I casi di irretroattività previsti dall'art 2 c.p.
Analizziamo l’art. 2 c.p. prendendo in considerazione i vari casi in esso previsti:
- art. 2(1) c.p. irretroattività della legge penale sfavorevole: trova fondamento in un’esigenza di certezza del diritto che è necessaria al diritto penale per svolgere le funzioni di prevenzione, nonché a garanzia dei cittadini di non vedersi incriminati per un comportamento “lecito” al tempo in cui fu commesso.
Ciò va a scapito di una giustizia sostanziale che in ambito civile è stata ritenuta tutelabile seppur in via eccezionale, in campo penale è la Costituzione ad impedirlo.
L’irretroattività della norma incriminatrice è il riconoscimento della libertà di autodeterminazione individuale all’interno dell’obbligatorietà della legge penale.
- art. 2(2) c.p. retroattività della legge penale favorevole: nei casi di abrogazione di una norma incriminatrice tutti gli effetti da essa prodotti decadono, retroattività illimitata.
- art. 2(3) c.p. retroattività delle modifiche favorevoli della legge penale: nei casi in cui avvenga una modifica, in favore al reo, di una norma incriminatrice, questa si applica ai fatti commessi prima della modifica che non sono ancora passati in giudicato, retroattività limitata alle cause ancora pendenti.
- art. 2(4) c.p. deroga alla retroattività delle norme penali favorevoli: la retroattività non si applica per prevalere su norme temporanee o eccezionali che proprio per la loro funzione devono perseguire fatti circoscritti ad una determinata situazione o ad un determinato periodo di tempo.
Tra due norme temporanee o eccezionali si applicano, invece, normalmente gli artt. 2(2)-2(3) c.p.
- art. 2(5) c.p. inapplicabilità del decreto legge non convertito e retroattività della mancata conversione: nei casi in cui un decreto legge penale non venga convertito dal Parlamento
- se il fatto è stato commesso prima dell’entrata in vigore del decreto, questo non si applica se sfavorevole al reo in virtù degli artt. 22-23 c.p., mentre se favorevole non si applica in virtù dell’efficacia retroattiva della mancata conversione ex art. 77 cost.
In entrambi i casi si applicherà la norma vigente al momento del fatto.
- se il fatto è stato commesso dopo l’entrata in vigore del decreto, questo non si applica se sfavorevole in virtù dell’efficacia retroattiva della mancata conversione ex art. 77 cost., mentre se favorevole non trova comunque applicazione in quanto l’art. 77 cost. prevale sull’art. 2(1) c.p. che impedisce la retroattività della norma sfavorevole, cioè, in questo caso, la mancata conversione del decreto.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto penale I, a.a. 2006/2007
- Titolo del libro: Corso di Diritto Penale
- Autore del libro: Francesco Palazzo
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