Diritto Tributario:
Esplora i fondamenti del Diritto Tributario con questi appunti universitari completi e dettagliati.
Gli appunti comprendono svariati argomenti, dal sistema delle fonti alle dinamiche attuative del rapporto obbligatorio d'imposta, offrendo una panoramica approfondita degli schemi dichiarativi, della verifica e delle forme di amministrazione partecipata.
Approfondisci le procedure di riscossione, il sistema sanzionatorio, e scopri i mezzi di tutela processuale ed extra-processuale essenziali per navigare le complessità delle situazioni giuridiche soggettive in campo tributario.
Inizia con un'introduzione ai redditi e progredisci attraverso l'iter di accertamento delle dichiarazioni, equipaggiandoti con le conoscenze necessarie per eccellere nel campo del Diritto Tributario.
Perfetto per studenti di economia e diritto, questi appunti sono la tua chiave per una comprensione approfondita e pratica della disciplina.
Contenuti Principali:
1. Introduzione ai Redditi
- Analisi delle diverse tipologie di redditi.
- Forme e metodi di dichiarazione dei redditi.
2. Sistema delle Fonti
- Studio delle fonti del diritto tributario.
- Gerarchia e interazioni tra le diverse fonti normative.
3. Rapporto Obbligatorio d'Imposta
- Dinamiche attuative e schemi dichiarativi.
- Verifiche fiscali e amministrazione partecipata.
4. Procedure di Riscossione
- Fasi e modalità delle procedure di riscossione.
- Strumenti di recupero del credito tributario.
5. Sistema Sanzionatorio
- Analisi delle sanzioni tributarie.
- Procedure di contestazione e difesa.
6. Tutela Processuale ed Extra-Processuale
- Mezzi di tutela delle situazioni giuridiche soggettive.
- Strumenti di ricorso e soluzioni alternative di risoluzione delle controversie.
Dettagli appunto:
- Autore: Sara Ghilardi
- Università: Università degli Studi di Pisa
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia e Commercio
- Esame: Diritto Tributario
- Docente: Brunella Bellè
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D I R I T T O T R I B U T A R I O Appunti di Sara Ghilardi Università degli Studi di Pisa Facoltà: Economia e Management Corso di Laurea in Economia Esame: Diritto Tributario Docente: Prof.ssa Bellé A.A. 2021/2022 T e s i o n l i n e A P P U N T I T e s i o n l i n eDiritto tributario Che cos’è il diritto tributario? Il diritto tributario è un materia di rilevanza sociale, economica e politica notevole. Il diritto tributario è spesso la leva e la motivazione di quasi tutte scelte politiche e sociali attuate dai governi di tutti i paesi civili e non autoritari. Quasi tutta la nostra politica economica e sociale deve fare i conti con le ENTRATE e deve pensare alla tassazione che è sottesa al vivere sociale ed economico al quale tutti partecipiamo. Entrate di natura: - privatistica quando lo stato si comporta come un privato (affitti, partecipazioni in aziende …) - pubblicistica (tributi, somme delle sanzioni amministrative…) Non è un caso che nel nostro paese ci siano molti artigiani perché la legislaslazione fiscale del nostro paese ha favorito quella attività lavorativa. Dopo il 2003, con il Governo Monti, si è favorita l’impresa, invece. Quindi per comprendere come si muove un Paese dobbiamo comprendere le SCELTE DI POLITICA FISCALE adottate. Le politiche fiscali hanno favorito la costruzione degli immobili e, questi, costituiscono le entrate più grandi degli enti locali e dello stato. Perciò la conoscenza del diritto tributario ci serve da cittadini per capire che, senza un tipo di GETTITO e di entrate, non si farebbero certe scelte (perché un certo tipo di agevolazione è possibile o meno, ecc). Capire COME si muove e PERCHE’ si muove UN GOVERNO CON I PROPRI SCOPI ED OBIETTIVI. Quindi, prima ancora di trattare il diritto tributario come il generatore di un’OBBLIGAZIONE DI TIPO PUBBLICISTICO, dobbiamo capire che tale diritto è la ragione che condiziona le scelte economiche, politiche e sociali del nostro Paese. Dal punto di vista giuridico il diritto tributario è una materia che viene sempre ascritta al diritto pubblico /amministrativo ma in realtà è molto più articolata. Nasce dallo studio dei tributi e quindi può essere