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La nozione di ditta e insegna


I segni distintivi diversi dal marchio registrato sono privi di regole specifiche nel c.p.i. che si limita, da un lato, a enunciare che essi “sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge”; dall’altro, a considerarli nella disciplina del marchio registrato sulla base del principio dell’unilateralità dei segni distintivi.
Ditta e insegna, tuttavia, sono oggetto di alcune norme specifiche nel codice civile.
Ciascun imprenditore può scegliere un nome con il quale indicare la propria attività: la ditta.
Essa si distingue in ditta originaria, che è quella prescelta dall’imprenditore per il suo diretto utilizzo, e ditta derivata, che è quella che passa all’imprenditore in occasione di un trasferimento di azienda.
In ossequio al c.d. principio di verità della ditta, si richiede che il quella originaria sia presente almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore.
Tale principio però viene superato per la ditta derivata, alla quale l’imprenditore acquirente non è tenuto ad aggiungere il proprio cognome né la propria sigla: le ragioni della tutela dell’avviamento prevalgono sul principio di verità.
La ditta deve obbedire comunque al principio di novità: infatti, “quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla”.
Il diritto del primo utilizzatore della ditta, che non viene perso neppure in caso di tolleranza prolungata dell’altrui uso, prevale anche sul ricordato principio di verità, vietando al secondo utilizzatore l’uso del proprio cognome come segno distintivo.
Il criterio cronologico in base al quale si risolvono i conflitti fra più utilizzatori della stessa ditta è il preuso ovvero, in caso di imprese soggette a registrazione, l’iscrizione della ditta nel registro delle imprese; ma in ogni caso non può avvalersi della priorità dell’iscrizione chi fosse a conoscenza dell’altrui preuso.
La ditta è trasferibile solo insieme all’azienda ovvero a un suo ramo.
L’insegna è il segno distintivo nei locali ove si svolge l’attività d’impresa.
Essa è presa in considerazione dal legislatore solo per estendervi la disciplina della ditta.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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