmente assoluta di legge formale Ciò incontra però alcune deroghe: a. Art. 624 c.p. delitto di furto, punisce chiunque si impossessa di cosa mobile altrui , al fine di trarne profitto per sè o per altri - elemento normativo dell’altruità b. Art. 650 c.p. viene punito chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene - norma penale “in bianco”, cioè che contiene un precetto formulato in termini generici il contenuto effettivo del precetto viene affidato a fonti sub-legislative e future sen c. Art 586 bis c.p. vengono punite alcune condotte in tema di doping: la somministrazione, l’assunzione e il commercio di sostanze dopanti - l’elenco delle sostanze viene affidato a fonti ministeriali Si parla di specificazione tecnica, l’integrazione del precetto in termini specialistici o tecnici è affidata ad altre fonti idonee 1. La ratio della riserva di legge Art 25 co.2 cost nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso - divieto di retroattività Si escludono quindi: a. fonti non scritte (consuetudine) b. fonti scritte diverse dalla legge Si presume che ciò avvenga per esigenze di chiarezza, ma ciò non può valere sempre, ci possono essere leggi dal contenuto vago e indeterminato) 8La ratio vera è in una duplice esigenza di tutela del cittadino: - dall’arbitrio del potere giudiziario - dall’arbitrio del potere esecutivo (regolamenti, atti amministrativi,..) Perchè solo la legge? ● solo la legge presenta le caratteristiche della democraticità e rappresentatività; può assolvere efficacemente lo scopo di intimidazione dei consociati nell’ottica di prevenzione generale del crimine ● l’organo parlamentare è il più idoneo a esprimere queste esigenze di bilanciamento e ponderazione degli interessi ● La legge è poi soggetta a due tipi di controllo: controllo di costituzionalità e un controllo nel merito tramite referendum abrogativo Problemi attuali della legge 1. decodificazione, molte norme sono contenute fuori dal codice, ciò può portare inconvenienti in termini di prevenzione generale - il codice ha una maggior “visibilità” 2. ipertrofia legislativa, eccesso di figure incriminatrici e fattispecie penalmente rilevanti - in contrasto con il principio di extrema ratio 3. frammentazione della tutela, la fattispecie penale è eccessivamente casistico , il che porta a inconvenienti in termini di prevenzione generale 4. sperimentalismo, leggi vengono introdotte senza un adeguato background di studi sociali, economici e criminologici - la sanzione è introdotta “al buio”, tale legge non funziona veramente come deterrente - il legislatore sarà tenuto in futuro a tornare sui propri passi 5. incompetenza giuridica e/o incuria linguistica delle parole e dei concetti utilizzati nella legislazione 2. Le fasi/concezioni della riserva di legge a. Relativa Per lungo tempo intesa in senso relativo; la consulta ha inteso conservare gran parte della legislazione ereditata dal periodo fascista e del codice del 30 (con un continuo rinvio a decreti e regolamenti) Viene lasciato ampio spazio a fonti secondarie 9 b. Assoluta Con il tempo la dottrina ha preferito una concezione assoluta in termini elastici , per cui nessuno spazio dovrebbe essere consentito a fonti sub-legislative : Tramite un espediente concettuale, però, il regolamento viene considerato un presupposto di fatto della fattispecie penale → ciò porta a frustrare la portata liberal-garantista della riserva di legge, il regolamento è una vera fonte giuridica c. Rigorosamente assoluta Successivamente intesa in termini più rigorosamente assoluti, con la negazione di qualunque spazio lasciato a fonti sub-legislative Eccezione: si ritiene ammissibile la specificazione tecnica o l’aggiornamento di dati da parte di tali fonti, come i decreti ministeriali (ex. art. 586 cp), ma la legge deve comunque indicare parametri da seguire La specificazione tecnica Ci possono essere due ragioni di problematicità: - rischio che la discrezionalità tecnica si trasformi in discrezionalità valutativa , introducendo ragionamenti di tipo economico o politico - rischio che l’organo incaricato non provveda alla specificazione Quid iuris se l’organo deputato non provvede alla redazione iniziale dell’elenco delle sostanze dopanti? → La cassazione ha ritenuto la provvisoria applicabilità della legge sul doping, sulla base di elenchi internazionali 3. Rapporti fra consuetudine e diritto penale La Consuetudine è la concezione diffusa riguardo alla vincolatività di un certo comportamento … in rapporto con il diritto penale la consuetudine è irrilevante quando: a. consuetudine incriminatrice non è ammissibile quando porta a incriminazione o aggravamento del trattamento sanzionatorio b. desuetudine o consuetudine abrogatrice, situazione sociologicamente ma non giuridicamente rilevante 10ex. fattispecie sul duello, non più applicate anche se formalmente previste dal codice !! Una norma penale può essere abrogata solo con un intervento esplicito del Legislatore c. consuetudine integratrice, non può operare in chiave integratrice della responsabilità penale ex. reato omissivo improprio (art. 40 cp), un medico risponde anche se la sua condotta omissiva (per un trattamento dovuto) porta alla morte del paziente - porta all’accusa di omicidio colposo, in combinaato disposto con l’art 40 … può avere valore se: d. consuetudine scriminante, in questo caso la consuetudine può operare come causa di giustificazione 4. Ruolo di decreti legge o legislativi Sono atti aventi forza di legge, in alcuni manuali sono equiparati alla legge in senso formale … secondo la dottrina prevalente. - decreti legge: in caso di conversione, esso è incorporato alla legge formale, altrimenti ne sono travolti gli effetti sin dal principio (ai sensi dell.art. 77 co.3) - decreti legislativi: ciò chè è essenziale è che la legge formale fissi in modo rigoroso e analitico i principi e i criteri direttivi a cui l’esecutivo si deve attenere (ai sensi dell’art. 76) … secondo Marinucci, Dolcini, Gatta, si nega questa concezione, contro la prevalente opinione dottrinale e la prassi legislativa/governativa - decreto legge può in certi casi avere effetti irreversibili le circostanze in cui sono emanati (di necessità e urgenza) sono in contrasto con l’esigenza di particolare ponderazione degli interessi ex. che introduca un trattamento sanzionatorio o lo inasprisca - decreto legislativo, spesso la legge delega difetta dei necessari presupposti di rigore e analiticità , si limita a indicare principi o criteri vaghi che non riescono a circoscrivere il raggio di intervento del potere esecutivo 11 5. Rapporto fra legge statale e regionale Dottrina unanime e giurisprudenza costituzionale ritengono che le regioni non abbiano spazio di intervento in materia penale perché: a. bisogna garantire la tutela della vittima e dell'accusato , solo lo stato può compiere adeguate valutazioni b. ex art. 3 cost. è necessario mantenere la riserva di legge in capo allo stato per garantire condizioni analoghe su tutto il territorio nazionale c. ex art. 5 cost. in base al principio di unità dello stato, se alle regioni fosse data la possibilità di legiferare in diritto penale si avrebbe la frammentazione d. le regioni non possono adottare provvedimenti che limitino le libertà fondamentali dei cittadini E’ possibile la legislazione regionale nel caso invece di una legge regionale scriminante, con valenza quindi di giustificante ex. se legge statale vieta lo scarico di det. sostanze nelle acque, una legge regionale può stabilire limiti di tollerabilità più favorevoli per l’agente 6. Giurisprudenza costituzionale Dalla Sent. 282/1990, vengono distinte tre categorie, in base a cui E’ ritenuto ammissibile: 1. la specificazione tecnica: è ammissibile un rinvio a fonti sub-legislative che si occupino della specificazione tecnica o all’aggiornamento di dati 2. nelle cosiddette norme penali in bianco, è ammissibile che un precetto penale sanzioni l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità pubblica ma solo purchè sia la legge a fissare presupposti, caratteri, limiti e contenuto del precetto E’ invece ritenuto inammissibile: 3. inammissibile che la fonte secondaria concorra a determinare gli elementi essenziali del precetto 127. Diritto penale e diritto dell’Unione Europea Non esiste una potestà penale europea diretta in materia penale - non può essere introdotta una fattispecie incriminatrice in forza di un atto di derivazione europea Sarebbe illegittima una legge statale che rinviasse per la determinazione del precetto penale a un regolamento emanato in sede europea E’ comunque sempre più rilevante lo spazio che le fonti europee hanno in materia penale; spesso infatti prevedono obblighi di criminalizzazione in capo ai singoli stati nazionali , in modo anche molto particolare → Sono stabilite modalità di condotta che il legislatore nazionale dovrà sanzionare , in alcuni casi anche natura e misura della sanzione Gli Stati tendono ad aderire in modo spontaneo agli obblighi, altrimenti si potrebbe incorrere nella procedura di infrazioni e le conseguenti sanzioni penali (somme forfettarie o penalità) ➔ primato del diritto dell’Unione Nel caso di contrasto tra norma interna e norma europea, c’è la possibilità per il giudice di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella esterna … tranne nel caso dei controlimiti, ovvero norme interne che riguardano la struttura fondamentale del nostro ordinamento Essi possono impedire la disapplicazione del diritto interno, in particolare nel caso di normativa europea irrispettosa dei principi di legalità e irretroattività ➔ obbligo di interpretazione conforme Il giudice nazionale dovrà privilegiare l’interpretazione conforme rispetto alle norme europee Nel caso di dubbio, il giudice nazionale dovrà rinviare la questione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia 8. Rapporto tra diritto penale e diritto internazionale Non esiste una potestà in materia penale diretta da parte di fonti internazionali → il legislatore italiano però, ex. art. 117 co. 1 cost, deve rispettare, oltre alla costituzione, l’ordinamento comunitario e i vincoli derivanti dal diritto internazionale Se il giudice osserva un conflitto fra una norma italiana e una di diritto internazionale, deve sollevare una questione di legittimità costituzionale della norma interna: 13- come parametro si ha l’art. 117 co. 1 e come norma interposta la specifica disposizione che si assume incostituzionale Una fonte internazionale che acquista particolare rilievo è la CEDU - il giudice ha l’obbligo di interpretazione adeguatrice,interpretare la norma italiana in conformità alla cedu → dovrà avvalersi anche dell’interpretazione già fornita dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo - il giudice in questo caso non può disapplicare la norma interna in contrasto con quella internazionale, ma può solo sollevare la questione di legittimità Determinatezza e Tassatività In alcuni manuali (ex. Marinucci, Dolcini, Gatta) ci si affida ad una triplice terminologia per sottolineare la natura garantistica di tali principi: ● precisione La norma deve essere formulata nel modo più chiaro, puntuale e preciso possibile ● determinatezza La legge penale deve avere una tipologia empirica afferrabile alla propria base ex. il reato di plagio, porre una persona in un totale stato di soggezione psicologica, è stato dichiarato incostituzionale in quanto concetto poco determinato ed empiricamente sfuggente ● tassatività La fattispecie penale non può essere applicata per analogia, al di fuori dei casi espressamente regolati → divieto di analogia La precisione a. La ratio della precisione Si ricollega all’idea illuministica della separazione dei poteri, e ai diritti di libertà e sicurezza del cittadino → il cittadino deve essere infatti in grado di conoscere con chiarezza ciò che è lecito e ciò che è illecito La precisione ha un nesso con: - la prevenzione generale: può avere un effetto di prevenzione generale solo se formulata in modo chiaro e preciso 14- la colpevolezza in senso normativo, derivante dal concetto di rimproverabilità: Un cittadino può essere rimproverato per il proprio comportamento solo se ha disobbedito a una norma penale formulata in modo chiaro e preciso - il diritto di difesa, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento: La difesa può essere efficace solo se la formulazione della legge penale è il più precisa possibile 2. Approccio realistico alla precisione Da un saggio di Schmidhauser, vengono sottolineati alcuni aspetti: La formulazione della legge penale dipende da molti fattori, non può sempre soddisfare la precisione; dipende infatti dal tipo di materia, dal bene giuridico tutelato e dal materiale linguistico La precisione oggi ha il rango di principio dimostrativo [ Si fa una distinzione fra principi dimostrativi e argomentativi : - dimostrativi, possono costituire anche l’unica base, sufficiente per una dichiarazione di incostituzionalità - argomentativi, quando non sono base sufficiente per una declaratoria di incostituzionalità, ma ha bisogno di appoggiarsi su un principio dimostrativo → solitamente i principi evolvono, da argomentativi “crescono” nella coscienza giuridica complessiva fino al rango di principio dimostrativo e ad avere rilevanza in ambito legislativo ] Le tecniche usate dal legislatore per la precisione 1. Tecnica analitica o casistica ex. art. 583, co.2 c.p. , punisce le lesioni personali gravissime, ponendo un elenco di tali situazioni, si ha lesione personale gravissima in presenza di malattia insanabile; con la perdita di un arto o di un senso - Pro: Soddisfa l’istanza di