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Diritto pubblico romano:
Il corso si propone di tracciare, in prospettiva storica, i punti salienti del diritto pubblico romano sulla base dell'esegesi delle fonti letterarie latine sostenuto dall'esame di una rassegna pittorica di alcune opere che raccontano la storia giuridica romana. Il corso parte dal racconto mitico della fondazione di Roma e giunge fino all'ascesa di Augusto. Successivamente si narra, partendo da Romolo, dell'assetto monarchico di Roma tracciando come si sono succeduti i sette re di Roma e quali sono i principi fatti avvenuti sotto il loro regno e le modifiche che hanno portato. Successivamente si parla dalla cacciata dei Tarquini della fase repubblicana della storia costituzione di Roma analizzando l'importanza del Senato in questa fase ma anche quali sono le cause che hanno successivamente portato alla crisi della repubblica dalla fine della prima guerra punica. Nel periodo della crisi di parla dei fratelli Gracchi e delle loro riforme, delle guerre con i soci italici e delle guerre civili con le persone di Mario e Silla e successivamente si analizza la dittatura di Silla e le sue due rivoluzioni nel sistema costituzionale. Successivamente si introducono le figure di Pompeo, Crasso e di Cesare arrivando fino alla congiura di quest'ultimo. Ultima fase analizzata è quella della ascesa di Ottaviano e del suo rapporto con Antonio e dell'amore di quest'ultimo per Cleopatra. Tutto questo viene fatto leggendo le fonti storiche: Livio, Appiano ma anche i racconti di Svetonio e Plutarco. Son state analizzate anche delle rappresentazioni pittoriche degli artisti che hanno rappresentato la storia di Roma: Giordano, Carracci, Poussen, David.
Dettagli appunto:
- Autore: Alessandra Alborghetti
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto pubblico romano
- Docente: Francesca Silvia Scotti
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STORIA DEL DIRITTO ROMANO Appunti di Alessandra Alborghetti Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Facoltà: Giurisprudenza Corso di Laurea: Giurisprudenza Esame: Storia del diritto romano Docente: Francesca Silvia Scotti A.A. 2022/2023STORIA DEL DIRITTO ROMANO Professoressa Francesca Silvia Scotti 6 ott 2022 Corso relativamente recente introdotto dagli studiosi romanisti, nato tra la fine dell’800 e l’inizio del 900. Antecedentemente era ancora in vigore la riforma di Giustiniano suddivisa nello studio di istituzioni di diritto romano (primo anno) e diritto romano (secondo anno in poi). Di conseguenza essendo un corso nuovo i professori si sono sentiti liberi di riempirlo del contenuto a loro favorito anche se la direttiva prevalente fu quella per cui se istituzioni e diritto romano erano materie di natura privatistica, qui si poteva parlare del sistema costituzionale romano ossia della storia del diritto pubblico romano. Come si è formata nel mondo romano l’esigenza e come la si sia soddisfatta di tenere conto - registrare gli eventi che sono occorsi, a partire dall’origine di Roma. • Fondazione di Roma In via convenzionale è stata fissata una data sulla fondazione dello stato-città di Roma, per alcuni è intorno al 753 secondo altri è il 754, in ogni caso si tratta di una data puramente convenzionale, naturalmente a.C. Ma in realtà (tesi prevalente), c’è anche un proverbio inglese che dice che Roma non fu costruita in un giorno, Roma nasce dall’aggregazione di stati-città latini che si riunirono per creare un unico agglomerato urbano che prese il nome di Roma. Questo avvicinamento delle stato città avvenne gradualmente, ma sicuramente un dato innegabile è quello per cui il collante che fece si che queste città si riunissero per formare un’unica grande città fu senz’altro la religione: erano cittadini di stirpe latina che condividano tutta una serie di divinità di origine latina. 1• Suddivisone in periodi della storia del diritto romano pubblico: Prima fase: del comune di Roma o del diritto quiritario. 