Gli appunti descrivono questi sistemi di carattere informativo, volti ad assicurare, anche a distanza di tempo, la conoscibilità dei precedenti in carico ad un soggetto.
Il sistema informativo
giudiziario:
casellario e anagrafe
Appunti di Gianfranco Fettolini
Università degli Studi di Brescia
Facoltà di Giurisprudenza
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza
Esame di Diritto Processuale Penale
Docente: Alessandro Bernasconi
Anno accademico - 2014/2015IL SISTEMA INFORMATIVO GIUDIZIARIO: CASELLARIO E
ANAGRAFE
1. Premessa
Il D.P .R. 14 novembre 2002 n°313 è il Testo unico delle disposizioni in materia di
casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti; si tratta di un sistema informativo che ricomprende istituti
giuridici con finalità sussidiaria e complementare dell'organizzazione giudiziaria
riguardanti, specificatamente, iscrizione, conservazione, eliminazione di dati relativi a
pronunce giurisdizionali penali divenute definitive e altri provvedimenti giudiziari
indicati dalla legge, al fine di realizzare, attraverso una funzione certificativa, una
pluralità di esigenze diverse (attinenti a diritto amministrativo, processuale, penale
sostanziale). Nel campo del diritto penale, processuale e sostanziale, esse realizzano
le più disparate finalità (ex: recidiva, cumulo delle pene, misure di sicurezza).
2. Il sistema informativo: gli uffici del casellario e dell'anagrafe
L'organizzazione del casellario e dell'anagrafe si articola in diversi uffici:
- Ufficio iscrizione, presso l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento: ha il
compito di inserire o eliminare da sistema informativo le iscrizioni di diversi
provvedimenti soggetti a iscrizione o eliminazione;
- Ufficio territoriale, presso il giudice di pace: ha la competenza relativa al rilascio dei
certificati (eccetto quelli richiesti da autorità straniera) e consente le visure delle
iscrizioni;
- Ufficio locale, presso il Tribunale e il Tribunale dei minori: rilascia certificati anche
quelli richiesti da autorità straniere e consente le visure delle iscrizioni;
- Ufficio centrale, presso il Ministro di giustizia: vigila su altri uffici, si occupa di una
raccolta di dati in generale per integrare quelli eventualmente andati persi, esegue le
iscrizioni dei decreti di grazia e dei certificati in caso di emergenza, fornisce al
Ministro i dati relativi a esecuzione dei provvedimenti giudiziari penali, all'autorità
giudiziaria e alla PA i dati relativi all'andamento dei fenomeni criminali a fini statistici.
3. Le iscrizioni nel sistema informativo
I provvedimenti da iscrivere presso i diversi uffici del sistema informativo sono:
- presso l’Ufficio del casellario giudiziale (art. 3 D.P .R. 14 novembre 2002 n°313):
o provvedimenti di condanna divenuti definitivi, salvo che non riguardino
contravvenzioni per le quali si ammette la definizione in via amministrativa;
o provvedimenti giudiziari divenuti definitivi che riguardano la pena, le misure di
sicurezza, amnistia, indulto, grazia;
o provvedimenti applicativi di pene accessorie;
o provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
- presso l’Ufficio del casellario dei carichi pendenti (art.6 D.P .R. 14 novembre 2002
n.313):
o provvedimenti con i quali il soggetto assume o riassume la qualità di imputato;
o provvedimenti che successivamente decidono sull'imputazione.
Tali provvedimenti sono iscritti per estratto, contenente il dispositivo, l'indicazione
della data di infrazione, il riferimento alle norme applicate, l’autorità che ha emesso il
provvedimento, i dati identificativi il soggetto interessato e quelli relativi al
procedimento (artt. 4-7 D.P .R. 14 novembre 2002 n°313);
- presso l’Ufficio dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato:
o provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti, per gli illeciti penali
commessi da amministratori, le previste sanzioni amministrative;
o provvedimenti giudiziari definitivi relativi all’esecuzione di tali sanzioni.
- presso l’Ufficio dell’anagrafe dei carichi pendenti per illeciti amministrativi:
o provvedimenti giudiziari con cui si contesta all'ente l'illecito amministrativo
dipendente da reato;
o provvedimenti successivi che decidono sulla contestazione dell'illecito.
La competenza generale a curare le iscrizioni è attribuita all'Ufficio presso l’autorità
giudiziaria che ha emanato il provvedimento; le iscrizioni nel casellario hanno valore
amministrativo, quindi, il giudice che sia a conoscenza di provvedimenti non iscritti
dovrà pur sempre tenerne conto.
4. Eliminazione delle iscrizioni
Se la documentazione non è più utile per le finalità per cui è predisposta, se ne cura
l'eliminazione.: