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Definizione del termine "diritto"

Il termine diritto è utilizzato in senso:

  • soggettivo: indica il poter agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall’ordinamento giuridico; indica una pretesa (“è un mio diritto”);
  • oggettivo: legge che preside al regolamento delle relazioni sociali (ordinamento giuridico).
Tra i due significati vi è forte interdipendenza: perché una pretesa ha senso solo quando si incontra un insieme di norme capaci di soddisfarla.
In termini pratici, il diritto è lo strumento con cui la vita sociale si da un’organizzazione. Esso  si distingue in:
  • pubblico: complesso di norme che disciplinano la formazione e l’organizzazione dei pubblici poteri e i rapporti tra l’autorità costituita e i privati;
  • privato: disciplina i rapporti tra i soggetti privati che si muovono in condizioni di parità.

Dal ceppo del diritto privato derivano il dir civile, il dir commerciale, dir di famiglia ecc.
Dal ceppo del diritto pubblico, invece, derivano il dir costituzionale, tributario, penale ecc.
E’ importante sottolineare che, il diritto costituzionale è quel ramo del diritto pubblico che studia principi e norme fondamentali dello stato, dei cittadini e di tutti gli altri soggetti della comunità contenuti nella costituzione. I suoi elementi fondamentali sono:
  1. fonti del diritto: meccanismi con cui si producono le norme giuridiche nell’ordinamento italiano;
  2. organizzazione costituzionale dello stato: rapporti tra gli organi costituzionali (forma di governo)e quelli fra lo Stato e il popolo(forma stato).
  3. libertà e diritti costituzionali;
  4. giustizia costituzionale.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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