intesa come una derivazione del diritto finanziario. In verità lo studio tende, non tanto a comprendere il sistema fiscale in quanto tale (inteso cioè come la distribuzione e le varie tipologie della tassazione) quanto sullo studio del RAPPORTO GIURIDICO DI IMPOSTA. Si definisce rapporto giuridico perché una parte del rapporto è costituita dalla presenza della PA (in realtà il rapporto giuridico di imposta è molto più complesso e articolato di un procedimento amministrativo perché alla base c’è l’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA). Per obbligazione tributaria si intende quel tipo di obbligazione che sorge tra STATO/Amministrazione e CITTADINO ed è un’obbligazione che unisce indissolubilmente questi tre soggetti. Alla base di ogni pagamento, infatti, c’è un’obbligazione tributaria e in questo senso il diritto tributario è diritto civile dove il creditore è un soggetto di diritto pubblico. Il credito è tipicamente civilistico ma, in questo caso, è collocato in ambito amministrativo. Il SISTEMA TRIBUTARIO, invece, è un sistema di tributi, ovvero l’insieme dei tributi che in un Paese gravano sui propri cittadini residenti ma anche sui soggetti che occasionalmente si trovano ad operare in un determinato territorio nazionale. Possiamo quindi distinguere: di 1 135• ➢ Tributi diretti; che colpiscono direttamente l’indice di capacità economici del soggetto. Ad esempio l’Irpef e l’Ires si applicano direttamente sul reddito: 1. Reddito Da lavoro 2. Reddito entrata. Ciò che occasionalmente e a volte senza volerlo entra nella sfera giuridica di una persona (vincita alla lotteria …) QUESTO HA SCELTO IL NOSTRO ORDINAMENTO (TUIR tassa il reddito nella sua accezione più ampia, qualsiasi cosa capace di generare ricchezza) 3. Sui consumi 4. Sul patrimonio; le imposte sul patrimonio colpiscono il patrimonio mobiliare e immobiliare solo per il fatto di possederlo. • ➢ Tributi indiretti; Colpiscono la ricchezza di un soggetto attraverso forme indirette. Quando la ricchezza si manifesta non per sé stessa ma agisce ad esempio l’IVA (io manifesto questa ricchezza attraverso degli acquisti). Il sistema tributario è l’insieme di questi tributi ma non in tutti i Paesi si struttura allo stesso modo. L’Italia, ad esempio, ha un sistema fiscale che si improvvisa e cambia sulla base dei Governi che si susseguono ormai da 60 anni. Così si è creato un SISTEMA STRATIFICATO così che lo stesso bene viene tassato più volte a seconda del periodo in cui viene considerato come indice di capacità contributiva. Secondo l’orientamento della docente, la situazione italiana non deve necessariamente essere così: potrebbe essere ricostruito da capo e con il minimo sforzo. Il nostro sistema tributario si compone in realtà di un numero importante di tributi, la maggior parte dei quali non sono neppure concretamente e consapevolmente percepiti dal contribuente. Ovviamente, il sistema tributario, cerca nella ricchezza, il tributo sottintende sempre una forma di ricchezza sulla quale incidere quindi questa capacità di contribuire in senso lato di cui abbiamo parlato ieri, a prescindere dal fatto che se ne abbia in cambio direttamente un servizio o un bene, sottintende che chi è chiamato a contribuire debba avere una ricchezza da mettere a disposizione. Questa ricchezza viene in qualche modo colpita quando si manifesta secondo diverse modalità e la più significativa è il reddito. IL REDDITO La ricchezza più significativa è il reddito non perché sia quella che più incide sulla vita di tutti i noi ma sicuramente perché il reddito è il presupposto dell’imposta che più condiziona e determina il nostro sistema. Nel passato, quando i consumi erano diversi da quelli attuali, ha rappresentato sicuramente anche la fonte più significativa del gettito italiano e ancora oggi in parte la rappresenta anche se progressivamente negli anni sempre meno, ma comunque e a prescindere da come andrà, il reddito resta l’elemento centrale della forma di tassazione più importante sulla quale viene costruito il sistema e quando diciamo sistema intendiamo non il sistema dei tributi ma sistema di attuazione, di applicazione del tributo, del prelievo, quindi