754-753 a.C. / 264 a.C. I quirites erano i primi abitanti di Roma, i cittadini originari, lo ius quiritium era un diritto molto antico. Questa fase è una fase in cui la stessa organizzazione sociale è molto semplice e va per centri concentrici ma anche al di fuori di Roma, nel senso che Roma nasce come agglomerato di stati città latini però esistevano anche altri stati città latini che mantennero la loro autonomia e indipendenza ma che insieme formavano la confederazione di stati città latini e a capo di questa confederazione fu posta proprio Roma, quindi abbiamo un grande cerchio che incluse in se tanti stati città di stirpe latina che creano una confederazione. Esame caso specifico di Roma: Roma al suo interno ha una struttura sociale anch’essa per centri concentrici: all’intento della città Roma i patrizi (alle origini) erano i soli cittadini romani, gli esclusivi titolari della cittadinanza romana; i plebei non si sa bene chi fossero, infatti sono state espresse varie tesi perché noi non disposiamo di fonti coeve, possiamo comunque ipotizzare che i plebei appartenessero a città di stirpe non latina i quali pur vivendo dentro Roma non erano cittadini romani e di conseguenza non erano nemmeno sottoposti a quello ius quiritium ossia a quel diritto romano originario che nasce assieme a Roma stessa. Quindi erano soggetti che vivevano, lavoravano nella città ma allo stesso tempo da un pov giuridico erano dei totali estranei, non erano sottoposti a regime dello ius civile e non usufruivano di conseguenza dei benefici della cittadinanza romana. Quando parliamo di cittadini romani parliamo di soggetti che normalmente appartenevano a una Gens e a Roma c’erano più Gentes. La Gens era costituta da un insieme di familiae che avevano in comune tutte il medesimo capostipite (es Gens Iulia che aveva come comune capostipite Iulio figlio di Enea), quindi queste famiglie si riunivano in gentes ciascuna delle quali assumeva la propria denominazione dal nome del proprio capostipite, es gens Claudia ( che in realtà era una gens che si aggiunse dopo perchè proveniva da territori corrispondenti dalla Basilicata) ma fu una gens che si distingue per il fatto di aver contribuito nella storia di Roma a introdurre elementi di democraticità. Il primo rappresentante della gens Claudia nella storia del diritto romano ad essersi differenziato ed aver contributo ad incrementare la democraticità della res pubblica romana è stato Appio Claudio. E Appio Claudio fu il magistrato posto a guida del collegio dei decemviri che procedettero alla stesura della legge delle12 tavole tra 451 e il 450 a.C.; qui per la prima volta grazie ad Appio Claudio ( che poi divenne tiranno) il passo di democraticità venne aumentato , egli ebbe il merito di aver fatto redigere per iscritto una certa parte dei mores soddisfacendo in questo senso le esigenze della plebe che voleva conoscere il contenuto dei mores maiorum che erano il diritto dei quiriti di natura consuetudinaria espresso in forma orale, gestito in modo esclusivo e segreto dai pontefici (davano i responsi in segreto) La plebe che era da tempo che rivendicava il diritto di conoscere il diritto dello ius civile grazie a Appio Claudio viene accontentata con le xii tavole, ma anche i patrizi (laici) vengono accontentati . Un’altra figura era quella di Appio Claudio Ceco: era il patronus del liberto Gneo Flavio che proprio su indicazione del suo patrono pubblicò il calendario dei dies fasti et nefasti , i primi giorni in cui si poteva svolgere l’attività commerciale, sposare e si potevano sviluppare i processi e i secondi in cui non si potevano sviluppare i processi, attività commerciale e non ci si sposava; Ceco in questo modo aumenta il tasso di democraticità della res pubblica romana perché fa in modo che i plebei e i cittadini romani conoscano i formulari del sistema processuale per legistationes e anche il calendario dei giorni in cui si possono tenere i processi e no. Roma fase storica del comune —> Roma nella fase monarchica all’indomani della sua formazione è costituita da tante gentes che sono costitute a loro volta da tante famiglie e in ciascuna famiglia troviamo il pater familias che è l’unico titolare della capacità giuridica e che “governa” i suoi sottoposti un po’ come se fosse un rex, allora in questo senso capite che a livello ridotto cioè nella famigliola a livello più ampio nell’ambito della gens riflettono in un certo qual modo quello che è il sistema politico che si instaura con la nascita di Roma cioè la monarchia. Monarchia (senza aggettivi): il monarca non detiene in modo assoluto tutti i poteri nelle proprie mani, non è considerato l’erede della divinità - proprietario del suolo su cui si instaura il regno, questo monarca viene 2considerato un primus inter pares, nel senso che il monarca era un privato cittadino che veniva delegato dai cives a esercitare il governo dello stato città perseguendo il loro interesse. E se nell’età monarchica non esistono le magistrature che ci saranno nell’età repubblicana possiamo dire comunque che l’età monarchica è caratterizzata da una magistratura monocratica cioè costruita da un solo individuo che è il rex , il quale svolgeva anche un potere di controllo nei processi (paragonabile a quel potere di controllo che poi avrà il pretore nell’età pubblicata) ma il rex poteva fungere anche da giudice, tanto è vero che quando doveva risolvere una controversia si rivolgeva ai pontefici che erano i sommi sacerdoti che erano gli unici detentori del sapere giudico. Il sistema di fonti era estremamente semplice perché c’erano soltanto le norme di tipo consuetudinario che erano i mores maiorum, la cui caratteristica era l’oralità. I pontefici studiavano a memoria tutte queste norme consuetudinarie che erano il frutto del ripetersi del tempo di certi comportamenti nella convinzione da parte di chi li teneva della loro illeciti ma anche dell’intera società. Questo rex era titolare di imperium ed era anche il comandante supremo dell’esercito per questa ragione. La monarchia ha inizio il 21 aprile nel 754-753 a.C. ma termina nel 509 a.C. con la cacciata dei Tarquini. In questa fase di Roma come comune o del diritto quiritario va oltre l’età monarchica perché arriva fino all’inizio della prima guerra punica nel 264 a.C. In questa fase il diritto è unitario, c’è soltanto ius civile nella forma delle consuetudini e queste consuetudini sono un miscuglio di nome religione e laiche-giuridiche (definite oggi così), ma sono talmente mescolate assieme per cui è difficile discendere quella laica da quella religiosa; questo perché? Perché i mores maiorum sono un miscuglio di norme laiche e religiose indefinibile? Perché la religione fungeva da collante, quindi le norme religiose servivano a disciplinare la vita della città assieme ad altre norme che avevano un carattere meno religioso ma comunque non distinguibili dalle altre. Questa prima fase perché si chiama del comune di Roma o dello stato città? Perché lo stato-città è un tipo di ordinamento costituzionale che si caratterizza per il fatto di contare su une estensione territoriale piuttosto ristretta. Es polis greca: sono stato città e non avevano grandi estensioni territoriali al di fuori della città stessa. La struttura della città stato è tale che funziona bene solo se non deve controllare troppi spazi fuori dalla città stessa. Quindi in questa fase Roma è uno stato-città in questo senso, perché inizia come città-stato che ha una estensione ridotta ma che poi via via lungo questa prima fase si estende al resto dell’Italia fatta eccezione per la zona al di la del Po. Lo stato-città si estende fino a conquistare gradualmente tutto lo stivale. Questa è un epoca anche in cui l’agricoltura e la pastorizia sono le forme principali di attività economica, prima di tutto viene la pastorizia e poi gradualmente si impererà anche a coltivare la terra. Ma se l’attività economica prevalente si basa sulla pastorizia e poi sulla agricoltura, gli scambi di natura commerciale sono molto ridotti e di solito avvengono tra i cives romani e quindi sono tutti scambi commerciali che si possono attuare mediante negozi giudici estremamente formale, infatti si è parlato di un formalismo negoziale che caratterizza questa prima fase della storia costituzionale romana che comprende la monarchia e parte della repubblica. Quali sono questi negozi giuridici, di numero limitato, che vengono celebrati (formali) e che funzionano in questa epoca costituzionale (storica) che comprende la monarchia e la parte prima della Repubblica (fino 264a.C.) ? Per trasferire la proprietà di cose di valore sul piano economico e anche giuridico —> su utilizza la mancipatio che viene definita come atto librale ossia della bilancia che viene usata per pesare il pezzo di rame o di bronzo che vale come rispettivo a titolo di prezzo, però per trasferire la proprietà delle res mancipi c’è anche un altro metodo: in iure cessio. In iure cessio proprio per la struttura, di finto processo di rivendica, si presta per trasferire in proprietà sia le res mancipi sia le res nec mancipi. 