Il corso si propone di consentire agli studenti di acquisire la conoscenza di base dei principali fondamenti giuridico-economici caratterizzanti l'attuale scenario normativo riferito alle società e alle imprese, ovvero i principi fondamentali della disciplina dell'impresa e delle sue diverse forme di organizzazione. Vengono trattati gli aspetti normativi riguardanti: la fattispecie impresa, la piccola impresa ai fini fallimentari, la spendita del nome, lo statuto dell'impresa commerciale, la rappresentanza commerciale, l'azienda e il suo trasferimento. Si tratterà anche della disciplina interna dell'impresa, il diritto delle società, l'organizzazione della gestione, la partecipazione sociale le forme di finanziamento, l'organizzazione patrimoniale, i gruppi e l'attività di direzione e coordinamento di società, le operazioni straordinarie, le organizzazioni con scopo mutualistico.
A.A. 2017/2018
Diritto
commerciale
Appunti di Martina De Luca
Università: Università degli Studi di Pisa
Facoltà: Economia
Corso di laurea magistrale in Economia aziendale; Strategia management e
controllo, costi performance
Esame: Diritto Commerciale
Docente: Vincenzo Pinto
Anno Accademico 2017/2018DISCIPLINA DELL'IMPRESA
Insieme di norme applicabili secondo criteri che delimitano l'inizio e la fine dell'impresa.
Si suddivide in due gruppi di norme :
– Statuto dell'impresa commerciale: composto da:
– pubblicità
– rappresentanza commerciale
– tenuta delle scritture
– disciplina della crisi
– Diritto societario
Piccolo imprenditore
La nozione di piccola impresa (e piccolo imprenditore) si trova all' art. 2083cc e all' art 1 Legge
Fallimentare.
1. Art 2083cc : definizione applicabile per regolarne le scritture, la pubblicità e la rappresentanza.
Questo articolo prevede che, per parlare di piccola impresa, sia necessario che l'attività rientri
nelle fattispecie tipiche citate (coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli commercianti) e
che l'attività rispetti il criterio di prevalenza del lavoro familiare sugli altri fattori rispetto alla loro
contribuzione sul fatturato.
2. Art 1 Legge Fallimentare : definizione applicabile per regolarla in caso di crisi.
Questo articolo prevede che, per parlare di piccola impresa e poterla esonerare dal fallimento,
sia necessario che siano soddisfatti contemporaneamente i requisiti di: totale attivo < 300000,
ricavi < 200000, debiti anche non scaduti < 500000.
Da ciò si deduce che un'impresa, in base alla circostanza nella quale la stiamo considerando, può
essere piccola o no.
Impresa agricola
La nozione di impresa agricola si trova all'art 2135cc, ampliato dalla legge 228/2001.
– Art 2135cc : definizione originaria delle fattispecie di attività agricola. Fa la distinzione in
attività agricole essenziali (coltivazione, selvicoltura, allevamento) e attività agricole connesse
(trasformazione e/o commercializzazione rientranti nell'esercizio dell'attività essenziale)
– Legge 228/2001 : intervento che amplia la nozione introducendo l'obbligo di iscrizione nel
registro delle imprese con effetti dichiarativi e l'esonero dal fallimento. Inoltre rivede il testo
dell'art 2135cc suddividendolo nelle due categorie sopra citate.
E' importante sottolineare l'ultimo comma dell'art 2135cc nel quale si specificano le attività agricole
per connessione. Ai sensi del suddetto articolo, le attività agricole per connessione diventano tali per
effetto di un rapporto soggettivo e oggettivo con l'attività essenziale:
– rapporto soggettivo: l'attività connessa deve essere svolta dal medesimo soggetto
imprenditore agricolo che svolge l'attività essenziale
– rapporto oggettivo: l'attività connessa deve essere svolta prevalentemente con prodotti
derivanti dall'attività essenziale
Ciò significa che un'attività che trasforma e/o commercializza prodotti agricoli senza produrli
internamente è attività commerciale, quella che commercializza e/o trasforma prodotti agricoli di sua
produzione è attività agricola.
Impresa artigiana
La nozione di impresa artigiana si trova all'art 2083cc e nella legge 443/1985 che disciplina
l'artigianato.
