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Il trasferimento della partecipazione sociale

I soci accomandatari sono sottoposti alla disciplina prevista per la s.n.c. (il trasferimento per atto fra vivi della quota degli accomandatari può avvenire solo col consenso di tutti gli altri soci e per la trasmissione a causa di morte sarà necessario anche il consenso degli eredi).
Per quanto riguarda gli accomandanti, la loro quota è liberamente trasferibile per causa di morte senza che sia necessario il consenso dei soci. Per il trasferimento per atto fra vivi occorre il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.


Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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