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Attività di riparto


Art. 110 (procedimento di ripartizione):

- comma 1: "il curatore ogni 4 mesi presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di riparto delle stesse";
- comma 2: "il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria disponendo che tutti i creditori ne siano informati";
- comma 3: "i creditori entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione possono proporre reclamo (endofallimentare) al giudice delegato contro il progetto di riparto", in cui si contesta il quantum;
- comma 4: "decorso tale termine il giudice delegato su richiesta del curatore dichiara esecutivo il progetto di ripartizione (un piano con cui si programmano i pagamenti in moneta fallimentare) con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione".

Art. 111 (ordine di distribuzione delle somme):
- comma 1: la distribuzione delle somme avviene secondo il seguente ordine:
1. crediti riducibili;
2. crediti privilegiati;
3. crediti chirografari in proporzione all'ammontare del credito per cui ognuno fu ammesso.
- comma 2: i crediti deducibili sono tali per specifica disposizione di legge e quelli sorti in funzione della procedura.

Art. 111 bis (disciplina dei crediti prededucibili): i crediti prededucibili sono anch'essi soggetti all'accertamento del passivo. Art. 112 (partecipazione dei creditori ammessi tardivamente): i creditori tardivi concorrono solo alle ripartizioni successive la loro ammissione, in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro aspettate se assistite da cause di prelazione.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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