– Art 2083cc : definizione applicabile per regolarla e collegarla rispetto all'ambito della piccola
impresa in quanto rientra nelle fattispecie descritte
– Legge 443/1985 : definizione applicabile per regolare la disciplina fiscale di questa categoria di
imprese
Ciò significa che l'impresa artigiana segue i criteri e la disciplina delle piccole imprese solo se
soddisfa le fattispecie dell'art 2083cc e del criterio di prevalenza. Ha comunque diversa disciplina
fiscale. Nel caso non rispettasse i criteri del 2083cc, l'impresa artigiana è considerata impresa
commeriale e soggetta alla relativa disciplina e non esonerata dal fallimento.
Modalità di imputazione dell'attività di impresa
A chi si applica
La condizione di applicazione delle norme di disciplina delle imprese è il rispetto della fattispecie,
ovvero l'essere un'impresa commerciale non piccola.
E' importante capire a chi si applica, ovvero quali sono i soggetti a cui tale disciplina si riflette e quali
sono i soggetti a cui è imputabile (riferibile giuridicamente) quella determinata attività di impresa.
Per individuare l'imprenditore ci sono due criteri di imputazione complementari:
- Criterio di spendita del nome
- Criterio di assunzione del rischio
Criterio di spendita del nome:
Principio secondo cui l'imprenditore è il soggetto nel nome del quale viene esercitata l'attività di
impresa. In questo modo egli ha la responsabilità d'impresa e i terzi fanno affidamento, più o meno
limitatamente, sul patrimonio di chi appare.
Esistono due modi di spendere il nome:
– Spendita del nome diretta : si ha quando l'atto è compiuto da colui il cui nome è speso per
l'esercizio dell'attività
– Spendita del nome indiretta : si ha per mezzo della rappresentanza. Questa può essere:
– volontaria : institori spendono il nome dell'imprenditore
– legale : rappresentanti legali esercitano l'attività di impresa per nome e
per conto dell'incapace o interdetto
La spendita del nome indiretta nell'esercizio dell'impresa attuata con la rappresentanza legale, può
avere luogo solo nel caso in cui l'interdetto o l'incapace abbiano un'attività di impresa preesistente da
continuare (es ottenuta per via ereditaria). Nell'ambito delle particolarità sulla capacità di agire solo il
minore emancipato può iniziare un'attività di impresa previa autorizzazione giudiziaria.
Questo criterio di imputazione da solo non è sufficiente per delineare i soggetti da prendere il
considerazione, questo ha dei limiti: se esistesse solo questo criterio di imputazione, nel caso ci si
trovi di fronte a soci o imprenditori occulti, con il solo criterio di spendita del nome andremmo a
applicare la disciplina delle imprese solo al prestanome e non a chi sta dietro.
Per questo esite il criterio di assunzione del rischio
Criterio di assunzione del rischio:
A differenza dell'altro criterio, questo non trova codificazione in norme esplicite, ma va ricostruito per
via interpretativa. Per renderlo applicabile è stato necessario ricostruire una base normativa di
riferimento che faccia da fondamento giuridico, composta dall'art 147 legge fallimentare dedicata al
fallimento delle società ma applicabile per analogia anche alla disciplina delle imprese non piccole.
Secondo la norma il fallimento della società palese comporta automaticamente l'estensione del
fallimento ai soci palesi illimitatamente responsabili. Stessa regola si applica anche al socio occulto,
sia di società occulta sia di società palese.
Secondo l'art 147 legge fallimentare e il principio della spendita del nome si delineano fattispecie
diverse:
– Soci palesi in società palesi : normalità dei casi dove sia il rapporto societario che l'esistenza
di questi sono resi palesi all'esterno.
In caso di fallimento si imputa l'attività dell'impresa in base alla
spendita del nome e questo si estende sui soci in quanto
responsabili
– soci occulti di società palesi : secondo l'art 147 legge fallimentare il principio di estensione del
fallimento si estende anche sui soci occulti oltre che sulla società
palese. La società palese fallisce per il principio di spendita del
nome, lo stesso gli eventuali soci palesi, quelli occulti invece per il
principio di assunzione del rischio. Questa situazione all'esterno si
configura come una società palese che opera nel suo nome con dei
soci che fanno altrettanto, ma alcuni di loro rimangono occulti e
operano nella figura di un prestanome e la loro presenza non è
rivelata all'esterno
– soci occulti di società occulte : in questo caso oltre che rimanere nascosta la partecipazione
dei singoli soci, rimane occulta anche la partecipazione negli atti
della società stessa che si individua in una società etichetta.