3Questi due atti qualche studioso li ha definiti atti giuridici e non negozi, perché il negozio giuridico è una manifestazione di volontà che produce effetti giuridici, mentre nella mancipatio e nella in iure cessio non è la volontà che produce il trasferimento della proprietà ma è il rispetto delle forme, il formalismo. Però in quest’epoca le res nec manici si trasferivano in proprietà mediante traditio (consegna) e sembrerebbe che in età monarchica non fosse richiesta la iusta causa e nemmeno nella repubblica fino alla prima guerra punica. Questa è una fase in cui i rapporti di carattere giuridico sono essenziali, è la fase in cui il nexum ( cioè l’assoggettamento del debitore al creditore) è il metodo più diffuso per far si che il creditore ottenga la esecuzione della prestazione, perché il suo debitore si assoggetta ai poteri (mancipium) del suo creditore mediante la nexsi mancipatio, cioè mediante l’atto della mancipatio si instaurasse il nexum e anche questo è il frutto della attività interpretativa dei pontefici che interpretano la mancipatio per questo scopo, pero poi ci si accorgerà che chi di regola si sottoponeva al nexum era per lo più di estrazione plebea e questo crea movimenti sociali tali per cui entrerà in vigore la lex pateria papilla che faceva divieto di ricorrere al nexum, cioè l’esecuzione della prestazione non doveva passare per la costituzione di questo assoggettamento, quindi gradualmente sempre in questa fase si sviluppa un vero e proprio negozio giuridico che serve a dare vita a un rapporto obbligatorio ( che è sempre formale e che risente di essere stato concepito da norme di diritto magico-sacrale), qual è? La sponsio : era quel negozio verbale, ossia che si perfezionava attraverso la pronuncia in forma orale di un determinato verbo impegnativo che era il verbo spondeo.Chiaro che se la persona (debitore) non adempiva la sua obbligazione allora poteva entrare in gioco il nexum cioè l’esecuzione in forma personale proprio esercita sulla persona del debitore. Quindi questa è la prima fase della storia del diritto pubblico romano: caratterizzata prima dalla monarchia 754-753 a.C. fino al 509 a.C. e poi da una parte della repubblica 509 a.C. fino al 264 a.c Seconda fase: Fase dello stato romano italico della molteplicità dei sistemi Fase della molteplicità dei sistemi perché è una fase che ha inizio con il 264 a.C. (inizio guerre puniche) e arriva fino a tutta la prima metà del III sec d.C. In questa fase intanto cambia la natura dell’attività economica dei romani, cioè i romani si aprono a commerci di carattere internazionale con gli stranieri che sono i cosiddetti pelegrini. Perché questo? Roma si espande e conquista le province (Sicilia e Sardegna), poi gradualmente Roma andando avanti con le altre due guerre puniche conquisterà anche altri territori corrispondenti alla attuale Giordania, Israele, vecchia Iugoslavia, Turchia e infine la parte settentrionale dell’Africa. In questa fase quindi , soprattutto già finita la prima guerra punica, Roma inizia ad entrare in contatto con i siciliani sardi corsi e iniziano i primi scambi commerciali che sono disciplinati dallo ius gentium, ecco perché si parla di molteplicità dei sistemi, perché comunque in questa fase quest’ultimo si aggiunge allo ius civile. Questa fase così lunga è anche la fase in cui si sviluppa lo ius onorarium (in realtà aveva iniziato a delinearsi nella fase precedente ma adesso conosce il massimo splendore) e inoltre andando avanti nel tempo arrivando fino ad Augusto e considerando il periodo imperiale fino ai Severi compresi, lo ius civile, che ormai comprende anche lo ius gentium, si contrappone allo ius onorarium e in più viene introdotto anche un nuovo diritto che è quello dell’imperatore, perché