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Rapporto tra giurisdizione e processo


Adesso occorre fare una precisazione tra giurisdizione e processo.
Parlando di giurisdizione si fa riferimento ora al potere giurisdizionale, o agli organi dotati di giurisdizione, o alla funzione giurisdizionale o all’attività giurisdizionale.
Il concetto di giurisdizione utile in questo contesto è quello di giurisdizione come attività o funzione. In pratica si tratta della funzione dello Stato in cui si manifesta il potere di applicare la legge al caso concreto. In particolare “applicare la legge al caso concreto” significa prendere in considerazione un caso giuridicamente rilevante ed affidarlo alla pronunziazione del giudice che ne stabilisce gli effetti.
La funzione deve essere esercitata da organi appositi indicati dalla Costituzione e da alcune leggi ordinarie ( T.U. ord. giur.).
L’esercizio della funzione giurisdizionale deve essere operato dal giudice in una posizione di imparzialità assoluta e di soggezione all’ordinamento.
Infine l’esercizio della funzione giurisdizionale ha bisogno di forme determinate attraverso le quali deve estrinsecarsi. Tra tali forme vi è il processo ovvero la forma tipica attraverso cui si estrinseca la giurisdizione civile.
La nozione di processo è differente dalla nozione di procedimento.
Mentre il primo è lo svolgimento coordinato a struttura procedimentale di  più atti connessi tra loro, il secondo è lo schema base del fenomeno processo. Quindi il procedimento è un’attività con un inizio, uno svolgimento ed una fine che coinvolge un giudice, le parti egli organi ausiliari della giurisdizione.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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