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La nuova disciplina di cui all’art. 127(1) cost.


Il controllo statale sulle leggi regionali è stato molto alleggerito nel nuovo testo dell’art. 1271 cost., secondo il quale “il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione”.
Va sottolineato, prima di tutto, che il controllo è stato trasformato da “preventivo” in “successivo”, in quanto non impedisce più l’entrata in vigore delle leggi regionali.
La semplificazione del sistema precedente è stata operata essenzialmente sotto due profili: in primo luogo, attraverso l’eliminazione del controllo di merito (peraltro mai esercitato); in secondo luogo, con la soppressione del rinvio (antecedente alla promulgazione e pubblicazione della legge regionale), che, secondo il vecchio testo dell’art. 127 cost., il Governo poteva effettuare per provocare una nuova deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Il Governo può impugnare davanti alla Corte costituzionale una legge regionale quando “ecceda la competenza della Regione”.
Questa espressione ricalca esattamente quella della versione originaria, la quale, però, era stata interpretata nel senso che il giudizio di costituzionalità è preordinato a garantire l’obiettiva esigenza di tutela della Costituzione”, con la conseguenza che le leggi regionali potevano essere denunciate dal Governo in quanto lesive di qualunque norma costituzionale, e non esclusivamente di quelle relative al riparto delle competenze fra Stato e Regioni.
Dopo la riforma del Titolo V, al di là del fatto che la formula “ecceda la competenza” sia rimasta inalterata, si è fatta strada fra gli studiosi l’opinione che il Governo avrebbe dovuto limitarsi a denunciare solamente il “vizio di incompetenza, strettamente inteso”.
La Costituzione affida al “Governo” questo controllo, e quindi l’organo competente a deliberare in materia va individuato nel Consiglio dei Ministri, mentre spetta al Presidente del Consiglio il compito di dare eventualmente seguito al ricorso.
Prendendo spunto dall’art. 10 l. 3/2001, secondo il quale le disposizioni di tale legge si applicano anche alle Regioni speciali “per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie”, l’impugnazione “successiva” delle leggi regionali, di cui al nuovo art. 127 cost., va estesa agli ordinamenti differenziati.
Va precisato, però, che le leggi della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano, possono essere impugnate in via diretta davanti alla Corte costituzionale non solo dal Governo, ma anche dai Consigli provinciali e dal Consiglio regionale; se ritenute lesive dei diritti o delle caratteristiche etnico-culturali di un gruppo linguistico, possono essere impugnate anche dalla maggioranza del gruppo stesso.
Venendo all’ordinamento siciliano, è da notare che l’art. 28 dello statuto prevede che le leggi regionali vadano inviate entro 3 giorni ai Commissario dello Stato, il quale può impugnarle davanti alla Corte costituzionale entro i successivi 5 giorni.
Diverse sono le considerazioni da fare intorno al ricorso governativo avverso le leggi regionali “rinforzate” che, rispettivamente, approvano gli statuti delle Regioni ordinarie e disciplinano la forma di governo delle Regioni speciali.
Da un lato va sottolineato che, in base al vigente art. 123 cost., il ricorso nei loro confronti è “preventivo”, e va presentato entro 30 giorni dalla pubblicazione “notiziale”, differenziandosi così da quello, relativo alle leggi regionali ordinarie, disciplinato dal nuovo art. 127 cost.

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