quello che è il sistema di accertamento, riscossione, sanzionatorio. Quindi tutto il nostro sistema legislativo, quella giuridizione di cui parlavamo ieri, è pensata avendo presente soprattutto la tassazione sul reddito. Il reddito non è una nozione giuridica ma è ancora una volta una nozione che si esprime attraverso un elaborazione che è tipicamente economica. Fin da subito diciamo che ci sono diverse modalità di interpretare il reddito perché il reddito non è un concetto univoco. Abbiamo la nozione di reddito consumo, nozione di reddito prodotto e nozione di reddito entrata. di 2 135Tutte e 3 queste nozioni sono valide ma storicamente e politicamente si possono scegliere diversamente quindi alla fine ciò che entra effettivamente in una tassazione sul reddito non è frutto di una nozione univoca e stringente di reddito ma è frutto di una scelta economica e politica. Ecco cosa rappresentano queste 3 diverse nozioni di reddito: 1. Reddito consumo -> considera reddito tutta la ricchezza che viene in qualsiasi modo guadagnata o realizzata, quindi anche fortuitamente, fortunosamente e viene poi utilizzata al momento in cui si decide di consumarla. Quindi il reddito, a prescindere da quanto se ne è realizzato, costituito a monte, rileva nel momento in cui lo andiamo a consumare Nozione più ampia in quanto mi disinteresso completamente da come tu realizzi la tua disponibilità, al limite anche un furto, non mi importa e guardo quale redditività riveli nel momento in cui consumi. Quindi per me sei un contribuente A-B-C-D-E in base ai tuoi consumi. 2. Reddito prodotto -> è la nozione più stringente di reddito, quella più riduttiva. E’ reddito soltanto ciò che è frutto di un lavoro o di un investimento. Quindi per esempio una vincita alla lotteria non genera reddito perché non c’è dietro nessuna attività produttiva in senso stretto. Nel reddito prodotto a me non interessa cosa farai tu dopo del tuo reddito ma io considero che sia etico tassare soltanto ciò che è frutto di un’attività produttiva quindi il lavoro sia esso lavoro dipendente o lavoro autonomo, le attività imprenditoriali e anche tutte le attività speculative che sono fondate però su un organizzazione e quindi non sono frutto dell’occasionalità. 3. Reddito entrata -> La nozione di reddito entrata, come la nozione di reddito consumato vuole essere onnicomprensiva però guarda al fenomeno economico non al momento dell’uscita ma nel momento dell’entrata quindi per me è reddito tutto ciò che entra nella sfera patrimoniale di un determinato soggetto. Dunque è reddito entrata il lavoro, la produzione, il reddito di impresa, le speculazioni finanziarie ma anche ciò che capita per caso cioè per esempio una plusvalenza realizzata per un fatto fortuito così con una vincita alla lotteria. Questa terza nozione è la nozione più ampia ed è la nozione recepita dal nostro testo unico. Quindi quando studieremo la nostra tassazione sul reddito, scopriremo che in Italia è fondata sulla nozione di reddito entrata, per cui in un modo o nell’altro tutto ciò compreso subisce una tassazione perché si considera che tutto ciò che entra nella sfera patrimoniale di un soggetto debba essere tassato poi non tutto viene tassato nello stesso modo, c’è una graduazione e ci sono sistemi di tassazione diversa ma la nozione di reddito è quella più ampia. Negli anni 50 e ancora prima, parliamo di quasi un secolo fa, il nostro legislatore aveva optato invece per una scelta più restrittiva e quindi pensava solo al reddito come ciò che è frutto del lavoro o della produzione industriale o imprenditoriale. Anche banalmente ragionando su questi criteri, si può condizionare fortemente la pressione fiscale di un paese in un modo piuttosto che in un altro, anche perché come vedremo, questo reddito quando viene consumato viene ritassato. di 3 135IL PATRIMONIO Il secondo elemento che è oggetto della tassazione oltre che il reddito è il patrimonio. Quindi la ricchezza che vanno cercando i tributi che sono inseriti in un sistema tributario, colpiscono fondamentalmente appunto il reddito che si esprime nelle 3 forme che abbiamo detto e ogni legislatore opta per una forma o per un’altra e il