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Regime giuridico dei beni pubblici


I beni pubblici possono quindi essere soggetti ad un duplice regime giuridico a seconda che facciano parte del demanio pubblico o del patrimonio pubblico:
1. demanio pubblico, i beni demaniali non possono essere oggetto di diritti a favore di terzi, se non in casi previsti dalla legge;
2. patrimonio pubblico, i beni patrimoniali indisponibili, pur potenzialmente essendo idonei a formare oggetto di diritti di terzi, non possono essere sottratti alla loro destinazione pubblica, salvo i casi previsti dalla legge.

Le azioni a difesa della proprietà pubblica sono:
I. le azioni a difesa della proprietà privata;
II. le azioni possessorie;
III.     poteri autoritari previsti dalla legge, cosiddetta procedura in via amministrativa.
I beni pubblici necessari (demanio pubblico + patrimonio indisponibile necessario) sono inalienabili in maniera assoluta, mentre i beni patrimoniali indisponibili accidentali sono inalienabili in maniera relativa, cioè non possono circolare liberamente attraverso contratti che ne trasferiscano la proprietà, non sono soggetti ad esecuzione forzata dei creditori e non possono essere usucapiti.

I beni pubblici sono descritti con le loro caratteristiche in appositi registri o elenchi o inventari, nei quali risulta la loro eventuale assegnazione alle diverse strutture organizzative e il nominativo di un soggetto responsabile della loro conservazione.
Il passaggio di un bene dal demanio al patrimonio pubblico deve essere dichiarato all’autorità amministrativa e il suo annuncio deve essere pubblicato su Gazzetta Ufficiale.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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