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PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO


lo IAS 27 prescrive che i bilanci della capogruppo e delle sue controllate che vengono utilizzati per la redazione del bilancio consolidato siano redatti alla stessa data; tuttavia, se le date di chiusura sono differenti, la controllata deve preparare un ulteriore bilancio aggiuntivo alla data di chiusura del bilancio consolidato. Nel caso in cui non sia possibile la costruzione di questo bilancio intermedio, lo IAS stabilisce che può essere utilizzato un bilancio redatto ad una data di chiusura diversa, purchè la differenza non sia superiore a 3 mesi. Sarà necessaria l’effettuazione di rettifiche per operazioni o fatti significativi accaduti, quali operazioni fra società del gruppo, tra società del gruppo e imprese terze e altri fatti significativi che coinvolgono le controllate. I bilanci devono essere redatti servendosi di principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze ritenute similari: non sono ammesse deroghe a tale principio. Quindi nel caso in cui una società del gruppo utilizzi per la redazione del proprio bilancio principi diversi da quelli IAS/IFRS, si dovrà preventivamente procedere ad una rideterminazione delle poste di bilancio: rilevare attività e passività la cui rilevazione è prevista dagli IFRS; non rilevare quelle la cui iscrizione non è permessa; riclassificare le poste in base agli IFRS; applicare gli IFRS nella valutazione di tutte le attività e passività rilevate.

Tratto da IL BILANCIO CONSOLIDATO IAS/IFRS di Andrea Balla
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