patrimonio Imposta:rappresenta la forma della maggior parte dei tributi. Ciò che caratterizza l’imposta è il suo presupposto di fatto alla base del quale non esiste alcuna specifica attività dell’ente pubblico, è un presupposto esterno rispetto al rapporto soggetto passivo- ente. È dovuta in ragione della capacità di ognuno di contribuire alla spesa pubblica, vista tradizionalmente nella produzione di un reddito nella disponibilità di un certo patrimonio.Il presupposto dell’imposta, quindi, non prevede un ritorno da parte dell’ente pubblico, questo non è chiamato a fornire in cambio alcun servizio o attività specifica, per questo l’imposta è riconducibile al principio del sacrificio. Ha una funzione solidaristica, è vista come un’obbligazione di riparto della spesa pubblica. Tassa:ha come presupposto un’attività pubblica, l’erogazione di un pubblico servizio ad un soggetto definito.Gli elementi costitutivi sono la domanda di un soggetto per ottenere un servizio e lo scambio di utilità che si realizza (es.tassa per lo smaltimento dei rifiuti).A differenza dell’imposta, la tassa è riconducibile al principio del beneficio, si paga una tassa perché c’è la possibilità di fruire di un servizio pubblico (es. tassa universitaria, la quale è calibrata sulla disponibilità del singolo mediante modulo Isee, per cui si intravede in un certo senso anche il principio del sacrificio).Nella tassa la logica è quindi quella commutativa, il titolo giustificativo del prelievo di questo tributo sta nello scambio di un servizio pubblico, ad esempio nel caso della funzione giurisdizionale si paga la tassa giudiziaria relativa a quello specifico provvedimento, oppure nel caso della tassa per l’occupazione del suolo pubblico per svolgere una determinata attività. La logica è commutativa, è immanente l’idea della controprestazione, ma non si deve confondere la tassa con il prezzo o il corrispettivo di quel servizio pubblico: non si paga in ragione del costo di quel servizio pubblico, non c’è sinallagmaticità tra le due prestazioni, altrimenti si avrebbe un corrispettivo di diritto privato non pubblico (la Tassa infatti ha la fonte nella legge, quindi è vincolata agli schemi tipici funzionali del diritto pubblico, per cui se non si paga una tassa si avrà un prelievo coattivo da parte dell’ente pubblico, non rimedi privatistici come la risoluzione del contratto).La linea di distinzione è comunque molto sottile con il corrispettivo di diritto privato, ad esempio riferendoci a imprese come le poste si paga non una tassa ma un corrispettivo di pubblico servizio: per distinguerli bisogna riferirsi alla disciplina dell’obbligazione specifica (se si ha un contratto siamo nel diritto privato, se non c’è siamo nelle tasse di diritto pubblico contrassegnate da coattività). Questa distinzione assume notevole rilevanza anche pratica, ad esempio i corrispettivi di diritto privato sono assoggettoettabili ad altre imposte, come l’Iva, mentre le tasse no. di 4 135La distinzione tra imposta, tassa o corrispettivo di diritto privato è molto importante e prescinde un po’ anche dal nome che viene dato dal legislatore ad una certa entrata (sent. 2009 Corte Costituzionale sulla tariffa di igiene ambientale: tariffa faceva pensare ad un corrispettivo di diritto privato, ma per la Corte la disciplina era quella tipica della tassa). Ci si deve riferire alla struttura giuridica del prelievo, non al suo nome. Altro lOMoARcPSD|12247579 esempio: il canone Rai, il quale è un’imposta diretta di natura patrimoniale, non un corrispettivo di diritto privato, il cui presupposto è il semplice possesso o detenzione di un apparecchio televisivo. Non è quindi un corrispettivo per il servizio televisivo erogato, perché si può trattare anche di una televisione inutilizzata o rotta, il suo mero possesso viene visto come manifestazione di capacità a contribuire. Gli economisti tendono a dividere le spese divisibili da quelle indivisibili per distinguere tra tassa ed imposta: per le prime si pagano tasse che coprono una parte del costo della spesa pubblica, per le seconde si pagano imposte, le quali coprono le spese indivisibili(es. sicurezza pubblica). Questo fa capire