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Il coinvolgimento dei dipendenti nella disciplina della Società Europea


La principale novità, almeno per l’interprete italiano, della disciplina della Società Europea concerne la partecipazione dei dipendenti alla gestione e, in genere, alla vita della società.
Tale partecipazione deve trovare la sua fonte in un accordo sulle relative modalità.
L’esistenza di un siffatto accordo non è obbligatoria perché si abbia la costituzione della SE: tuttavia il negoziato per pervenire a tale accordo deve essere necessariamente effettuato, in quanto l’iscrizione della Società Europea nel registro delle imprese presuppone o la conclusione di un accordo o il decorso di 6 mesi senza che esso sia stato raggiunto.
Comunque, anche in mancanza di accordo, gli Stati membri sono impegnati a introdurre disposizioni che assicurino un livello minimo di informazione e consultazione dei lavoratori.
Tale coinvolgimento si sostanza in una serie di doveri di informativa periodica di tipo generale sull’andamento e sulle prospettive dell’attività della società e di tipo specifico in presenza di eventi particolari che possano avere rilevanza sugli interessi dei lavoratori.
Destinatario di queste informazioni è il c.d. organo di rappresentanza, il quale può esprimere pareri sul comportamento da tenere in tali circostanze e richiedere incontri con l’organo amministrativo ove questi si discosti dal parere espresso.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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