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Norme sulla responsabilità degli amministratori


Art. 2476
Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci

PRESUPPOSTI DELL’AZIONE DI RESPONSABILITÀ
- [1] Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.

I presupposti sono i medesimi previsti per le SPA.

POTERE DI CONTROLLO DEI SOCI SUGLI AMMINISTRATORI
- [2] I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Riguarda i due diritti che i soci che non partecipano all’amministrazione hanno nei confronti degli amministratori. Sono i diritti di:
- Informazione
- Consultazione ➔è un diritto molto ampio esercitabile anche tramite professionisti. Inoltre nel diritto di consultazione è compreso anche il diritto di effettuare delle copie.
Ma perché questo comma è stato inserito in questo contesto, e cioè prima delle modalità di svolgimento dell’azione di responsabilità?
Questi diritti incontrano dei limiti, cioè esiste un segreto?
L’atto costitutivo può prevedere una clausola che limiti tali diritti?
Per rispondere a queste domande occorre prima analizzare il 3° comma.

DISCIPLINA DELL’AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ
- [3] L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.

Questa norma è unica nel sistema societario. Essa è difforme dalle SPA. Prevede che il soggetto legittimato ad esperire azione di responsabilità sia ciascun socio. Può inoltre con un provvedimento cautelare revocare gli amministratori in caso di gravi irregolarità. Il legislatore fornisce due strumenti importanti ai singoli soci perché nelle SRL le dimensioni diminuiscono e tutti i soci sono interessati alla gestione.
Dato che però ai soci vengono attribuiti importantissimi poteri sanzionatori, gli devono essere attribuiti anche rilevanti poteri istruttori (cioè deve poter venire a conoscenza della situazione della società). È per questo che gli vengono attribuiti i diritti previsti dal 2° comma. Di conseguenza l’opinione comune è che tali diritti non incontrino limiti e che non siano derogabili dallo statuto salve alcune clausole che riguardino il segreto aziendale (es ricetta Coca Cola) o le modalità di esecuzione dei diritti (es previsione di un certo preavviso), ma si tratta comunque di un piano diverso. Anche se il legislatore attribuisce l’azione di responsabilità ai singoli soci (che agiscono come sostituto processuale) è chiaro che, anche se non espressamente previsto, vi sia la possibilità di azione sociale da parte della società che agisca con delibera dell’organo sociale. È infatti un diritto della società.
PRECISAZIONE ➔ c’è un orientamento opposto però del Tribunale di Milano, ma va contro la visione di maggioranza

CONSIDERAZIONI
Questi strumenti che tutelano maggiormente il socio rispetto alla vecchia SRL possono diventare un’arma di ricatto nei confronti degli amministratori;
Ciò che inoltre lascia perplessi e che non sia stato previsto per le SRL l’art 2409 che prevede, nel caso delle SPA il potere di denunzia al tribunale da parte di soci per il 10% del CS e in caso di accoglimento la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario. Questa può essere una lacuna grave quando pensiamo ad una SRL in cui vi siano 2 soci A e B al 50%. Se A propone l’azione di responsabilità verso B e ne ottiene la revoca chi nominerà il nuovo amministratore. A non potrà perché non ha la maggioranza e il Tribunale non può perché non è espressamente previsto l’art 2409;
Altra lacune si ha nel caso di SRL unipersonale dove non vi è alcun soggetto legittimato ad esperire azione di responsabilità verso l’unico socio che è anche unico amministratore.

PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ VERSO I SINGOLI SOCI E TERZI
- [6] Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.

Il legislatore ha intenzionalmente non previsto la responsabilità verso i creditori sociali.

RESPONSABILITÀ DEI SOCI
- [7] Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

È un esempio paradigmatico di norma inefficace. Ciò per 2 motivi:
- Non è efficace nei confronti delle persone “oneste” perché non incentiva i soci non amministratori a compiere atti gestori per il timore di incorrere nella responsabilità
- Non è efficace nei confronti dei “disonesti” in quanto è quasi impossibile provare l’intenzionalità delle decisione. Per questo nessuna sa quale sia il senso della parola  “intenzionale”.

Tratto da DIRITTO PRIVATO DELL'ECONOMIA di Christian D'Antoni
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