Limiti impliciti di natura pubblicista alla libertà di manifestazione del pensiero
Di natura pubblicistica: limiti rivolti alla tutela di
finalità collettive dove l’oggetto non è la persona singola ma un
bene/valore di carattere pubblico e sono:
• L’ordine pubblico:
è un valore generico e generale non individuale, è un valore anche
discusso a causa della sua origine autoritaria e comporta dei rischi di
strumentalizzazione in senso antidemocratico.
Si può
limitare la libertà di manifestazione del pensiero per
tutelare/garantire l’ordine pubblico, ovvero un aspetto ordinato della
convivenza civile ma i limiti sono sottili.
Ha due accezioni: - ordine pubblico in senso materiale come sicurezza e tranquillità pubblica e prevenzione dei reati (es. norme antiterrorismo che limitano la libertà di espressione).
- ordine pubblico in senso ideale come ordine legale/normativo su cui si basa la convivenza sociale, l’organizzazione statale garantisce una pacifica/civile convivenza sociale.
Per cercare il fondamento costituzionale di questo limite ci sono diverse tesi (artt. 52 e 54 per la fedeltà e la difesa della Repubblica come dovere del cittadino).
• Esigenze di giustizia:
c’è la possibilità di limitare la libertà di manifestazione del
pensiero per esigenze di giustizia che fanno capo al normale
funzionamento dell’attività giudiziaria. Il tema più sensibile è quello
del segreto istruttorio, in merito a questa tematica il codice penale
punisce chiunque pubblichi atti o documenti di un procedimento penale
che ne è vietata la pubblicazione per legge al fine di impedire
l’inquinamento delle prove.
L’art. 329 del codice di
procedura penale dichiara che gli atti d’indagine compiuti dal pubblico
ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino alla
chiusura delle indagini preliminari, la pubblicazione degli atti
coperti da segreto è sempre vietata secondo l’art. 114 del codice di
procedura penale.
• Salvaguardia dell’onore delle istituzioni:
il prestigio delle istituzioni (Repubblica e i suoi simboli, Governo,
Presidente della Repubblica, ordine giudiziario, Corte Costituzionale,
forme armate) è un limite alla libertà di manifestazione del pensiero
poiché se si offendono le istituzioni si andrebbe a ledere dei valori
costituzionali.
• Limite dei segreti: è di interesse pubblico ma anche individuale far sì che i segreti non vengano pubblicati ed è per questo che i segreti limitano la libertà di manifestazione del pensiero.
Il
loro fondamenti va ricercato in altri valori ricavabili dal testo
costituzionale (la difesa dello Stato e delle istituzioni, la sicurezza
della Repubblica, l’interesse economico di singoli/imprese/gruppi,
l’onore e la riservatezza).
Ci sono diversi tipi di segreti che se detti ledono la libertà di espressione:
- segreto professionale:
i professionisti hanno il dovere di non rilevare segreti conosciuti in
ragione della propria attività professionale, si accompagna al diritto
di non testimoniare in giudizio, è nell’interesse del professionista e
del cliente. I reati sulla rivelazione dei segreti professionali sono
regolati dall’art. 622 del Codice Penale.
Il codice di procedura penale all’art. 200
prevede che non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno
conosciuto per ragione del proprio ministero i ministri di confessione
religiosa, gli avvocati, gli investigatori, i notai, i
medici/chirurgi/farmacisti…
- segreto scientifico o industriale: un’invenzione scientifica o industriale può rimanere segreta per tutelare l’inventore e l’invenzione > segreti a tutela di interessi pubblici di rilievo costituzionale:
- segreto d’ufficio (come segreto professionale ma rivolto al pubblico) - segreto investigativo (vedi esigenze di giustizia)
- segreto di stato:
il fondamento costituzionale è il supremo interesse alla sicurezza
interna ed esterna dello Stato-comunità.
La disciplina è finalizzata
alla salvaguardia dei supremi interessi dello Stato relativi
all’esistenza della Repubblica democratica, alla tutela dell’integrità
della Repubblica (anche in relazione ad accordi internazionali), alla
difesa delle istituzioni poste dalla costituzione a suo fondamento,
all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri stati e alla tutela
delle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa dello Stato
secondo la legge n. 124/2007.
Apporre il segreto di stato significa far
diventare segreti atti/documenti/notizie/attività/luoghi che possono
recare danni agli interessi pubblici. La legge n. 124/2007 definisce
anche il ruolo della Corte Costituzionale: può accadere che la
magistratura metta in discussione una dichiarazione secondo il quale su
un certo documento/atto ci sia il segreto di Stato, in tal caso la
magistratura si deve rivolgere al Presidente del Consiglio/capo del
Governo (poiché è lui che appone il segreto di Stato) per la conferma,
se dopo la conferma del presidente del consiglio la magistratura ancora
non è convinta si porta la questione davanti alla Corte Costituzionale
che decide se effettivamente su quel documento/atto ci sia il segreto di
stato e comunica se è legittimo. Il caso Abu-Omar è l’esempio della
giurisprudenza costituzionale in materia di segreto di stato, il caso si
è risolto a favore dello Stato rispetto alla magistratura.
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Dettagli appunto:
- Autore: Emma Lampa
- Università: Università degli Studi di Macerata
- Facoltà: Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo
- Esame: Diritto dell'informazione e della comunicazione
- Docente: Simone Calzolaio
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