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La scissione societaria


La scissione è istituto per certi versi speculare alla fusione, ma più complesso nella sua struttura normativa.
Infatti, mentre la fusione si risolve nella sommatoria integrale di patrimoni e compagini sociali di due o più società, la scissione consiste nella frammentazione di un patrimonio originariamente unitario in favore di una o più società beneficiarie.
Le forme di scissione previste dalla legge sono:
- dal punto di vista della società che decide di scindersi, la scissione può essere totale o parziale:
- se è totale, la società scissa si scioglie senza liquidazione (essendo rimasta senza patrimonio) e le beneficiarie devono essere almeno due;
- se è parziale, la società scissa resta in vita, con patrimonio ridotto, e la beneficiaria può anche essere una sola;
- dal punto di vista delle beneficiarie, queste possono essere sia società preesistenti che di nuova costituzione:
- la scissione in favore di società preesistente implica la determinazione di un rapporto di cambio e determina economicamente una concentrazione tra il patrimonio della beneficiaria e parte del patrimonio della scissa; in sostanza rappresenta una scissione per incorporazione;
- la scissione in favore di società di nuova costituzione integra un’ipotesi particolare di costituzione unilaterale per gemmazione della scissa;
- dal punto di vista dei soci della scissa, infine, la scissione può essere proporzionale o no, a seconda che a loro vengano o no assegnate quote e azioni delle società beneficiarie in misura proporzionale all’originaria partecipazione.

Le tre alternative appena viste possono in vario modo incrociarsi tra loro e ciò dimostra la versatilità dell’istituto che si presta a svariate funzioni: dalla separazione di due rami d’azienda differenti allo scopo di migliorarne la rispettiva gestione, alla divisione tra fazioni confliggenti della compagine sociale, alla citata fusione parziale.
È opportuno marcare il confine tra la scissione e l’istituto affine dello scorporo.
Quest’ultimo, che si attua tramite un conferimento d’azienda da parte della società scorporante in favore di una società preesistente o di nuova costituzione ha l’effetto di modificare solo qualitativamente il patrimonio della prima: al posto delle attività e passività che compongono l’azienda saranno presenti le azioni o quote della società conferitaria che, in virtù dello scorporo, vengono assegnate alla conferente.
Con la scissione invece, la scissa subisce una modificazione quantitativa del suo patrimonio: infatti le azioni o quote emesse dalla beneficiaria non vengono assegnate alla scissa, ma direttamente ai suoi soci.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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