Cessione del credito o del contratto nel diritto
La cessione del credito
Metodo attraverso il quale finché il debitore non adempie alla prestazione i crediti possono essere ceduti, consente la circolabilità dei crediti sebbene , non essendo beni mobili, non ne sia possibile il trasferimento materiale.
Creditore-> Cedente-Trasferisce a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore.
Debitore-> Debitore ceduto-E’ cmq tenuto a pagare, è indifferente che adempia a favore del creditore o di un altro.
Terzo-> Cessionario.
La cessione del credito può essere solo a titolo oneroso (vendita o permuta) o a titolo gratuito (donazione). Consente la circolazione della ricchezza più rapidamente. La cessione di credito è efficace solo dal momento in cui sia stata notificata al debitore ceduto o da lui accettata. Il credito ceduto può essere un credito inesistente o cmq può accadere che il debitore ceduto non adempia.
Qualora si trattasse di cessione a titolo oneroso il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito, ma non la solvibilità del debitore (se non vi è apposito patto).
Se si tratta di cessione a titolo gratuito, la garanzia dell’esistenza del credito è dovuta solo nei casi previsti dalla legge.
La delegazione, l’accollo, l’espromissione
Modificano il soggetto passivo di rapporto obbligatorio, sostituendo con un nuovo debitore quello originario, che può continuare o meno ad essere obbligato insieme al nuovo.
Definizione di delegazione di debito:
A (delegante) è creditore di B (delegato)-> rapporto di provvistaA è debitore di C (delegatario)-> rapporto di valuta
Il delegante invita il delegato a diventare debitore del delegatario. La delegazione, se accettata dal delegatario, fa in modo che il rapporto tra il delegante e il delegatario si estingua in un unico pagamento. Sarò il debitore a soddisfare il credito del delegatario.
Delegazione di pagamento-> qui non vi è nuovo rapporto obbligatorio ma il delegato è solo invitato pagare il debito del delegante (può anche non accettare).
Definizione di accollo:
un contratto tra un debitore e un terzo con il quale stabiliscono che quest’ultimo s’impegni a pagare il debito che il primo vanta nei confronti del suo creditore.A (creditore accollatario)<- B (debitore originario)
A <- C (accollante) accordo
Definizione di espromissione:
L’espromissione è un contratto tra un creditore e un terzo, estraneo al rapporto obbligatorio esistente tra debitore e creditore, il quale assume il debito contratto dal debitore senza delega di quest’ultimo (spontaneamente).A (creditore)<- B (debitore originario-> nuovo rapporto obbligatorio)
A <- C (terzo espromittente)-> accordo tra creditore e terzo
La cessione del contratto
Definizione di cessione del contratto:
Negozio con il quale si trasferisce l’intera posizione contrattuale derivante da un precedente contratto, ad un terzo. La cessione può avvenire solo in materia di contratti con prestazioni corrispettive in cui ciascun contraente è ad un tempo creditore e debitore fino a quando le relative prestazioni non siano state ancora eseguite. Con la cessione si realizza una successione nel rapporto contrattuale e il cessionario ha diritto ad ottenere la controprestazione dell’altro contraente, il quale deve acconsentire a tale cessione. Diritti e obblighi perciò passano in mano al terzo e tale passaggio è efficace x il contraente ceduto dal momento in cui ha accettato la cessione. Il cedente garantisce la validità del contratto ceduto ma non l’adempimento del contratto da parte del contraente ceduto.Il pagamento con surrogazione
La trasmissione del credito è collegata al pagamento. In 3 casi previsti dalla legge il pagamento soddisfa il creditore ma non estingue l’obbligazione, determina invece il sub ingresso di chi ha pagato il debito nei diritti del creditore:
-x volontà del creditore: il terzo si è sostituito al debitore e il creditore surroga i propri diritti al terzo nei confronti del debitore.
-x volontà del debitore: il debitore che prende a mutuo una somma di denaro x pagare il debito può surrogare il mutuante nei diritti del suo creditore, anche senza il consenso di questo.
-legale: opera, senza la volontà delle parti, nei casi previsti dalla legge.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Chiara Pasquini
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- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia del Turismo
- Esame: Diritto Privato
- Titolo del libro: Diritto Privato
- Autore del libro: Francesco Galgano
- Editore: CEDAM
- Anno pubblicazione: 2001
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