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La riforma delle società di capitali (d. lgs. 6/2003): la società a responsabilità limitata


Prima della riforma il diritto delle società di capitali era tendenzialmente imperativo.
Con la riforma il legislatore non si è limitato ad ampliare i margini di libertà nella s.p.a., ma ha altresì offerto agli operatori un tipo di società di capitali, la s.r.l. (che di comune con quella pre-riforma ha ben poco più del nome), mediante il quale i soci possono liberamente modellare l’esercizio comune dell’attività economica, e in particolare le regole organizzative, senza alcun costo in termini di perdita del beneficio della responsabilità limitata.
In questo assetto “privato” della s.r.l. restano sullo sfondo gli interessi dei terzi: di minor intensità sono i controlli sull’effettività dei conferimenti in natura ed è eliminata, poco spiegabilmente, la previsione espressa dell’azione di responsabilità dei creditori contro gli amministratori.
Il contemperamento fra esigenze di semplificazione e tutela dei creditori che la legge delega poneva come linea guida della riforma pare esser stato realizzato a tutto vantaggio delle prime.
I gruppi
Ultimo punto qualificante della riforma è il definitivo abbandono dell’approccio basato sul modello della società monade.
Cardini di questa disciplina sono, da un lato, il riconoscimento della legittimità di tale fenomeno; dall’altro, la previsione della responsabilità per l’abuso nell’esercizio della direziona unitaria.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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