All'esterno appare un imprenditore individuale che compie degli atti
per cui è responsabile, ma in realtà questo condivide la
responsabilità con altri soggetti e li attua in suo nome, ma per
conto di una società che è occulta, ovvero non compare all'esterno
il nome della società palese ma appare quello della società
etichetta.
In caso di fallimento sia i soci occulti che la società occulta
falliscono in base al criterio di assunzione del rischio.
Quando si applica
Per quanto riguarda l'inizio dell'attività, sia per le imprese che per le società vale il principio di
effettività dell'esercizio, secondo il quale ciò che conta è l'effettivo svolgimento dell'attività. Questo
principio non è formulato esplicitamente da alcune norme, ma si sottintende dall'art 2082cc.
In particolare per le società, è fondamentale l'atto di iscrizione al registro delle imprese poichè questo
sancisce formalmente la loro nascita. Questo atto però è una conseguenza dell'inizio dell'impresa,
quindi si può dire che un'impresa è nata prima della sua iscrizione nei pubblici registri.
Il principio di effettività presuppone dei criteri per dire che un'impresa è iniziata, distinguendo due tipi
di atti che devono verificarsi:
– Atti di organizzazione : sono gli atti di manifestazione specifica dell'inizio dell'attività di
gestione. Sono quelli che portano ad avere un'organizzazione e che
possono essere considerati come fase preliminare rispetto all'attività
propria dell'azienda (es. Iscrizione ai pubblici registri, conferimenti iniziali
di costituzione)
– Atti dell'organizzazione : sono gli atti che si compiono quando l'attività è già iniziata. Sono gli
atti di gestione veri e propri
Sicuramente l'attività può dirsi iniziata quando si sono verificati entrambi, l'inizio può essere anche
anticipato al compimento degli atti di organizazzione se questi possono essere destinati all'esercizio
dell'attività (es costituisco attività alberghiera e conferisco immobile già funzionante come hotel).
Rispetto alla fine dell'attività per le imprese vale il principio di effettività dell'esercizio, secondo il quale
la fine dell'impresa coincide con l'ultimazione della liquidazione, ovvero con la totale disgregazione
del patrimonio aziendale. Per le società vale il criterio di esistenza dell'ente, ovvero solo con la sua
cessazione termina l'applicazione della disciplina e viene meno l'obbligo di iscrizione al registro delle
imprese.
Non tutta la disciplina delle imprese e società termina contemporaneamente alla cessazione
dell'impresa e della qualifica di imprenditore :
– disciplina della pubblicità, scritture, rappresentanza termina con l'ultimazione della liquidazione
o cessazione. Ovvero secondo il principio di effettività dell'esercizio
– disciplina della crisi perdura per un anno dopo la fine dell'attività
Disciplina della crisi
Dato che la fine dell'attività comporta l'immediata revoca della qualifica di imprenditore, al fine di
evitare che ciò implichi la sottrazione dal fallimento e dalle sue conseguenze da parte dell'attività e
dei soggetti coinvolti, l'art 10 Legge Fallimentare prevede che gli imprenditori individuali e collettivi
possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.
L'art 10 L.Fallimentare disciplina la crisi derogando il principio dell'effettività dell'esercizio.
Questo articolo presenta due eccezioni, cioè dei casi in cui l'anno non si fa decorrere dal momento
della cancellazione dal registro delle imprese, ma dal momento della disgregazione del patrimonio
aziendale. Questo vale solo per :
– impresa individuale
– società con cancellazione d'ufficio
La possibilità di far valere questa eccezione è data ai creditori o solo a chi ha interesse ad estendere
l'area della fallibilità (all'imprenditore no perchè è colui che si difende dalla dichiarazione di
fallimento).
Azienda e bene aziendale
Dall'art 2555cc si ricava la nozione di azienda ovvero "il complesso di beni organizzati
dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa".
Da questo articolo si deduce il rapporto mezzo-fine tra azienda-impresa, cioè: l'azienda è il
complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. L'azienda è il mezzo di cui
si serve l'imprenditore per l'esercizio dell'attività di impresa.
