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Definizioni e fonti di disciplina per le azioni quotate


Società con azioni quotate possono essere sia s.p.a. sia s.a.p.a. sia cooperative le cui azioni siano state ammesse a quotazione dalla società di gestione del relativo mercato.
Il venir meno della quotazione (c.d. delisting) può dipendere da esclusione disposta dalla società di gestione del mercato anche su richiesta formulata dalla stessa società emittente: la società può richiedere l’esclusione dalla negoziazione dei propri strumenti finanziari a condizione che sia stata ottenuta l’ammissione in altro mercato regolamentato italiano o comunitario che garantisca una tutela equivalente degli investitori.
Rientrano nell’ambito dei soggetti emittenti non solo le società che hanno azioni quotate in un mercato regolamentato, ma anche quelle che hanno emesso obbligazioni o altri strumenti finanziari quotati.
Sono infine emittenti strumenti finanziari non quotati su un mercato regolamentato ma diffusi in misura rilevante presso il pubblico le società ad azionariato diffuso e “gli emittenti italiano dotati di un patrimonio netto non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a 200”.
Importanti fonti di disciplina sono, oltre alla legge, i regolamenti Consob (particolarmente il c.d. reg. emittenti) e il regolamento della società di gestione del mercato regolamentato ove gli strumenti finanziari in questione sono quotati.
Va aggiunto, su base volontaria, il “codice di autodisciplina”: le società quotate non hanno l’obbligo di dare attuazione alle previsioni di tale codice, ma solo quello di motivare le ragioni dell’eventuale mancata adesione, totale o parziale.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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