Casi di interdizione, previsione dell’inabilitazione, amministrazione di sostegno e precisazioni sull’annullamento di atti unilaterali e di contratti
Art. 414 c. c.: IL MAGGIORE DI ETA’ O IL MINORE EMANCIPATO, IN INFERMITA’ DI MENTE, SONO INTERDETTI. Chiediamoci come mai ci citano queste due figure, la risposta è che il minore è, per definizione, legalmente incapace anche se con uno sviluppo psico – fisico eccellente quindi l’interdizione, tutela che pone l’ordinamento a protezione di una situazione d’infermità di mente abituale, deve prevedere la capacità di agire perché se per statuizione non ce l’ha, perché legalmente incapace, non rileva neanche andare a verificare l’interdizione.
L’interdizione giudiziale è una misura molto invasiva prevedendo un formale procedimento concludentesi con una sentenza costitutiva che priva il soggetto della titolarità (diritti) a compiere qualsiasi atto (matrimonio, testamento) ed al suo posto si nomina un TUTORE.
Il negozio giuridico è un regolamento di privato interesse capace di far emergere che la volontà del soggetto che ha agito ha un peso preponderante anche se con forme diverse. Va da sé che se l’infermità mentale regredisce, si potrà rilevare la possibilità di REVOCA dell’interdizione giudiziale con un procedimento ad hoc.
Diversa dall’interdizione giudiziale è l’interdizione legale. La prima si sostanzia in una sentenza del giudice che la dispone; la seconda, invece, ha un effetto automatico nei confronti di un soggetto che ha commesso un reato per il quale ha ottenuto la condanna definitiva all’ergastolo o a pena detentiva superiore ai 5 anni.
Coloro che, a seguito della commissione di un reato che ha generato una condanna definitiva all’ergastolo o a pena detentiva superiore ai 5 anni, sono interdetti LEGALMENTE d’ufficio.
Ultima fattispecie è l’inabilitazione che è una forma minore di infermità per esempio chi risulta ubriaco o sotto l’effetto di droghe e può esporre a gravi rischi i propri familiari.
Non vi è nomina di un tutore per l’inabilitato, vi è il CURATORE SOLO PER GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, sempre a tutela di se stesso.
L’interdizione giudiziale è una misura molto invasiva prevedendo un formale procedimento concludentesi con una sentenza costitutiva che priva il soggetto della titolarità (diritti) a compiere qualsiasi atto (matrimonio, testamento) ed al suo posto si nomina un TUTORE.
Il negozio giuridico è un regolamento di privato interesse capace di far emergere che la volontà del soggetto che ha agito ha un peso preponderante anche se con forme diverse. Va da sé che se l’infermità mentale regredisce, si potrà rilevare la possibilità di REVOCA dell’interdizione giudiziale con un procedimento ad hoc.
Diversa dall’interdizione giudiziale è l’interdizione legale. La prima si sostanzia in una sentenza del giudice che la dispone; la seconda, invece, ha un effetto automatico nei confronti di un soggetto che ha commesso un reato per il quale ha ottenuto la condanna definitiva all’ergastolo o a pena detentiva superiore ai 5 anni.
Coloro che, a seguito della commissione di un reato che ha generato una condanna definitiva all’ergastolo o a pena detentiva superiore ai 5 anni, sono interdetti LEGALMENTE d’ufficio.
Ultima fattispecie è l’inabilitazione che è una forma minore di infermità per esempio chi risulta ubriaco o sotto l’effetto di droghe e può esporre a gravi rischi i propri familiari.
Non vi è nomina di un tutore per l’inabilitato, vi è il CURATORE SOLO PER GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, sempre a tutela di se stesso.
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