Il concetto di bene si ricava dall'art 810cc, secondo cui "un bene è ogni entità materiale che può
formare oggetto di diritti". Ciò significa che sono esclusi dai beni aziendali i crediti, debiti, diritti reali o
personali anche se in capo all'azienda, questo perchè tutti questi elementi sono posizioni giuridiche
in cui l'azienda si trova e non entità materiali definite.
Un bene è aziendale quando è destinato funzionalmente (impiegato) nell'attività d'impresa. Significa
che non è necessario che questo sia di proprietà dell'azienda o dell'imprenditore, basta che sia
impiegato nell'attività.
Nell'esercizio dell'attività aziendale, tali beni sono coordinati funzionalmente dall'organizzazione, con
l'obiettivo di produrre utili.
Si definisce avviamento oggettivo il plusvalore che un'azienda ha, rispetto alla somma del valore di
ogni singolo bene che la compone e il nesso di coordinamento funzionale con cui sono legati i beni.
L'avviamento soggettivo è invece il maggior valore che un'azienda ha rispetto alla somma dei beni
che la compongono e il modo con cui il complesso è stato organizzato dall'imprenditore in base alle
sue capacità.
STATUTO DELL'IMPRESA COMMERCIALE
E' composto da quattro gruppi di norme che regolano :
– Pubblicità commerciale
– Rappresentanza commerciale
– Tenuta delle scritture contabili
– Disciplina della crisi
Disciplina della pubblicità
La pubblicità è disciplinata dall'art 2195cc e seguenti. Questa disciplina nasce dall'esigenza di
rendere conoscibili ai terzi determinati dati essenziali relativi all'esistenza e struttura dell'impresa
commerciale.
I metodi per rendere rilevante l'atto per il terzo sono :
– Conoscenza effettiva dell'atto : sistema usato del diritto privato. L'atto è rilevante per il terzo
solo se se ne prova l'effettiva conoscenza da parte di questo, si richiede la prova della
conoscenza effettiva. Metodo efficace tra privati se le relazioni sono occasionali, infatti è di
particolare rilievo nel diritto privato
– Conoscibilità dell'atto : sistema usato nel diritto dell'impresa ma non in modo esclusivo. Si
ipotizza una presunzione di conoscenza, ovvero non è necessario provare l'effettiva
conoscenza dei terzi, ma la mera conoscibilità. Il mezzo per rendere conoscibile un atto ed
avere presunzione di conoscenza è la sua iscrizione a registri pubblici.
Il sistema della conoscibilità è basato su norme che attribuiscono alla mera conoscibilità lo stesso
effetto della conoscenza effettiva.
La pubblicità può essere i due tipi in base alla sua rilevanza giuridica e i relativi effetti:
- Pubblicità legale (con effetti giuridici) = produce diversi effetti giurici
- effetto dichiarativo
- effetto costitutivo
- effetto normativo
- Mera pubblicità (senza effetti giuridici) = pubblicità notizia, con solo scopo di generica
conoscibilità. Non crea opponibilità verso i terzi
Gli atti che devono essere iscritti per essere resi conoscibili sono esplicitamente prescritti dalla legge,
sul presupposto del principio di tassatività, ovvero gli atti attraverso cui si può produrre gli effetti
giuridici della pubblicità sono previsti dalla legge.
Disciplina dell'iscrizione nel registro delle imprese
Il registro delle imprese è tenuto nelle camere di commercio in formato elettronico. All'art 2195cc
sono elencate le categorie soggette a registrazione :
– Parte ordinaria : imprese commerciali non piccole anche in forma societaria, società
commerciali e cooperative.
Questa parte del registro delle imprese ha effetto di pubblicità legale
– Parte straordinaria : piccole imprese, imprese agricole, società semplice, professionisti e
gruppi di società. Per questa parte solo per l'impresa agricola si ha pubblicità
legale
Effetti della pubblicità
1. Pubblicità legale con effetti dichiarativi: regolata all'art 2193cc.
Questo effetto si traduce con la possibilità di far valere ai terzi dell'atto. All'art 2193cc si trova
quali sono gli atti che la legge ne prevede l'iscrizione e qual è la sua efficacia :
- Art 2193cc 1° comma : efficacia negativa. Nel caso in cui un atto obbligatorio non venga
iscritto, l'imprenditore non può invocare pretese o ottenere benefici che
la legge condizioni alla altrui conoscibilità
- Art 2193cc 2° comma : efficacia positiva. Se un atto obbligatorio viene regolarmente iscritto si
ha la presunzione di conoscenza dei terzi, quindi è opponibile ai terzi.
