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I contratti bancari passivi: il deposito bancario


Il deposito di somme di denaro presso una banca è per definizione un deposito irregolare: la banca, cioè, acquista la proprietà della somma depositata e si obbliga alla restituzione del medesimo importo, nella stessa specie monetaria.
La restituzione può avvenire a semplice richiesta (deposito libero o a vista) oppure a un termine stabilito (deposito vincolato).
Ove non regolamentato in conto corrente, la banca a fronte del deposito può emettere documenti di legittimazione o titoli di credito che ne attestano l’esistenza e i relativi diritti: i c.d. certificati di deposito, i buoni fruttiferi o le obbligazioni.
Le obbligazioni bancarie, in quanto considerate come mezzo di raccolta e non come strumento finanziario di investimento, sono sottoposte a una disciplina che in larga parte deroga sia a quella prevista nel codice civile per le obbligazioni di s.p.a., sia a quella del TUF in materia di strumenti finanziari.
Particolare è anche la disciplina del deposito c.d. a risparmio, connotato dall’emissione del libretto di risparmio: i versamenti e i prelievi (solo in contanti) devono risultare dal libretto e le annotazioni sullo stesso fanno piena prova dei rapporti fra banca e depositante.
Il libretto costituisce così il documento necessario per legittimarsi a esercitare i diritti derivanti dal deposito.
Se il libretto è al portatore, la giurisprudenza reputa che abbia natura di titolo di credito conferendo dunque al terzo possessore un diritto letterale e autonomo; se è nominativo ritiene invece che si tratti di semplici documenti di legittimazione.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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