Il diritto alla difesa dell’imprenditore
La logica dell’attuale procedura prefallimentare è quella di assicurare all’imprenditore il diritto alla difesa ed al contraddittorio stabilendo che nessuno può essere dichiarato fallito senza esser stato ascoltato o messo in grado di difendersi.
Tra l’esigenza della celerità della procedura e quella di assicurare il diritto alla difesa, oggi il legislatore ha scelto di dar prevalenza a quest’ultimo aspetto, anche se non è sempre stato così. Infatti, occorre ricordare che:
a.La legge fallimentare del 1942 non obbligava il tribunale a sentire il debitore prima della dichiarazione di fallimento, ma prevedeva solamente che il tribunale potesse ordinare la comparizione dell’imprenditore per sentirlo anche in confronto ai creditori istanti. Tuttavia, si trattava di un potere discrezionale del tribunale che, per tutelare al meglio gli interessi dei creditori, talvolta non esercitava dichiarando il fallimento senza ascoltare l’imprenditore-debitore;
b.Con sentenza 141/1970, la corte costituzionale dichiarava incostituzionale il vecchio art. 15 nella parte in cui non prevedeva l’obbligo per il tribunale di disporre la comparizione dell’imprenditore per l’esercizio del diritto di difesa. Tuttavia, nel fissare quest’obbligo, la corte costituzionale precisava che il diritto alla difesa andava concesso compatibilmente con le norme e le esigenze della procedura fallimentare, lasciando intende che, nei casi in cui la convocazione dell’imprenditore avesse pregiudicare i diritti dei creditori, il tribunale poteva postergare il diritto di difesa del fallendo a queste esigenze;
c.Nel corso degli anni ’70, la giurisprudenza interpretava l’art. 15 a seguito della suddetta sentenza nel senso che il debitore “doveva” essere sentito in camera di consiglio prima della pronuncia di fallimento, e quasi mai si considerava l’inciso in forza del quale il tribunale “poteva” continuare a dichiarare il fallimento senza ascoltare l’imprenditore-debitore (inaudita altera parte);
d.La recente riforma ha superato comunque questo aspetto ed ha trasformato in legge quella che era già una prassi, ovvero ha stabilito che il tribunale deve convocare il debitore ad udienza fissa, e tale convocazione non può trovare alcuna deroga nel rispetto del diritto alla difesa ed al principio del contraddittorio.
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Autore:
Alessandro Remigio
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- Università: Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara
- Facoltà: Economia
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