Essi non possono far valere l'ignoranza dell'atto dal momento che
questo è stato iscritto .
2. Pubblicità legale con effetti costitutivi: regolata all'art 2331cc.
Questo effetto si traduce con l'effettiva costituzione dell'atto dal momento della sua iscrizione.
Significa che dal momento che è iscritto, l'atto inizia a produrre gli effetti giuridici per cui è
stato fatto, altrimenti non esiste. Si ha per l'acquisto della personalità giuridica da parte delle
società di capitali, modifiche agli statuti ecc
3. Pubblicità legale con effetti normativi:
Questo effetto si traduce con il mutamento della norma da applicare all'atto nel caso questo
venga iscritto o no. In questi casi, l'atto se non viene iscritto è comunque perfezionato e
opponibile ai terzi, ma si applica una diversa disciplina rispetto a quella che avremmo
applicato nel caso in cui fosse stato iscritto.
Ad esempio nel caso delle snc e sas : la socità esiste ed ha la forma societaria prescelta
anche se non viene iscritta però in questo caso nasce la distinzione tra società regolare e
società irregolare, ovvero non iscritta. In quest'ultima ipotesi i rapporti tra la società e i terzi
non sono quelli vigenti per le snc o sas ma per la società semplice.
Disciplina della rappresentanza commerciale
E' regolata dall'art 2203cc all'art 2213cc. Rappresenta una deroga del classico potere di
rappresentanza tra privati regolato all'art 1387cc, in quanto abbiamo l'esigenza di privilegiare la
sicurezza del rapporto giuridico: nel caso della rappresentanza tra privati nell'ipotesi di un vizio
dell'atto questo non è vincolante, invece nella rappresentanza commerciale si ha rilevanza
automatica per legge di attribuire ad un certo soggetto il potere di spendere il nome dell'imprenditore.
Nel caso della rappresentanza commerciale se ci sono dei vizi il terzo non è tutelato perchè è questo
che ha l'onere di chiedere la giustificazione del potere, altrimenti l'atto è efficacie anche se ci sono
dei vizi.
La disciplina comune è descritta all'art 1387cc riguardante la rappresentanza volontaria, secondo cui
la fonte del potere è la procura, atto unilaterale con il quale il rappresentato conferisce al
rappresentante il potere di spendere il suo nome. In mancanza di tale atto il potere non esiste.
A chi si applica
La disciplina della rappresentanza commerciale è prevista per le imprese commerciali di medie e
grandi dimensioni, a prescindere dal loro modello organizzativo. È applicabile anche per le imprese
agricole.
Per le piccole imprese non si applica perchè mal si concilia con il sistema di pubblicità con effetti di
mera pubblicità.
I soggetti a cui viene conferito il potere di rappresentanza sono:
L'institore
Colui che è preposto dal titolare all'esercizio dell'impresa. Ha il potere di compiere tutti gli atti
rientranti nelle sue mansioni in azienda, ad esclusione della disposizione dei beni dell'imprenditore e
dell'azienda (non può venderli o ipotecarli). Tali atti da lui compiuti sono in nome e conto
dell'imprenditore.
La sua rappresentanza si estende anche in caso di processi e fallimenti, e nell'obbligo della tenuta
delle scritture contabili.
Nel suo caso la fonte del potere è la preposizione institoria, ovvero un tipo di procura che va a
limitare i poteri della procura generale, rispetto all'ambito della sua posizione aziendale. Se manca la
procura institoria, il potere c'è e si reputa generale. La procura non è quindi richiesta per l'esercizio
della rappresentanza, è necessaria la procura institoria che detta gli atti che l'institore non può
compiere.
Procuratori
Sono soggetti esterni all'impresa incaricati a compiere una serie specifica di atti, quindi il loro potere
di rappresentanza si limita solo a questi atti.
Come nel caso dell'institore, il potere ha fonte nella procura institoria, ovvero quella preposizione che
va a limitare i poteri della procura generale. Per i soggetti però non si applica la disciplina
dell'institore, quindi non sono rappresentanti nei processi e nei fallimenti e scritture contabili, ma solo
negli atti per cui sono preposti.
