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Il potere di decidere sul reclamo avverso gli atti del curatore e del comitato dei creditori


Il giudice delegato provvede nel termine di 15 gg, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori. Questa disposizione è da leggere alla luce dell’art. 36 secondo cui “ contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito ed ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro 8 gg dalla conoscenza dell’atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicata nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.
Riguardo a tale potere, occorre precisare che:
a. La legge consente il reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori solo in caso di violazione di legge per cui si vuole escludere che il giudice possa entrare nel merito delle scelte effettuate dal curatore o dal comitato dei creditori, diversamente rispetto a quanto stabilito dalla vecchia disciplina che consentiva reclamare tali atti dinanzi al giudice delegato. Pertanto, oggi, è da escludere un controllo di merito sull’operato del curatore o del comitato dei creditori. Tuttavia, per non spogliare il giudice delegato di qualsiasi funzione di controllo sull’operato del curatore o del comitato dei creditori, al primo verrà affidata la valutazione di ogni eccesso di potere visto che, comunque, è pur sempre un pubblico ufficiale. Così, vengono devoluti al giudice delegato i poteri propri del giudice amministrativo, in particolare quello di censura di quegli atti che integrano gli estremi dell’eccesso di potere;
b. Dinanzi al giudice delegato può essere contestato un atto commissivo oppure omissivo. Se l’atto è commissivo, il termine per il reclamo è di 8 gg dalla conoscenza dell’atto; se è omissivo, l’atto non è immediatamente reclamabile ma l’organo che ha posto in essere l’omissione deve essere diffidato ad adempiere entro un certo termine;
c. I reclamo si propone con ricorso. Il giudice delegato fissa un udienza a contraddittorio con decreto; il ricorrente notifica il ricorso e decreto; il giudice, in udienza, compie ogni attività necessaria alla decisione e decide con decreto motivato che può essere soggetto a nuovo reclamo dinanzi al tribunale;
d. Se il reclamo è accolto, l’atto commissivo viene meno. Se il reclamo è accolto e l’atto reclamato riguardava un comportamento omissivo del curatore, il giudice delegato indica il comportamento da tenere, e il curatore è tenuto a dare esecuzione al provvedimento. Viceversa, se l’atto reclamato riguardava un comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di quest’ultimo con l’accoglimento del reclamo. Tuttavia, se il curatore non provvede, si verifica una nuova ipotesi di atto omissivo del curatore che impone all’interessato di diffidare nuovamente il curatore e reclamare l’omissione ancora una volta dinanzi al giudice delegato.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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