precisione, elencazione precisa - Contro: ovvero il precetto penale risulta ingigantito → Si rischia un precoce invecchiamento del precetto penale, perché può capitare che nella realtà si verifichi un caso simile non rientrante nella casistica legislativa e, in virtù del divieto di analogia, il legislatore non può colmare la lacuna 2. Adozione di clausole generali Il legislatore compie un atto di sintesi, racchiudendo in un'unica formulazione una serie di ipotesi, che possono risultare anche disparate tra loro. 15→ in ambito penale è una tecnica problematica in quanto imprecisa 3. Definizioni legislative Il codice italiano contiene definizioni sia nella parte generale (concetto dolo, colpa, imputabilità) che in quella speciale (concetto di prossimo congiunto), a cui si ricorre per definire il significato di determinati termini → spesso si ricorre a formule come agli effetti della legge penale - Pro: certezza e precisione della definizione, che mira a confermare la separazione dei poteri - Contro: definizione rischia di cristallizzare il concetto 4. Elementi descrittivi Esprimono una situazione fisica o psichica accertabile tramite i sensi, l’ esperienza o il linguaggio comune ex. i concetti di uomo, animale, di minore di anni 18, incesto, rissa, organi genitali femminili → parrebbe che siano compatibili con la precisione, proprio perché afferrabili con sensi, esperienza o linguaggio comune; però, in concreto vi sono elementi descrittivi che fanno sorgere problemi ex. nel concetto di rissa sono sorti diversi orientamenti, rispetto a se esso implichi un contatto fisico o se possa anche realizzarsi attraverso uno scontro a distanza (lancio di pietre) 5. Elementi normativi Che possono essere rappresentati solo sotto logica presupposizione di un’altra norma Possono distinguersi in: - Giuridici, come il concetto di altruità ex art. 624 c.p. : si punisce il soggetto che si impossessa di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene col fine di trarne profitto - Extra giuridici: Norme tecniche e norme etico-sociali o culturali; quando il rinvio è norma tecnica il principio di precisione risulta soddisfatto, se il rinvio sarà a norme etiche, sociali o culturali ove i contorni di tale rinvio sono indefiniti, spesso la fattispecie penale presenta un’ampia zona grigia, che porta a imprecisione 16Il reato culturalmente orientato, è un reato che si basa su un’antinomia impropria tra due norme: una culturale che ammette quel fatto e una giuridica che punisce quel fatto ex. art. 572 c.p. nei maltrattamenti in famiglia, si crea un conflitto tra la norma culturale che consente che il marito percuota la moglie al fine della rieducazione contro la norma penale italiana che viceversa punisce quel fatto … nasce quindi un problema: Si può dare rilevanza al fattore culturale? O il principio non impone di dare alcune rilevanza? 6. Norma in bianco Un precetto formulato dal legislatore in termini generici , il cui riempimento è affidato a fonti sub legislative di futuro conio - ha il pregio avere adattabilità nel funzionamento, consente un automatico rapporto tra norma penale e disposizioni extra penali di riferimento; inoltre realizza un’apprezzabile economia sintetica del diritto penale 7. Fattispecie aperte fattispecie che sono aperte al necessario riempimento da parte di ulteriori fonti La Giurisprudenza costituzionale in tema di precisione Si possono distinguere due fasi: a. Inizio anni 80: la giustizia costituzionale si è rifiutata di difendere il principio di precisione e si è avvalsa di cinque criteri che hanno portato a respingere censure di incostituzionalità per difetto di precisione: - Uso del concetto di termini generalmente diffusi: la consulta ha rinvenuto che il termine denunciato per la sua imprecisione fosse in realtà diffuso e comprensibile nello stesso linguaggio comune - Rinvio al diritto vivente: se il termine può trovare uniformità interpretativa nel diritto delle aule di tribunali (c.d. diritto vivente) - Interpretazione sistematica o teleologica: la consulta afferma che la norma non sia precis, ma attraverso l’interpretazione teleologica o sistematica, è possibile recuperarne maggiore precisione → in realtà però la norma è precisa se il legislatore la conia come tale, non se successivamente le sia data precisione tramite interpretazione 17- Sentenze interpretative di rigetto: ciò porta però a una manipolazione da parte della consulta del dato legislativo: essa diviene quasi un organo para legislativo e non è lo strumento idoneo per conferire precisione