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Art. 10-11-13-18 revoca della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza

In seguito alla sentenza che revoca la dichiarazione dello stato di insolvenza "restano salvi" gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. (2º comma) Proposta opposizione contro la sentenza dichiarativa dello stato insolvenza, gli effetti della procedura non sono sospesi. (Primo principio fondamentale

Art. 11

"l'accoglimento dell'opposizione per mancanza dei requisiti per l'amministrazione straordinaria indicati nell'art. 2 non comporta la revoca dell'insolvenza ma in tal caso il tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dispone con decreto la conversione della procedura in fallimento". Questo perché l'impresa non è medio- grande ma è piccola impresa.

Art. 13

sancisce che "il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, eccezion fatta per le azioni reali immobiliari per le quali le restano ferme le norme ordinarie di competenza". (Secondo principio fondamentale). Questo significa che se vi è un procedimento aperto presso un altro tribunale questo deve essere assorbito dal tribunale che ha dichiarato lo stato insolvenza. La procedura concorsuale è quindi un sistema chiuso che attrae a sé tutte le questioni relative all'insolvenza.

 Art. 18

a norma del presente art." sono inefficaci rispetto ai creditori i pagamenti dei debiti anteriori alla dichiarazione stessa senza l'autorizzazione del giudice delegato". Questo perché consentendo un pagamento non autorizzato si privilegerebbe un creditore rispetto alla massa degli stessi in frode della par condicio creditorum.


Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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