Anche in questo caso la procura non è necessaria per l'esercizio del potere, ma solo quella institoria
che detta solo gli atti che il procuratore può fare.
Commessi
Sono coloro a cui sono affidate le mansioni esecutive di vendita al pubblico, il loro potere di
rappresentanza si estende solo per gli atti che rientrano ordinariamente nelle operazioni in cui sono
incaricati. Anche in questo caso non è necessaria la procura, infatti la fonte del potere è l'art 2210cc
secondo cui esistono delle precise fattispecie che hanno la rilevanza giuridica di attribuire il potere di
rappresentanza.
Disciplina delle scritture contabili
Regolate dall'art 2214cc a 2220cc. Vengono tenute per soddisfare l'esigenza di conrollo e
documentazione dell'attività, queste infatti non sono visibili ai terzi. Ciò che diviene visibile è il loro
risultato ovvero il bilancio d'esercizio.
Il bilancio è soggetto a pubblicità solo per le società di capitali e cooperative, ma ogni tipo di impresa
lo deve redigere.
L'obbligo di tenuta delle scritture contabili grava su chiunque eserciti un'attività commerciale, a
prescindere dalla forma.
Scritture contabili obbligatorie:
– Libro giornale = documento diretto alla rilevazione dei fatti di gestione, in ordine cronologico e
analitico e aggiornato costantemente.
– Libro degli inventari = documento che indica il valore delle attività e delle passività, in modo da
indicare la garanzia personale. Va redatto all'inizio dell'impresa e
aggiornato all'inizio di ogni anno.
– Bilancio = rappresenta la chiusura dell'inventario alla fine dell'esercizio insieme al conto dei
profitti e delle perdite (società non di capitali) per rilevare e documentare il
patrimonio complessivo.
Contabilità dell'impresa con forma societaria
La disciplina delle società nell'ambito delle scritture contabili, si distingue per la redazione del
Bilancio d'esercizio. Il Bilancio delle società di capitali è composto da :
– Stato patrimoniale = documento diretto a rilevare e documentare il patrimonio sociale
complessivo, disciplinare il patrimonio netto, l'eccedenza delle attività sulle
passività, per svolgere una funzione organizzativa.
– Conto economico = redatto in forma scalare, raggruppando le voci in classi di operazioni,
individuate secondo l'abito economico che svolgono all'interno
dell'azienda.
– Nota integrativa = documento diretto ad illustrare il contenuto di alcune voci di bilancio.
– Relazione sulla gestione = documento redatto dagli amministratori che esprime l'andamento
dell'azienda e della gestione. Deve offrire un'analisi fedele sulla situazione
e risultati ottenuti dalla società.
Tutti i documenti del bilancio devono essere approvati dall'assemblea dei soci, per decidere in quale
misura distribuire gli utili e destinarli a riserva.
Nelle società di capitali il bilancio assolve a funzione informativa esterna in quanto è obbligatoria la
pubblicazione nel registro delle imprese e sottoposto alla revisione legale dei conti.
Per le società quotate, bancarie e assicurative, i principi contabili internazionali IASB IAS IFRS
sostituiscono in gran parte le norme dettate dal codice in tema di struttura e criteri di valutazione del
bilancio.
Valore probatorio delle scritture contabili
Disciplinato agli art 2709cc e 2710cc
I libri contabili devono essere conservati per dieci anni. Questi hanno efficacia probatoria, ovvero
sono idonei a fare prova nell'ambito di un giudizio.
L'idoneità è subordinata alla regolare tenuta :
– Rapporti tra imprenditori = in questa ipotesi le scritture hanno efficacia probatoria sia a favore
dell'imprenditore che le fa valere, sia contro se stesso medesimo
nel caso non siano regolarmente tenute.
– Rapporto tra impresa e individuo = in questa ipotesi l'efficacia probatoria si ha solo se c'è
effetto sfavorevole per l'imprenditore.
Principio della inscindibilità = chi fa valere le scritture contabili come mezzo di prova deve
considerarle nel suo insieme, in quanto documentano l'intera gestione. Significa che quando si fa
valere il fatto che vogliamo provare, dobbiamo prendere in considerazione la validità di tutte le altre
scritture per avere un vantaggio.
Questo è un incentivo a tenerle regolarmente, altrimenti non potremmo usarle come mezzi di prova.