ormai siamo in una fase in cui l’imperatore si considera come una fonte esclusiva del diritto e quindi si parla di ius extra ordinariarum e quindi anche di un processo extra oridarium perché è al di fuori dell’ordo del iudices privati del sistema formulare. Da pov del diritto pubblico in questa seconda fase, con la conquista di vasti territori al di fuori dell’Italia cioè delle province Roma sostanzialmente (non formalmente) è un impero perché ha un sacco di territori fuori dall’Italia però Roma è retta ancora col sistema dello stato città che deve controllare tanti territori anche lontani come quelli dell’Asia minore, quindi per questa ragione vengono istituiti dei governatori provinciali. Roma nella sue conquiste ha sempre applicato il principio della personalità del diritto: quindi quei territori fuori l’Italia sono tutti territori che per lo più erano retti da regimi di monarchia assoluta e allora qui si crea un enorme sfasamento perché questi governatori provinciali che vanno a governare le province sono magistrati delegati dal popolo romano (e quindi dalla res pubblica) però una volta arrivati in quei territori visto che si applica questo principio della personalità del diritto e quindi anche a livello costituzionale, quei governatori possono governane quelle zone da monarchi assoluti, solo che all’inizio tutto funziona bene, 4i governatori non ricevono neanche un compenso per questa loro attività di governo delle province però è chiaro che in cambio ricevono tanto cose dai provinciali, poi però anche con l’evoluzione dei tempi, questi governatori iniziano a comportarsi in modo scorretto nei confronti dei provinciali che vessano dal pov economico in maniera molto misera perché i governati iniziano a capire che visto che non hanno nessun compenso tanto vale allora guadagnare a discapito del benessere dei popolo conquistati. E quando il senato in più occasioni, siamo I sec a.C., richiama questi personaggi (a volte li toglie di peso dal governo delle province) li rimprovera questi rispondono ci avete messo voi senatori qua come monarchi assoluti, quindi facciamo quello che volgiamo. Questa è una importante causa della crisi della repubblica che dimostra la sua inadeguatezza da fungere da res pubblica che governa questa estensione territoriale retta da monarchie assolute. Nell’ultimo secolo della repubblica ne succedono di ogni ci sono le guerre civile, guerra sociale e servile, viene ucciso Cesare che voleva modificare l’assetto costituzionale di Roma trasformandolo in una monarchia assoluta ma Cesare non aveva capito che i tempi non erano ancora maturi e quindi per questo fu ammazzato invece prima di lui Silla(dittatore) aveva capito che per poter governare necessitava di un forte supporto del senato e quindi Silla come programma politico aveva quello di supportare al massimo il senato attribuendogli un sacco di poteri e depotenziando i poteri dei tribuni della plebe che davano fastidio perché erano portori dei cosiddetti diritti sociali, erano i paladini dei populares ossia quella classe emarginata (nullafacenti) che viveva a Roma e che un tempo erano stati i grandi combattenti delle guerre puniche, piccoli proprietari agrari che avevano abbandonato le loro terre. Arriviamo ad Augusto, che fa sempre parte di questa fase che va fino alla prima metà comprese del III sec d.C. Con Augusto avviene avviene un cambiamento da un punto di vista costituzionale che si può identificare con il cosiddetto regime di compromesso. Regime di compromesso significa che quando Augusto sale al potere e riceve dal senato tutti quei poteri, che finge di non volere mostrando il massimo rispetto nei confronti delle magistrature repubblicane, perché fa cosi? Perché aveva capito che come si era comportato Cesare, suo padre adottivo, svilendo il senato e cercando di affermare la propria personalità sul piano politico alla fine era stato ucciso, quindi Ottaviano dice io considero come modello Silla, perché è riuscito nei suoi intenti (maniere potere, fare fuori nemici, riportare l’ordine a Roma) blandendo il senato, cosi fa Augusto. Succede che Augusto mostra al senato di voler mantener in vita tutte le istituzioni repubblicane e lui si pone come tutore