meglio il principio del sacrificio che sta dietro all’imposta. Questa definizione degli economisti non ha un grande valore giuridico ed è vera fino ad un certo punto, poiché esiste il principio di unicità di casa del bilancio pubblico, secondo il quale le entrate che riceve lo Stato vanno a coprire le spese pubbliche, ma non necessariamente un prelievo deve andare a coprire una specifica spesa, si ha un’unica casa comune.Gli unici tributi che invece derogano a questo aspetto, quindi sono destinati ad una specifica spesa e non rientrano in un unico calderone, sono i così detti tributi di scopo, i quali sono tributi locali, non statali, riconducibili agli enti locali, nei quali la destinazione finanziaria dell’entrata monetaria è parte integrante della disciplina del tributo, quindi la destinazione ad uno specifico scopo diviene un vincolo giuridico(es.imposta di soggettoiorno, la quale è finalizzata a realizzare la manutenzione a fini turistici). Altra distinzione all’interno delle imposte è quella tra imposte dirette ed indirette, periodiche e non periodiche, personali e reali. I: Imposte dirette : e sono quelle che gravano sulla ricchezza nel momento in cui questa ricchezza esiste, o perché viene prodotta o perché proprio esiste nel patrimonio (es. im posta sul reddito, che colpisce una manifestazione diretta di ricchezza, cioè la produzione di reddito; imposte patrimoniali come Imu). II. Imposte indirette: sono quelle che colpiscono la ricchezza non nella fase genetica ma in occasione del suo consumo o del trasferimento ad altri (es. Iva, imposta di registro, imposta ipotecaria e catastali) 1. Imposte periodiche sono commisurate a di indicatori di forza economica riferiti ad un certo arco temporale, come le imposte sul reddito (IMU, Irpef, imposta sul reddito di persone fisiche, e Ires, imposta sul reddito di società).Il presupposto è la produzione del reddito per entrambe, ciò che cambia è l’ambito soggettivo. Queste imposte sono dovute di 5 135dal contribuente in ragione del reddito prodotto in un arco temporale, il periodo di imposta, che di regola coincide con l’anno solare. II. Imposte non periodiche, o imposte d’atto, sono tributi che gravano su manifestazioni di capacità economica che non sono riferibili ad un arco temporale ma ad un fatto economico isolato, gravano su atti solenni, come l’imposta di registro (es. Tizio vende a Caio un appartamento).Qui l’imposta non tiene conto della capacità contributiva che ha manifestato globalmente il contribuente in un periodo di imposta, conta piuttosto che ci sia l’atto, il quale rende visibile la ricchezza e sulla sua base viene tassato il fatto economico. 1. Imposte armonizzate —> Iva e tributi doganali dovevano arrivare ad avere la stesa disciplina in tutti i paesi altrimenti si sarebbe provocato un fenomeno di concorrenza sleale. Quindi tributi con disciplina recepita all’esterno a livello di unione Europea 2. Imposte non armonizzate —> quelli per i quali non abbiamo l’obbligo di intervenire per creare una legislazione omogenea. I diversi paesi sono liberi di stabilire norme diverse e quindi c’è comunque un interesse ad armonizzare le norme altrimenti certi paesi sarebbero più convenienti di altri (nell UE) —————————————————————————————————- 1. Imposte personali: sono quelle che colpiscono la ricchezza tenendo conto della situazione personale nella quale si trova il contribuente, si valorizza la particolare situazioneincuisitrovailcontribuente.L’impostapersonalepereccelenzaèl’Irpef,la cui base imponibile viene calcolata tenendo conto della personale situazione del contribuente, come figli, spese mediche, lavoratori domestici, eventuale mantenimento del coniuge. (Imposta più evasa per mancanza di controllo) 2. Imposte reali sono quelle che gravano invece sulla ricchezza senza considerare le condizioni del soggetto chiamato al pagamento, come nel caso dell’Iva (l’Iva che si paga sul pane è la stessa indipendentemente da chi la compra). Colpiscono la manifestazione di ricchezza indiretta senza considerare le condizioni personali del soggetto contribuente. Imposte proporzionali : stessa aliquota calcolata su ogni base imponibile Imposte progressiva: (in Italia per scaglioni) più aliquote che crescono in base alla crescita della base imponibile —————————————————————————————————- I. Tributi di scopo : imposti finalizzati alla realizzazione di un opera o alla prestazione di un servizio o sono comunque rendicontati in modo che il gettito sia determinato ad uno scopo preciso II. Tributi ambientali: si penalizza chi inquina e si premia chi si adopera ad aiutare l’ambiente di 6 135Sovrimposte: imposte che si applicano sfruttando la base imponibile di un altro tributo Addizionali: si appoggiano ad un altra imposta esistente, si calcola dopo che l’ imposta è stata liquidata e non sulla sua base imponibile (addizionali comunali, regionali…) La terza entrata è il CONTRIBUTO. È molto raro. Si ha un contributo tutte le volte in cui è previsto il pagamento di una somma di denaro per opere che nascono per una collettività e per un numero di soggetti ampi, ma che finiscono per garantire a uno o più soggetti, ben individuati, un valore aggiunto rispetto ai beni di proprietà. EX: strada che è destinata a molti e finisce per valorizzare la proprietà immobiliare di un soggetto che aveva una bella proprietà, ma difficilmente raggiungibile. Dal punto di vista commerciale il valore era inferiore. Ottengo involontariamente una miglioria specifica o generica su bene di mia proprietà in ragione di un intervento che non voleva essere fatto a mio vantaggio, ma a vantaggio della collettività. Per questo pago un contributo che ha tutti gli effetti come quelli della tassa. È una decisione imposta fondata su un regolamento di attuazione. L’ultima entrata sono quelle legate ai MONOPOLI. Il monopolio, se c’è un tributo, è perché colui che gode dell’entrata perché gestisce il regime di monopolio per l’erogazione di un servizio, è lo stato o un altro ente pubblico. Lo stato si fa parte attiva nella vendita di un particolare bene, che è di sua esclusiva competenza, cede il bene, e il prezzo comprende sia la remunerazione del costo che una somma ulteriore. EX: monopolio delle sigarette e i monopoli dei giochi (lotto). I monopoli alimentano un’entrata tributaria. L’Irpef, imposta sul reddito de!e persone fisiche Imposta Periodica e personale, progressiva, sul reddito Chi è soggetto passivo IRPEF? Persone fisiche residenti nel territorio dello stato (sono fiscalmente residenti i soggetti che per la maggior parte del anno risultano iscritti presso l’anagrafe di uno dei comuni dello stato) ; chi si trasferisce in un paradiso fiscale (Paese che offre delle aliquote e forme di tassazione più basse, oppure un paese che non consente ad altri paesi di fare degli accertamenti e delle verifiche) e non dimostra di aver trasferito la loro vita privata ed economica nella nuova residenza è ancora redente in Italia ai fini IRPEF . Chi è residente nel nostro stato ai fini Irpef è obbligato a dichiarare redditi ovunque prodotti sommandoli ai redditi prodotti in Italia —> PRINCIPIO DI MONDIALITA’ Si affianca per i non residenti il PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA’ —-> VUOLE CHE SI DICHIARI anche NEL PAESE IN CUI SI REALIZZA IL REDDITO PRODOTTO (chi non è residenti ma svolge un attività nel territorio dello stato e chi produce reddito prodotto in forma associata ai sensi dell’art. 5) Si crea il rischio di una doppia tassazione, quindi grazie alle convenzioni contro la doppia tassazione economica con il CREDITO D’IMPOSTA si consente di cumulare i due redditi e di 7 135di avere un credito equivalente alla quota del reddito non prodotto in Italia. Art 165 TUIR (si detrae dal calcolo dell imposta). - società di persone (vengono tassati i soci) - Associazioni professionali - Impresa familiare ( presunzione legale: ai fini fiscali il 51% del reddito prodotto è imputato necessariamente all’imprenditori e il resto ai collaboratori, per evitare di eludere la progressività dell’imposta ed avere lo stesso reddito in testa a più persone art 5 TUIR) Soggetti passivi Irpef, art.2 Tuir: persone fisiche residenti e non nel territorio dello stato. La residenza ai fini fiscali è diversa da quella civilistica, quella fiscale è individuata al’art.2 Tuir: si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello stato domicilio o residenza ai sensi del Codice civile– tre criteri alternativi uniti all’elemento temporale. Nel co.2bis si dice che sono altresì residenti i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi e trasferiti in stati o territori diversi da quelli individuati nel decreto ministro dell’economia e delle finanze, cioè territorio a fiscalità privilegiata. Questa è una presunzione legale relativa per questi soggetti che vanno a trasferirsi in stati a fiscalità privilegiata. Questa norma è stata introdotta per scoraggiare fenomeni elusivi, avendo un’inversione dell’onere della prova dato che, quando la residenza viene spostata in uno di questi paesi, l’a.f. considera automaticamente quel soggetto sempre residente fiscalmente in Italia, con tutto ciò che questo comporta (vedere tassati in Italia i redditi ovunque prodotti– principio della mondialità). Questa presunzione, quindi, serve per scoraggiare fenomeni elusivi. Ovviamente è una presunzione legale relativa, spetterà quindi al contribuente di mostrare che egli ha effettivamente spostato anche il proprio domicilio civilistico o la propria residenza civilistica in quel paese. L’irpef contempla 6 diverse categorie di reddito: 1. Reddito fondiario: redditi dei terreni, agrari e di fabbricati/fondi Si determina attraverso il Sistema catastale Catasto: registro pubblico in cui tutti i beni immobili che esistono in un territorio comunale sono registrati attraverso un numero che si chiama “Particella”, gli viene attribuito un valore medio ordinario “rendita” e tanto più lontano è stato determinato tanto più il valore si discosta dal valore Venale [il mercato immobiliare si muove nel tempo e il valore dei fondi varia nel tempo, e se qualcuno non fa una revisione catastale i valori rimangono a quello della rendita]. I terreni possono fornire un reddito da terreno e agrario (se coltivato) se si effettua attività di allevamento/agraria effettuata sul terreno, si trasformano in reddito d’impresa se si supera una certa soglia. Quindi conviene avere una rendita media ordinaria e non superare la soglia cosi che questo reddito in più non viene tassato. 2. Reddito di capitale : Redditi che derivano dalle attività di investimento finanziario; sono sottoposti ad un imposizione di tipo sostitutivo, si mette nel calcolo di 8 135dell’Irpef ma poi viene tolta perché sono assoggettati con imposta sostituiva che è proporzionale (deroga alla progressività dell Irpef) 3.Reddito da lavoro : il reddito da lavoro dipendente è il più tassato, che comprende anche i premi, ferie, tfr… ; 4. Redditi da attività illecite, che verranno fuori in fase di accertamento Nella dichiarazione dei redditi si va a dichiarare il reddito complessivo lordo al quale si effettuano le deduzioni (somme corrisposte ai figli, coniuge, spese mediche…) per poter determinare il reddito effettivo netto sul quale calcolare lo scaglione di aliquota. Queso consente di trovare l’imposta lorda sulla quale togliere le detrazioni (bonus, spese sanitarie…) L’Ires, imposta sul reddito de!e società La tassazione dell’impresa non è omogenea nel nostro sistema, con un aliquota proporzionale del 24% e un problema di doppia tassazione economica poiché la determinazione della base imponibile è tesa a far pagare l’imposta anche in sede di distribuzione degli utili (reddito di capitale). Nel momento in cui la ricchezza creata dalla società passa ai soci sarà richiamato a tassazione una volta distribuito come quota parte del soggetto che lo percepisce come dividendo (utile di partecipazione). Questo sistema è in parte mitigato anche se non esiste un divieto alla doppia tassazione, ma altrimenti le persone non investirebbero in società, allora il sistema propone delle soluzioni che in alcuni casi escludono quasi totalmente la tassazione. Bisogna distinguere in tre diverse categorie con diversa tassazione: I. Se a ricevere il dividendo è un altro soggetto passivo ires abbiamo una detessazione al 95% PEX (Partecipation Exemption), non al 100% poiché il soggetto (società di capitali) sostiene dei costi per quella sua partecipazione in questa società. Incentivare l’investimento produttivo