Norme generali che riguardano trasformazioni sia omogenee che eterogenee, sia progressive che regressive delle società
Il 1° problema da porci è che cosa sia una trasformazione. Caratteristiche e qualificazione. In sintesi potremmo dire che consiste in una variazione del modello organizzativo.
OMOGENEE (da soc di persone a capitali e viceversa e interne). Quando avviene c’è variazione modello organizzativo e più precisamente variazione modello di società.
ETEROGENEE c’è sempre una variazione del modello organizzativo, ma c’è in più un passaggio da un tipo di società ad un ente non societario (è previsto dalla legge quello al consorzio o alla fondazione). C’è sempre variazione modello organizzativo, ma qui variazione è più incisiva perché si passa a modello organizzativo non societario. Possiamo notare come vi sia anche una variazione di scopo.
Società ➝ LUCRATIVO
Ente non societario può avere vari scopi:
Consorzio o società consortile ➝ CONSORTILE
Cooperative ➝ MUTUALISTICO
Comunione d’azienda ➝ MERO GODIMENTO
Associazione o fondazione ➝ IDEALE
La variazione non altera l’identità del soggetto (anche se coinvolge scopo). È lo stesso soggetto che cambia modello organizzativo. Il soggetto rimane quindi il medesimo. Un secolo fa prima della trasformazione c’era l’estinzione.
APPROFONDIMENTO sotto 2 versanti:
Qual era la portata operativa?
La SNC Alfa proprietaria di un immobile o bene immateriale o bene materiale si trasforma in SRL Alfa. Non c’è passaggio di beni o ricchezza. Trasformazione non comporta passaggio diritti e obblighi. La società è infatti lo stessa. Ha impatto sul diritto processuale. Il legislatore non dice cos’è il trasferimento, ma sostiene in maniera implicita che non viene alterata l’identità.
Art 2498 ➝ PRINCIPIO CONTINUITA’ RAPPORTI GIURIDICI ➝ ci dice in modo implicito che non viene alterata l’identità.
In tutte le trasformazioni vale questo principio?
Le trasf eterogenee sono più che altro casi scolastici. Uno in particolare è stranamente anomalo. Quello SPA ➝ comunione d’azienda o viceversa.
Es. SPA proprietaria d’azienda. Ad un certo punto soci vogliono cessare attività. Ci sono varie possibilità (vendita atomistica, vendita nel complesso, assegnazione ai soci dell’azienda in comproprietà). Dopo i soci vorranno dare azienda in affitto.
Per arrivare qui c’è una trasf in COMUNIONE D’AZIENDA.
Operazione opposta è molto più frequente. Es. Tizio muore e lascia azienda in eredità ai 3 figli. Potrebbero decidere di formare SPA. Oggi legislatore ha previsto questa trasformazione. Non è chiara la differenza tra questa e ad es il conferimento d’azienda.
Nel caso di trasf di società in comunione d’azienda (non è + società ad essere proprietaria d’azienda, ma i soci hanno comproprietà) e viceversa qui non si può parlare di stessa identità del soggetto. C’è un ALTERAZIONE. I soggetti cambiano. È una TRASFORMAZIONE ANOMALA. Non c’è continuità nei rapporti. C’è passaggio di beni.
Occorre aggiungere un ulteriore connotato. La variazione del modello organizzativo o dello scopo è sempre effetto di una decisione interna all’ente. Quindi non è trasformazione in senso proprio quella che è creata dal legislatore. Ad es. negli anni 80 fenomeno privatizzazione. Almeno quella intesa in senso debole ha portato a trasformazione enti pubblici in SPA. Questa trasformazioni (a carattere eccezionale) previste da legge o atti autoritativi derivavano da decisioni esterne.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Christian D'Antoni
[Visita la sua tesi: "Pianificazione e controllo strategico nelle aziende multi-servizio: il caso Iride"]
- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia Aziendale
- Esame: Diritto privato dell'economia
- Docente: prof.Cagnasso
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