Le leggi per la casa: la legge 5 Agosto 1978 n°457
Legge 5 Agosto 1978 n°457 - Piano decennale per l'edilizia residenziale
Le leggi per la casa avevano affrontato solo episodicamente il problema del finanziamento dell'intervento pubblico nell'edilizia privata. E non era stata affrontata, salvo che nel peep di Bologna, la questione di un intervento volto al recupero dell'edilizia esistente.
A entrambe queste carenze vuole provvedere la legge 5 agosto 1978 n.457, più nota come piano decennale. Essa avrebbe dovuto concludere il tempo delle riforme e consentire finalmente quella continuità dell'azione pubblica che è stata auspicata da decenni di dibattiti.
La legge si preoccupa in primo luogo di definire in modo più compiuto le procedure dell'intervento pubblico.
La riorganizzazione del ciclo edilizio è basata su tre livelli temporali:
• Il piano decennale: dovrebbe fissare gli obiettivi a lungo termine e le linee d'azione statale nel settore edilizio.• Il programma quadriennale: dovrebbe rappresentare lo strumento per la realizzazione degli obiettivi stabiliti con il piano decennale attraverso la ripartizione fra i settori di intervento e fra le regioni delle risorse finanziarie disponibili.
• Il progetto biennale: doveva rappresentare lo strumento di raccordo tra la programmazione delle risorse ed il loro effettivo impiego, collegando il settore edilizio agli strumenti della politica finanziaria dello stato.
Il ruolo fondamentale è affidato al Cer un organo governativo. Gli compete: la definizione della normativa tecnica nazionale, il controllo della sperimentazione, la messa a punto di un sistema informativo per i problemi della casa. Si può affermare che è stato progettato un meccanismo teoricamente perfetto. Esso nei primi tempi sembra destinato a una puntuale attuazione. Il Cipe infatti impartisce direttive che hanno il pregio di disegnare, per la prima volta nella storia dell'intervento pubblico nel settore, un quadro di riferimento sufficientemente preciso per indirizzare l'azione degli organi ai quali è affidata l'attuazione di tale intervento. Ma gli altri protagonisti, il Cer e le regioni, cominciano ad accumulare ritardi e inadempienze che portano allo spreco delle pur rilevanti risorse finanziarie di cui è dotata la legge, al fallimento delle nuove procedure e forniscono il pretesti per la controriforma.
La 457 resta una legge fondamentale soprattutto per le norme a favore degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
Le innovazioni legislative in materia sono:
• Una nomenclatura specifica per questi interventi• La destinazione ad essi di una quota minima inderogabile dei finanziamenti pubblici
• L'indicazione di strumenti urbanistici ad hoc
Le definizioni degli interventi che formano il recupero sono in verità poco soddisfacenti. I due nuovi strumenti urbanistici, le zone e i piani di recupero, sono anch'essi poco convincenti: se è vero che risolvono in parte il problema di una specie di piano di zona proprio per gli interventi in aree edificare, è però anche vero che sanciscono in tal modo la specialità del recupero rispetto alle tradizionali operazioni di nuova edificazione, che perciò restano quelle più diffuse, di quotidiana e ordinaria amministrazione. La scelta di sicuro più importante è la riserva a favore del recupero del 15% almeno degli stanziamenti pubblici, è quella che in concreto meglio manifesta il nuovo orientamento legislativo.
Legge 5 Agosto 1978 n°457 - Titolo IV - Norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente
Le zone di recupero sono individuate:
• all'atto della formazione dello strumento urbanistico generale → Per Comuni non ancora dotati di PRG;
• con deliberazione del Consiglio Comunale → Per Comuni dotati di PRG All'interno delle zone di recupero si distinguono:
• Immobili e aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei Piani di recupero
• Immobili e aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato solo al rispetto delle previsioni del PRG
→ Piano particolareggiato a tutti gli effetti
I piani di recupero sono attuati:
• dai proprietari singoli o riuniti in consorzio• dai Comuni
→ Per gli interventi diretti (di rilevante e preminente interesse pubblico)
→ Per l'adeguamento delle urbanizzazioni
→ Per inerzia dei proprietari privati (il comune interviene con l'esproprio se dopo 3 anni il privato risulta inadempiente)
I proprietari di immobili rappresentanti i 3/4 del valore di un'area compresa nelle zone di recupero possono presentare proposte di piani di recupero.
1. Manutenzione ordinaria → Recupero
2. Manutenzione straordinaria → Recupero
3. Restauro e risanamento conservativo → Recupero
4. Ristrutturazione Edilizia → Demolizione con/senza ricostruzione
5. Ristrutturazione Urbanistica → Demolizione con/senza ricostruzione
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Dettagli appunto:
- Autore: Martina Scozzari
- Università: Università degli Studi di Palermo
- Facoltà: Architettura
- Corso: Architettura
- Esame: Urbanistica
- Docente: Francesco Lo Piccolo
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