a una disposizione che ad origine precisa non è - Contesto: le norme ritenute imprecise possono recuperare precisione grazie al contesto,, anche se nella realtà non è il contesto a conferire precisione a un testo che preciso non è b. Dopo gli anni 80 (1981) in una pronuncia riguardante l’ art. 603 relativo al plagio (ovvero il sottoporre un’altra persona in un totale stato di coazione psicologica) la consulta afferma che tale norma peccava per imprecisione, sfugge ad una accertabilità processuale e una verificabilità empirica La recente legislazione penale Negli ultimi due decenni è migliorata in tema di precisione ex. la fattispecie di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p, fino al ’97 tale abuso aveva una formulazione ampissima (simile a quella del Codice penale tedesco che punisce il c.d. piegamento del diritto: punisce il giudice, l’arbitro, il pubblico ufficiale che nel trattare o decidere una questione giuridica piega il diritto a favore o a svantaggio di una parte); → nel 1997 si definisce come abuso d’ufficio la violazione di norme di legge o di regolamento Il Principio di determinatezza La Norma deve essere empiricamente identificabile, deve descrivere fatti suscettibili di essere accertati e provati nel processo ex. Secondo una recente pronuncia la fattispecie di atti persecutori (ex art. 612 bis c.p.) quando soggetto attraverso atti abitudinari, molestie o minacce provoca uno dei tre eventi descritti dalla fattispecie: un grave e perdurante stato di ansia o di paura, un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunti,o la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita → la norma penale deve avere una base empirico - criminologica - sociale 18… alcuni esempi - il plagio non lo rispetta - la fattispecie di atti persecutori (o stalking) ha ora base precisa (art. 612 bis cp) Si tratta di atti persecutori quando un soggetto attraverso reiterate molestie o minacce provoca uno dei tre eventi descritti dalla fattispecie. - provoca un grave o perdurante stato di ansia o paura - provoca un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto - costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita Il Principio di tassatività … o divieto di analogia a. Le Fonti ● art.14 preleggi: vieta l’analogia per leggi penali e leggi eccezionali ● art.1 cp : nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge [esplicita previsione del fatto di reato] ● art. 25 c.2 Cost.: nessuno può essere punito per un fatto che nel momento in cui fu commesso non costituiva reato … al contrario del principio di precisione che non è ricavabile direttamente da un’interpretazione di tipo sistematico, il divieto di analogia lo è Si presuppone però che le norme penali siano precise, altrimenti il divieto non ha più senso in quanto il giudice può riempire la norma di contenuti b. Distinzione tra analogia e interpretazione estensiva A livello teorico: - con l’analogia si crea una nuova norma, si applica infatti una norma a un caso che non è espressamente regolato, solo simile alla fattispecie astratta prevista - con l’interpretazione estensiva si rimane nell’alveo semantico della disposizione, ma si dà alla norma il significato letterale più ampio possibile ex. il reato di omicidio (art. 575 cp) prevede il cagionare la morte di un uomo, ma si intende con ciò qualunque persona, uomo, donna, maggiorenne, minorenne,.... Alcuni problemi a livello pratico: - ex. art. 660 cp, relativo a molestia/disturbo alle persone che si realizza attraverso il mezzo del telefono 19→ ma molestare o disturbare tramite email è integrato? Sussumibile nell’art. 660? Si, l’Art.660 risulta integrato e applicabile - art 593 c.2 cp, la fattispecie di omissione di soccorso, punisce chi trovandosi di fronte a una persona che sia o sembri inanimata, o ferita o altrimenti in pericolo, si punisce chi non presta l'assistenza occorrente o non dà immediato avviso all’autorità → Può abbracciare anche soluzione in cui soggetto viene a conoscenza che un’altra persona è ferita tramite telefono? O presuppone un imbattersi fisico? L’articolo è applicabile nel caso di notizia di una persona bisognosa? NO, il “trovarsi” implica una presa di contatto fisica, diretta, la norma non è applicabile Spesso in materia penalistica si tende a rinunciare all’interpretazione estensiva, perché analogia e interpretazione estensiva sono fin troppo simili → per i criteri di frammentarietà e di extrema ratio si suggerirebbe di abbandonare la stessa interpretazione estensiva, non solo l’analogia. … Ma la