II. Se a percepire questo utile è una persona fisica la detessazione è di 58,14% e poi il dividendo viene tassato al 26% (cedola fissa, imposta sostitutiva del Irpef). III. Se l’utile deriva da uno società ubicata in un paradiso fiscale l’aliquota è progressiva (aliquote più alte per imponibile più alto). Chi sono i soggetti passivi IRES? Art. 73 a. Società di capitali (spa, sas, sapa) a patto che siano residenti sul territorio dello stato b. Enti pubblici o privati, trust purchè abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale e siano residenti nello stato c. Enti non commerciali (associazioni no profit, onlus…) e trust che non hanno come oggetto principale l’attività commerciale d. Società ed enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello stato con o senza personalità giuridica (al posto del Irpef pagano ires) di 9 135Come si determina la base imponibile? - Enti commerciali : l’unica categoria di reddito è il reddito d’impresa - Enti non commerciali: come con le persone fisiche, ogni componente reddituale concorre alla formazione della base imponibile Soggetti residenti : chi ha la sede legale o amministrativa, chi svolge di fatto la propria attività nel territorio dello stato Soggetti non residenti: non hanno sede nel territorio dello stato Esiste il rischio di cambiare residenza per avere tassazione minore quindi diverse aziende hanno delocalizzato la propria sede in paesi con regime di tassazione minore (Esterovestizione). Per questo l’art 73 -5 bis prevede: Salvo prova contraria si considera esistente nel territorio dello stato la sede amministrativa di società ed enti che detengono partecipazioni di controllo (50% + 1) nei soggetti di cui alla lettera a e b del art.73 (società di capitali o ente commerciale) o sono anche controllati direttamente o indirettamente da soggetti residenti nel territorio dello stato o hanno un consiglio di amministrazione prevalentemente composto da soggetti residenti nel territorio dello stato. —> questo soggetti sono soggetti a tassazione italiana Stabile organizzazione: operano in Italia con una sede fissa di affari per il mezzo della quale l’impresa non residente esercita in parte o totalmente la propria attività nello stato. Utilizzata per cercare di attrarre le attività commerciali che si svolgono in rete, quindi chi ha una presenza economica significativa e continuativa nel territorio dello stato costruita in modo tale da non fare risultare una consistenza fisica nel territorio dello stesso è soggetto a tassazione per la quota parte di reddito realizzata nel nostro paese per il principio della territorialità. Trust: è un istituto di origine anglosassone che realizza una dinamica contrattuale non tra due soggetti: Il disponente destina uno dei suoi beni al beneficiario in attesa che la condizione si verifichi (il bene non è più di proprietà del disponente ma non glielo trasferisce immediatamente, viene gestito da un amministratore nel frattempo) Potrebbe essere un modo per eludere la tassazione perché il bene non è di proprietà di nessuno finché non è stato emanato l’art 73 (chi aveva non ha più, chi riceve lo avrà poi, chi gestisce non avrà mai). Come si determina il reddito d’impresa? Dal punto di vista fiscale l’imprenditore è colui che svolge un attività organizzata in forma di impresa, e chi eccede i limiti stabiliti dall’art 29 del cc (vedi redditi agrari) anche se non organizzate in forma d'impresa Unica grande macro categoria di reddito —> reddito d’impresa di 10 135Si parte dal risultato economico di bilancio ma questo è discutibile poiché non coincide con quello determinato fiscalmente (Ciò che fiscalmente è storico civilisticamente è prudente per questo non coincide) Principio di competenza Non si guarda la cassa ma la competenza Principio di inerenza Gli elementi negativi rilevano solo se correlati all’esercizio di produzione e scambio Principio di breve imputazione Nessun costo è rilevabile se non è transitato dal conto profitti e perdite Principio obiettiva certezza Le componenti negativi devono essere certi, realizzati altrimenti non possono essere indicati di 11 135
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