della res pubblica romana grazie alla sua autoritas: lascia in piedi le istituzioni repubblicane e crea comunque un proprio sistema organizzativo che fa capo a sé e che è rappresentato dalla burocrazia imperiale cioè da tutti i funzionari dell’imperatore che sono gli omologhi dei paralleli magistrati repubblicani che continuano a rimanere in vigore, quindi il risultato è il regime di compromesso: ma tra che cosa? Tra la monarchia assoluta e volari della res repubblica romana: perché quest’ultima formalmente rimane in vita, ai magistrati repubblicani (pre consoli e pre pretori) sono le direttive del Senato lascio tutte le province pacificare e mi sacrifico io con i miei funzionari imperiali perché io riservo le province che ogni tanto si ribellano al potere di Roma, quindi nella sostanza Augusto fa il bello e il cattivo tempo però formalmente lui lascia in vita le situazioni repubblicane, per cui non possiamo dire con Augusto si instauri la monarchia assoluta, però lui ha avuto l’intelligenza per creare un sistema di compromesso: monarchia assoluta da un lato e repubblica dall’altro. Tanto è vero che tutte le volte che qualcuno lo chiamava dominus lui si arrabbiava perché non voleva essere chiamato così, perchè? Dominus significa padrone, il monarca assoluto è dominus perché è proprietario del terreno su cui si estendo il suo regno ma esercita anche un potere assoluto sui suoi abitanti che infatti sono sudditi e non cittadini. Tanto è vero che a partire dalla fine della crisi del III sec d.c. si instaurerà formalmente e ufficialmente il dominato che corrisponde alla monarchia assoluta. Quindi il regime di compromesso instaurato da Augusto durerà dalla fine del I sec a.C. fino a tutta la metà del III d.C., quindi dinastia dei severi compresi perché già con la dinastia di quest’ultimi si assiste a un cambiamento: ossia gli imperatori di questa dinastia tendono ad attribuirsi origine divina, ad accentare poteri in modo ancora più accentrato. 57 ott 2022 Fase post- classica: dominato dalla del IV sec d.C. E’ la fase del dominato in cui gli imperatori sono monarchi assoluti ed è un a fase che dal punto di vista giuridico registra una notevole decadenza perché in questa fase i cosiddetti iuris periti non hanno più quella funzione interpretativa e creatrice di nuovo diritto che avevano i giuristi classici, del resto dopo le ultime grandi voci del diritto classico come quella di Ulpiano, Papiniano, Modestino, Marciano il diritto classico si può dire che tacerà per sempre, quindi già dopo la morte di questi grandi giuristi che sono i pilastri della fine dell’epoca classica, i cosiddetti “esperti di diritto” saranno persone poco colte, non cosi normo dotate perché continueranno in questa epoca a circolare le opere della giurisprudenza classica però queste opere diventeranno sempre più difficili da capire per questi poveretti i quali arrivano al punto di pubblicare tutta una serie di operette che rappresentano dei veri e propri riassunti delle opere del passato classiche. Opere (pubblicate) post classiche Diffusione di pubblicazione di Epitomi -Epitome Gai —> è un riassunto delle istituzioni di Gaio il quale era un manuale per gli studenti del primo anno. Quindi se gli esperti del diritto dell’età post classica non sono neanche più in grado di capire un manuale didattico e si riducono a scrivere un compendio vuol dire che il livello culturale dal punto di vista giuridico si era abbassato. -Pauli Sententiae —> che sono una raccolta di sentenzie cioè di decisioni approntate ai singoli casi concreti dal giurista Paolo. Quindi quest’opera che viene spesso posta sullo stesso piano del digesto in realtà bisogna stare attenti perché non è detto che all’interno di questa opera siano state riprodotte in modo fedele le tesi pauline e lo stesso discorso vale per i tituli ex corpore ulpiani. -Tituli ex corpore ulpiani —> sono un compendio delle opere pubblicate da Ulpiano dove sono contenute le principali tesi sostenute da lui nelle sue opere -Fragmenta vatica —> opera in cui troviamo un misto, ci sono ancora parti che sono riassunto delle istituzioni di Gaio -Collatio legum mosaicarum et romanorum —> è un confronto tra i principi del diritto romano e le leggi