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Definizione di costituzione flessibile e di costituzione rigida

Le costituzioni possono essere:
a)Flessibili: possono essere modificate attraverso la normale attività legislativa. Tali costituzioni sono tipiche dell’800’, sono generalmente concesse (ottriate) dal sovrano assoluto(statuto albertino 1848).
b)Rigide: sono modificabili solo attraverso un procedimento aggravato(che richiede cioè una maggioranza + ampia rispetto a quello ordinario). Tali costituzioni sono tipiche del 900’ e sono garantite da meccanismi che impediscono che siano adottate leggi contrarie al loro disposto. Sono costituzioni lunghe(in contrapposizione con le precedenti che erano brevi). 

 
Inoltre esse possono distinguersi in:
  • Brevi: si limita a regolare l’organizzazione politico-amministrativa dello stato; contiene solo alcuni diritto di libertà;
  • Lunghe: oltre a regolare l’organizzazione statale e i principi fondamentali dello stato, regola i diritto e i doveri dei cittadini.
E’ importante ricordare che:
  • a) valori: essi entrano nel diritto come  norme dal contenuto molto generale.
  • b) principi e regole: costruzione che gli interpreti fanno per dare un senso coerente a quello che il costituente o il legislatore ha scritto nelle proprie disposizioni. I principi sono un tipo di forma giuridica, che si distingue dalle regole per il fatto di essere dotato di elevato grado di genericità e di non essere circostanziato.
  • c) disposizioni: enunciati scritti dal legislatore, e le norme il significato che a tali disposizioni attribuiscono gli interpreti.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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