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Redazione del bilancio: competenza


Nella redazione del bilancio si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, tenendo conto dei proventi e degli oneri di sua competenza, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento, e dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Si tratta del c.d. principio di competenza, volto a ripartire attività e passività sugli esercizi di spettanza, a prescindere dalle entrate o uscite di cassa.
Tipiche espressioni del principio di competenza, in relazione a costi e proventi comuni a due o più esercizi e imputabili in ragione del tempo, sono le voci patrimoniali denominate “ratei” e “risconti”.
In esse devono essere iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi (ratei attivi); i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi (risconti attivi); i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi (ratei passivi); e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi (risconti passivi).
Appartiene al settore del principio di competenza anche la spinosa materia della fiscalità differita, cioè delle imposte pagate in anticipo rispetto all’esercizio di competenza economica oppure posticipate.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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