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Utili, riserve e ristorni nelle cooperative


La destinazione degli utili

Ogni anno deve essere destinato a riserva legale, che è indivisibile in tutte le cooperative, almeno il 30% degli utili netti annuali, qualunque sia l’ammontare del fondo stesso.
Un ulteriore quota degli utili netti annuali (oggi pari al 3%) deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
La destinazione del residuo, se non già determinata nello statuto, viene decisa dall’assemblea, che peraltro deve rispettare:
modalità e percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori stabilite nello statuto;
il divieto di distribuire dividendi, acquistare proprie quote o azioni, ovvero assegnare ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento della società è superiore a ¼.
Tale limite non si applica ai possessori di strumenti finanziari.

Le riserve

Nelle cooperative, le riserve vanno distinte tra indivisibili e divisibili.
L’indivisibilità può derivare sia dalla legge sia da una scelta statutaria ed è immodificabile.
Le riserve indivisibili, cioè quelle che non possono essere ripartite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società, ma vanno devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono utilizzabili per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle divisibili.
La ripartizione tra i soci delle riserve divisibili è decisa dall’assemblea e, di regola, avviene in denaro.
Tuttavia, al fine di contemperare l’aspirazione economica dei soci con l’esigenza di patrimonializzazione della società, l’atto costitutivo può autorizzare l’assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:
- l’emissione degli strumenti finanziari;
- l’aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate oppure l’emissione di nuove azioni.

I ristorni

Somme di denaro che vengono attribuite ai soci dopo che si è accertato il risultato dell’esercizio e nei limiti dell’avanzo risultante dalla gestione con i soci, in proporzione non alla partecipazione al capitale, ma alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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