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Il concetto di rappresentanza nel diritto

Il contratto in nome altrui: rappresentante e rappresentato


È l’istituto x cui ad un soggetto (il rappresentante) è attribuito (dalla legge o dall’interessato) un apposito potere, di sostituirsi ad un altro soggetto (il rappresentato) nel compimento di attività giuridica x conto di quest’ultimo e con effetti diretti nella sua sfera giuridica. (art. 1388) Vi sono 2 tipi di rappresentanza:
-volontaria: quando una persona conferisce a un’altra, mediante un atto unilaterale, detto procura (dichiarazione di volontà dell’interessato), il potere di rappresentarla, ossia di agire in sua vece.
-legale: quando la legge stessa indica che una persona è chiamata ad agire in nome di un’altra (es. genitori rispetto ai minori).
In entrambi i casi il contratto concluso dal rappresentante produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato (se il rappresentante dichiara di comprare il rappresentato compra). Perché ciò accada sono però necessarie delle condizioni:
- Il rappresentante deve concludere il contratto in nome del rappresentato e anche in nome suo, ossia non basta che egli abbia agito x conto altrui. Occorre la cosiddetta spendita del nome, ossia il contratto deve essere concluso in nome del rappresentato,e, se si tratta di contratto scritto, deve menzionare il suo nome (a questo contratto partecipa x in rappresentanza di y).
- Il rappresentante deve concludere il contratto nei limiti della facoltà conferitegli.
- Infine deve concluderlo nell’interesse del rappresentato.
La procura contiene l’indicazione dei poteri conferiti al rappresentante e può essere:
-generale quando concerne qualsiasi affare del rappresentato
-speciale quando concerne solo un determinato affare
Inoltre deve avere la stessa forma del contratto da concludere.
Può succedere che qualcuno contratti come rappresentante altrui senza averne i poteri, e può anche accadere che qualcuno ecceda i limiti conferiti-> in tal caso si parla di falso rappresentante, e il contratto concluso risulterà invalido. La persona però, in nome della quale il falso rappresentante ha agito, o gli eredi, possono ratificare il contratto. Il danno risarcibile è il cosiddetto interesse contrattuale negativo, ossia quello che il terzo contraente può ottenere dal falso rappresentante e consiste nel danno subito dalla contrattazione.
Il rappresentato può sempre revocare la procura o modificarla, però con l’obbligo di far conoscere con mezzi idonei ai terzi, altrimenti il contratto concluso dall’ex rappresentante è efficace nei suoi confronti.
Il parametro di diligenza del mandatario deve essere quello del buon padre di famiglia. L’agire nell’interesse del rappresentante può portare ad un conflitto d’interessi tra il rappresentante e il rappresentato. Il rappresentante è tenuto ad esercitare il suo potere nell’interesse del rappresentato, ma ha la possibilità di perseguire altresì un interesse proprio, ove questo non sia in conflitto con quello del rappresentato. Se il contratto concluso dal rappresentante è in conflitto d’interessi con il rappresentato può essere annullato, su domanda di rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Ipotesi tipica di contratto concluso in conflitto d’interessi è quella di contratto che il rappresentante conclude con se stesso (es. ha una procura x vendere e giovandosi di questa vende a se stesso). Anche in questo caso il contratto è annullabile, sempre su domanda del rappresentato.


Rappresentanza e ambasceria


Il rappresentante conclude contratti i cui effetti si producono nei confronti del rappresentato. Ciò spiega perché la capacità legale di agire (maggiorenni e non interdetti) debba essere presente nel rappresentato che deve essere legalmente capace di disporre dei propri diritti.
Non è invece necessaria la capacità legale di agire del rappresentante e il contratto è valido anche se è un minorenne (basta la capacità naturale di agire).
Il rappresentante è investito dal rappresentato del potere di determinare il contenuto del contratto da concludere. Se invece tutti gli elementi del contratto sono stati predeterminati dal rappresentato e il rappresentante si limita a dichiarare la volontà altrui, si parla di ambasceria.


Mandato con e mandato senza rappresentanza


Definizione di contratto di mandato:

è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici x conto dell’altra. (però non siamo in presenza di altri contratti es. di lavoro). Il mandato può essere:
Con rappresentanza: se al mandatario è stato conferito il potere di agire nel nome del mandante.
Senza rappresentanza: se il mandatario agisce in proprio nome, acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, salvo l’obbligo di trasferire il diritto al mandante.
È un contratto consensuale e normalmente oneroso, ossia normalmente il mandatario agisce contro corrispettivo di un compenso.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Chiara Pasquini
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