rinuncia è troppo radicale, se rinunciassimo sempre, ad esempio nell’art. 575 dovremmo intendere solo l’uomo maschio c. L’analogia in bonam partem In materia penale, tutte le forme di analogia sembrerebbero essere vietate L’ Art. 14 parrebbe vietare in materia penale qualsiasi forma di analogia, non solo l’analogia in malam partem, ma anche analogia in bonam partem, ovvero a favore del reo Esistono diverse opinioni su quale sia la ratio del divieto di analogia: a. Se la ratio fosse una ratio di certezza dovrebbe essere vietata la stessa analogia in bonam partem, perchè può risolversi in un fattore di incertezza e possibile discriminazione ex. si potrebbe avere l’ipotesi di un giudice che applichi in bonam partem una certa norma e un altro giudice che invece non la applichi b. Se la ratio fosse di tipo liberal-garantista che vuole un ampliamento degli spazi di libertà dei cittadini, dovrebbe essere ammessa l’analogia in bonam partem, in particolare se: 20- la norma non comprende già il caso in esame - la lacuna legislativa non è intenzionale - la norma favorevole non deve avere carattere eccezionale d. Le leggi eccezionali Sono leggi eccezionali quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi, per essere è vietata l’applicazione per analogia … alcuni casi : - per le norme che prevedono cause di giustificazione, che non sono norme né penali nè eccezionali non è vietata l’analogia ex. Art. 59 co. 4 cp esclude la responsabilità per dolo quando il soggetto commette un fatto nell’erronea convinzione di trovarsi in presenza di una causa giustificante → per analogia viene esteso a qualunque forma di quasi giustificante o quasi scriminante - per le scusanti è vietata l’analogia; eventuali lacune dal punto di vista legislativo sono intenzionali, le scusanti sono infatti frutto di scelte ponderate e valutate attentamente nei singoli casi e non dovrebbero lasciare spazio all’applicazione per analogia da parte dell’interprete - per le cause di esclusione della punibilità l’analogia è vietata, in quanto norme eccezionali che prevedono la non punibilità di alcuni soggetti per ragioni di tipo politico, volta a salvaguardare altri interessi e. Fattispecie ad Analogia Espressa Lo stesso legislatore riconosce uno spazio all’analogia, prevedendo la punibilità di un comportamento simile a quelli espressi … alcuni esempi Sono stati ritenuti problematici: - art. 121 del TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), oggi abrogato si puniva chi esercita un certo mestiere senza iscrizione in un pubblico registro, era previsto un elenco di mestieri e si prevedeva la punibilità di ogni mestiere analogo 21- art. 600 cp, sulla schiavitù, in cui non c’era una sua definizione ma veniva accostata ad essa ogni “condizione analoga” ad essa Oggi l’articolo è stato modificato, il legislatore ha definito la schiavitù, come l’esercizio di poteri corrispondenti al diritto di proprietà Sono invece stati ammessi: - art. 710, oggi abrogato, che puniva la vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta L’autore era definito come il fabbro, il chiavaiolo o la persona che esercitasse un mestiere analogo (elencazione in questo caso è più omogenea) - art. 434, che punisce il crollo di costruzioni, a cui è affiancato qualunque altro disastro doloso La Corte Costituzionale (pronuncia 327/2008) ha ritenuto che tale concetto non implicasse un problema di tassatività, che esso fosse equiparabile facilmente a quello di crollo di costruzione Il divieto di retroattività Divieto di applicare retroattivamente la legge penale, incriminatrice o comunque aggravatrice 1. la ratio del divieto di Retroattività Si vogliono evitare sopraffazioni, abusi da parte del potere legislativo → se fosse possibile l’applicazione retroattiva il cittadino sarebbe costantemente in balia del potere legislativo Sent. 32 / 2020 della corte costituzionale, che ha Francesco Viganò come relatore Qui vengono individuate due ratio: a. esigenza di una ragionevole prevedibilità delle decisioni giudiziarie per il cittadino → nella sent. 364/88 si sentenzia che il cittadino deve avere libertà nelle scelte di azione, deve poter sapere ex ante cosa sia lecito e cosa no b. garantire al cittadino un fondamentale presidio garantistico, per evitare rischi di sopraffazione ex post da parte del potere legislativo ➔ Nesso con la prevenzione generale La legge penale riesce ad avere efficacia deterrente, intimidatoria e motivante se è vigente prima della commissione del fatto 22
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