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I componenti negativi derivanti da operazioni con imprese domiciliate nei paradisi fiscali


L’Art 110 c. 10 vietava la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti in Italia e di imprese e professionisti domiciliati fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, da identificare in apposito decreto ministeriale in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.
La legge finanziaria per il 2008 ha modificato l’impostazione di questo divieto, passando da un’individuazione in positivo dei paradisi fiscali ad un’identificazione in negativo: sono in deducibili le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti e localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista prevista dall’articolo 168-bis.
La deduzione dei predetti componenti è tuttavia ammessa ai sensi del successivo comma 11, quando l’impresa residente fornisce la prova che l’impresa, o il professionista, non residente svolge prevalentemente un’attività economica effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione.
Il campo di applicazione di questa normativa, originariamente circoscritto alle operazioni infragruppo, è stato di recente esteso a tutte le operazioni con le suddette imprese non residenti.

Tratto da MANUALE DI DIRITTO TRIBUTARIO di Andrea Balla
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