mosaiche Tutto questo riguarda i cosiddetti “iura” cioè in sostanza riguarda la letteratura giurisprudenziale romana che viene riassunta , adattata necessariamente alle nuove esigenze sociali economiche culturali dell’epoca ecco perché queste opere sono sempre analizzate con le pinze in quattro espressive di quello che poteva essere diritto classico . Gli iura vengono condensati in queste opere di basso rilievo. Iura= principi estrapolati dagli Editti pretorii o da opere di giureconsulti celebri del passato Dall’altro lato si diffonde la pubblicazione di raccolte di costituzioni imperiali: Viene prima pubblicata una raccolta che è costituita dal Codex Ermogeniamus a cui segue un’altra raccolta che is chiama Codex Gregorianus e si chiamano così dal nome del privato curatore di queste raccolte di costituzioni imperali. Queste pero sono accolte che sono state fatte da privati, non hanno il suggello del riconoscimento imperiale, sono il frutto dell’attività di ordinamento svolta da questi privati Ermogeniano e Gregoriano. Poi verrà pubblicata una raccolta di costituzioni imperali per volontà di un imperatore dal quale la raccolta stessa trarrà il suo nome: Codex Theodosianum infatti è stato l’imperatore Teodosio a promuoverne la pubblicazione. Naturalmente questa fase post classica è una fase nella quale si colgono i risultati di questa crisi , è significativo notate come nell’arco della storia del diritto romano i cambiamenti che hanno dato inizio a nuove fasi sono sempre starti riconducibili a delle crisi a livello sociale economico, sociale, istituzionale, culturale; ad esempio si è passati in modo cruento da un sistema monarchico a repubblicano, dal repubblicano al compromesso proprio in seguito della crisi della Repubblica alla fine del I sec a.C. e così 6ulteriori fattori di cambiamento a livello costituzionale l’ha giocato la crisi economica, sociale, politica della fine del III sec d.C. che ha fatto si che a partire dal IV ormai il sistema istituzionale romano si consolidasse nella forma del dominato. Però bisogna tenere conto che nel 476 d.C. cade l’impero romano d’occidente e tutto il territorio italico viene invaso da popoli di stirpe barbarica. Allora sempre tra le fonti del diritto post classico nella parte occidentale dell’ex impero romano d’occidente si afferma, per esempio come fonte di diritto romano la lex romana Visighotorum, cioè la legge romana dei Visigoti: significa che questa popolazione che conquistò l’Italia lasciò che gli abitanti usufruissero del loro diritto personale ( “nazionale”) cioè del diritto romano, quindi questa lex anche se rudimentale contiene i principi essenziali del diritto romano. Nel frattempo però nella parte orientale dell’impero il diritto romano prospera più che mai. Per cui la fase post classica è significativa perché comporta uno spostamento di rilevanza e dello stesso potere di organizzazione di governo dell’impero dall’occidente all’Oriente, tutto è spostato a Costantinopoli e quindi durante la fase post classica fiorisce la parte orientale dell’impero e con essa il diritto romano perché ormai tutti gli abitanti dell’impero sono cittadini romani anche quelli che vivono in Asia minore e oltre tutto queste persone erano di madre lingua greca, non latina, e ciò nonostante il diritto romano continua sopravvivere in quei luoghi anche se gradualmente viene a crearsi una situazione di estremo caos tra i cosiddetti iura espressi dalle opere giurisprudenziali repubblicane classiche assieme ai compendi e le leges che sono le costituzioni imperiali che circolavano in quelle tre raccolte di cui solo una ha valore ufficiale 7Fase Giustinianea 527 d.C. Quando si arriva alla fine della fase post classica e si dà inizio alla fase giustinianea, cioè quando Giustiniano sale al potere nel 527 d.C. ecco che si verifica un ulteriore cambiamento che a dire il vero dal punto di vista costituzionale rimane immutato, nel senso che lui continua ad essere un monarca assoluto, però lui riesce fino a che rimane in vita a riconquistare i territori della parte occidentale dell’impero perché il suo sogno salito al potere fu proprio quello di ricreare l’antico impero romano che comprendeva la parte occidentale e la