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L’iniziativa del pubblico ministero


Ai sensi dell’art. 7 il pubblico ministero chiede il fallimento in due casi particolari: 1. Quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dall’irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore; 2. Quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un giudizio civile.
Prima della riforma, il pubblico ministero poteva chiedere il fallimento solo nelle prime ipotesi ma non nelle seconde in quanto il tribunale poteva dichiarare il fallimento dell’imprenditore in stato d’insolvenza anche d’ufficio nel rispetto dell’abrogato art. 8. In sostanza, secondo quest’ultimo articolo, se nel corso di una causa civile veniva rilevato lo stato d’insolvenza di un imprenditore assoggettabile al fallimento, il giudice trasmetteva gli atti alla sezione fallimentare del tribunale e questi dichiarava il fallimento. Questo meccanismo era considerato incostituzionale dalla maggior parte della dottrina in quanto contrastante con gli artt. 24 Cost e 99 e 112 c.p.c. (in quanto nessun provvedimento può essere assunto dal giudice se non su domanda di qualcuno). La riforma ha accolto quest’ultimo orientamento dottrinale ed ha provveduto ad abrogare la dichiarazione d’ufficio del fallimento ed ha abrogato l’intero art. 8 e l’art. 6 nella parte in cui aggiungeva ai soggetti legittimati a presentare istanza di fallimento, anche il tribunale d’ufficio. Tuttavia v’era ilo problema di come si potesse far dichiarare il fallimento di un imprenditore in stato d’insolvenza sorto durante un giudizio civile o penale. Ed è proprio così che il legislatore, aderendo agli orientamenti dottrinali, ha pensato di trasferire questo potere al pubblico ministero.
In questo modo non è notevole differenza rispetto al “vecchio” regime in quanto, se lo stato d’insolvenza emergeva durante un procedimento civile, il giudice rimetteva gli atti alla sezione fallimentare per la dichiarazione di fallimento; oggi, gli atti devono essere rimessi alla procura della Repubblica affinchè questa assuma l’iniziativa di richiedere al giudice la dichiarazione di fallimento.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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