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Le Comunità Europee e l'Unione Europea


CEE, CECA ed EURATOM sono le organizzazioni internazionali più dotate di poteri decisionali nei confronti degli Stati che ne fanno parte. Possono emettere atti vincolanti.
Si tratta di tre organizzazioni distinte a cui appartengono 15 Stati. La CECA fu creata a Parigi nel 1951, CE (CEE) ed EURATOM nel 1957 con i trattati di Roma. Nonostanto siano separate, hanno organizzazioni comuni.
La loro disciplina di funzionamento e organizzazione è stata in maniera rilevante modificata da una serie di trattati: l'Atto Unico Europeo, firmato a Lussemburgo nel 1986 e il Trattato sull'Unione Europea (Maastricht 1992) che hanno introdotto una forte integrazione tra gli Stati membri, azioni comuni in ambito di politica estera e cooperazione degli Stati nel settore della giustizia e degli affari interni. Significative modifiche sono state inoltre introdotte in materia di cittadinanza europea, nel rafforzamento del potere del Parlamento e l'unione monetaria (specie con la creazione della BCE e della moneta unica).
Delle tre organizzazione sicuramente la CEE è la più importante, poiché investe tutta la vita economica e sociale degli Stati membri. Così, mentre la CECA si occupa del mercato comune nel settore corbosiderurgico e l'EURATOM nel settore dell'energia atomica, la CEE sovrintende la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Queste rappresentano le 4 libertà fondamentali dell'Europa e servono per assicuare la libera concorrenza.
La maggior parte delle norme del trattato sono ELASTICHE, GENERICHE E PROGRAMMATICHE
Si discute sulla natura giuridca delle Comunità Europee: si tratta di vere e proprie organizzazioni internazionale (visto che ci sono organi con vari poteri) o embrioni di Stati federali (per la prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno)?

Organi:
1. COMMISSIONE, composta da individui e non Stati che non ricevono istruzioni dai governi nazionali di appartenenza. Nella CECA la Commissione è l'organo decisionale effettivo, emana atti vincolanti che formano la legislazione comunitaria. Il Consiglio ha solo poteri consultivi. Nella CEE ed EURATOM vale, invece, il contrario: è il Consiglio l'organo deliberante, mentre la Commissione ha solo poteri di iniziative ed esecutivi.
2. CONSIGLIO. E' l'organo che rappresenta i 15 Stati membri e presieduti a turno per 6 mesi. Di solito ne fanno parte i ministri. Nella CECA ha funzioni prettamente consultive, nella CEE emana gli atti più importanti della legislazione comunitaria decidendo, secondo i casi, a maggiornaza o all'unanimità.
3. PARLAMENTO EUROPEO. Dal 1979 è composto dai rappresentanti dei popoli degli Stati membri eletti a suffragio universale diretto. Non è l'organo legislativo della comunità, ma il Trattato di Maastricht gli ha conferito certi poteri di partecipazioni alla funzioni legislativa. Svolge una funzione di controllo politico sulle altre istituzioni, mediante l'esame dei rapporti che gli altri organi sono tenuti a sottoporgli (tranne la Corte di Giustizia).
Troviamo inoltre procedure di COOPERAZIONE e CODECISIONE. La prima si applica in materia di trasporti, fondo sociale europeo, ricerca e sviluppo professionale e l'ultima parola spetta al Consiglio (se il Consiglio è unanime può anche andare contro il parere del Parlamento in seconda lettura). La procedura di codecisione si applica nelle materie di corcolazione delle persone, libertà di stabilimento e circolazione di sservizi. Il Parlamento può bloccare l'azione del Consiglio con una decisione adottata a maggioranza assoluta dai suoi membri.
4. CORTE DEI CONTI. Svolge funzioni di controllo delle entrate e uscite della Comunità.
5. CORTE DI GIUSTIZIA. Vegli asul rispetto dei Trattati e può essere anche adita dai cittadini europei.
Da questo quadro, si riesce a capire che in realtà l'organo legislativo è il Consiglio e che la legislazione comunitaria si caratterizza per essere generica e programmatica. Tra gli atti vincolanti possiamo trovare:
DECISIONI: non hanno portata generale ed astratta, ma concreta. Può indirizzarsi sia ad uno Stato membro, sia ad un individuo, sia ad un'impresa che opera nel territorio comunitario. Acquistano efficacia non con la pubblicazione, ma con la notifica al destinatario.
DIRETTIVE: vincolano lo Stato al risultato da raggiungere, lasciando la scelta di forma e mezzi nella competenza degli organo nazionali. La direttiva dovrebbe enunciare principi e criteri generali, ma oggi è sempre più dettagliata, tanto che la scelta dello Stato si limita solo alla forma giuridca interna della norma (cioè se scegliere una legge o un atto amministrativo).
REGOLAMENTI: hanno portata generale obbligatoria in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile. Si tratta di norme generali ed astratte che gli Stati devono applicare.
Come tutte le organizzazioni internazionali, le Comunità Europee hanno la capacità di concludere accordi internazionali. La competenza è così ripartita: spetta alla Commissione per i negoziati; al Consiglio, previa consultazione o, in certi casi, previo parere conforme del Parlamento, per la manifestazione di volontà diretta ad impegnarsi. La Corte di Giustizia può dare un parere sulla compatibilità dell'accordo con le disposizioni del Trattato. Gli accordi stipulati diventano una categoria di atti comunitari con efficacia vincolante.

Tra gli accordi troviamo:
1. Convenzioni di Associazione che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, azioni in comune e procedure particolari
2. Accordi comerciali, cioè di politica commerciale comune.
In questi casi la competenza esclusiva è della Comunità e gli Stati membri non possono stipulare da soli accordi nelle stesse materie. Negli accordi misti possono partecipare sia la Comunità sia gli Stati membri. Se uno Stato stipula da solo l'accordo senza autorizzazione del Consiglio l'accordo resta valido, ma si ha violazione del diritto comunitario o causa l'invalidità? Il problema è ancora aperto.
La Corte di Giustizia ritiene che esiste un parallelismo tra competenze interne ed esterne comunitarie: in tutte le materie in cui la Comunità ha, in base al Trattato, competenza ad emanare atti di legislazione comunitaria, ha anche implicitamente competenza a concludere accordi con Stati terzi. Una volta che la competenza sia stata esercitata all'interno delle Comunità in una determinata materia, la competenza esterna diventa esclusiva rispetto a quella degli Stati membri. Ne consegue che gli Stati restano liberi di stipulare accordi internazionali finché la Comunità non abbia legiferato, ma poi perdono tale libertà.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Alessandro Remigio
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