parte orientale e ci riesce Giustiniano. Per cui una volta riconquistati i territori dell’occidente e ricreato l’impero romano dell’età classica Giustiniano mette mano alla situazione delle fonti e cosi come aveva, dal un punto di vista geo politico e militare, riunificato l’impero con le sue mani ed egli stesso si era posto a capo di questo grande impero (Roma non tornerà mai più il centro dell’impero), però Giustiniano dice se io ho riunificato tutti i territori devo anche se non riunificare le fonti del diritto perché è impossibile però devo fare qualcosa, devo dare ai miei sudditi un corpo normativo che sia tendenzialmente completo e che rimetta ordine nell’ambito dei cosiddetti iura e nell’ambito delle cosiddette leges e quindi con la graduale formazione delle singole parti del Corpus Iuris Civili Giustinianei viene a crearsi il diritto giustinianeo che è quello che risulta dalle opere della compilazione giustinianea che sono costituite: All’inizio abbiamo la prima pubblicazione del Codex che aveva lo scopo di mettere ordine nel materiale “legislativo “ (nel senso che le costituzioni imperiali vengono definite come leges) quindi il Codex contiene le costituzioni delle raccolte precedenti però riorganizzate ma anche quelle più antiche. Poi Giustiniano promuove la redazione di un’altra opera che è importante per gli studi di diritto romano che è il Digesto che è una raccolta ordinata in base all’ordine dell’editto perpetuo di frammenti di opere giurisprudenziali a partire dall’età tardo repubblicana fino a tutta l’età classica. Poi quasi contemporaneamente alla creazione del Digesto giustiziamo provvede anche a far redigere un manuale di diritto proviamo romano destinato agli studenti del primo anno che si chiama Istitutiones, le istituzioni di Giustiniano sono state create sul modello delle istituzioni classiche del passato, prima fra tutte quella di Gaio ma anche di Ulpiano, Modestino e Fiorentino, oltretutto Giustiniano riforma anche il sistema degli studi universitari. Dopo le pubblicazioni delle ultime due che sono tutte opere destinante ad avere applicazione, a fungere da diritto vigente e quindi per questa ragione quando emana tutta una serie di costituzioni che preannunciano la pubblicazione di queste opere Giustiniano da indicazioni per la formazione delle commissioni destinante a redigere queste opere e lui insiste sull’esigenza di trattate i testi del passato in modo tale da renderli espressione di diritto vigente nella sua epoca e quindi lascia liberi i commissari giustinianei di apportare anche delle modifiche pur di rendere tutti questi testi aderenti alle nuove esigenze sociali e economiche. Dopo la pubblicazione delle istituzioni e del digesto visto che si sono appostati questi cambiamenti dal materiale da cui si è tratto tutta una serie di elementi per creare queste opere, viene pubblicato una nova edizione del Codex Iustinianus repetitae praelectionis e questo codice è quello di cui noi oggi ancora disponiamo e questo codice tiene conto delle innovazioni sul piano normativo attuate attraverso la manipolazione dei testi del digesto e delle istituzioni ma tiene anche conto delle costituzioni che Giustiniano stesso ha emanato nel frattempo e in più troviamo le costituzioni più antiche tra cui quella più antica risale ad Adriano. L’ultima parte è quella delle Novelle costitutiones —> questa parte fu pubblicata soltanto in minima parte sotto Giustiniano perché le novelle contengono soltanto alcune costituzioni pubblicate da Giustiniano poi per il resto sia tratta di costituzioni successive e le novelle costitutiones sono suddivise in tre parti ciascuna delle quali ha determinate caratteristiche. Fino a che Giustiniano è in vita ecco che il diritto romano attraversa questa fase che si chiama fase del diritto giustinianeo. Fase del diritto Bizantino Successivamente dopo la sua morte si avrà il cosiddetto diritto bizantino che ha come opera maggiormente rappresentativa i Basilici i quali che contengono parecchi frammenti del digesto tradotti in greco che a volte vengono utilizzati per accertare l’autenticità di certi frammenti che si trovano riprodotti nel digesto. 8
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