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Domande di rivendica e restituzione (art.103)


A seguito del fallimento è possibile che nella detenzione o nel possesso del fallito ci siano beni appartenenti a terzi. Questi beni, con il fallimento sono acquisiti dal curatore ma i terzi possono comunque rivendicarne la proprietà e chiederne la restituzione. Non è però ammessa la prova testimoniale a meno che la proprietà del terzo non appaia verosimile dalla professione da lui esercitata.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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