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La sollecitazione all’investimento


La Consob ha poteri di vigilanza e controllo anche in materia di appello al pubblico risparmio.
Quest’ultimo consiste in ogni offerta o invito a offrire o messaggio promozionale in qualsiasi forma effettuati e rivolti al pubblico e si distingue in:
- sollecitazione all’investimento, che tende alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari;
- offerta pubblica di acquisto o di scambio, che mira all’acquisto o allo scambio di prodotti finanziari.
Chi procede alla prima offre prodotti finanziari in cambio di denaro; chi procede alla seconda, invece, offre denaro o prodotti finanziari in cambio di prodotti finanziari.
Qui il discorso è limitato alla sollecitazione all’investimento.
Il TUF prevede che chi intende effettuare una sollecitazione all’investimento deve redigere un prospetto che va inviato alla Consob in via preventiva rispetto all’inizio della sollecitazione.
Il prospetto deve contenere le “informazioni che sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull’evoluzione dell’attività dell’emittente”.
Il regolamento emittenti della Consob contiene la disciplina specifica del contenuto del prospetto.
Solo dopo la pubblicazione del prospetto possono essere raccolte adesioni alla sollecitazione.
La pubblicazione del prospetto comporta la soggezione degli emittenti ai seguenti doveri:
- per la durata della sollecitazione, gli stessi obblighi informativi al mercato previsti per gli emittenti di strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati;
- per l’anno successivo alla sollecitazione, l’obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni della Consob;
- la sottoposizioni a revisione dei bilanci approvati o redatti durante la sollecitazione.
La Consob può, in caso di violazione delle norme di legge o regolamentari, sospendere cautelarmene ovvero vietare la sollecitazione.
L’inesattezza o, peggio, la falsità dei dati contenuti nel prospetto autorizza l’investitore danneggiato a far valere azione risarcitoria per la c.d. responsabilità da prospetto, dalla discussa natura ma probabilmente di tipo pre-contrattuale, contro chi l’ha sottoscritto.
Secondo il TUF, le regole sull’appello al pubblico risparmio si applicano solo quando si supera una certa soglia di rilevanza sia per numero di soggetti sollecitati sia per ammontare complessivo dell’operazione; le soglie quantitative predette sono fissate attualmente nel regolamento emittenti della Consob in 200 persone e 40.000 €.
Anche al di là di tali tetti, le regole in questione non trovano comunque applicazione quando i sollecitati appartengano alla categoria dei c.d. investitori professionali.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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