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Diritto del rapporto individuale di lavoro privato:
Questi appunti danno conto dei mutamenti legislativi intervenuti nel biennio 2019-2021, che per la gran parte costituiscono il correttivo o l'implementazione, a livello di decretazione ministeriale, della riforma del diritto del lavoro attuata nel 2015 (c.d. Jobs Act), e non anche delle situazioni di emergenza epidemiologica da covid-19. Sono illustrati e spiegati i vari aspetti della legislazione sociale in materia di lavoro ove lo studente è tenuto maggiormente a concentrarsi: (le riforme, il giustificato motivo di licenziamento, CIGO e CIGS). A.A. 2021/2022
Dettagli appunto:
- Autore: Cristian Lambiase
- Università: Università degli Studi di Foggia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Consulente del lavoro ed esperto di relazioni industriali
- Esame: Diritto del lavoro Privato
- Docente: Valentina Pasquarella
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Diritto del rapporto individuale di lavoro privato Appunti di Cristian Lambiase Università degli Studi di Foggia Facoltà: Giurisprudenza Corso di Laurea in Consulente del lavoro ed esperto di relazioni industriali Esame: Diritto del lavoro Privato Docente: Valentina Pasquarella A.A. 2021/2022Dirit t o del R apport o di lavoro (Privat o) 1. PR OF ILI STOR ICI il dirit t o del lavoro si art icola in t re cat egorie: · il diritto del rapporto individuale del lavoro; · il diritto s indacale; · il diritto della s icurezza s ociale. Il diritto del rapporto individuale del lavoro , riconosciut o a livello Cost it uzionale e disciplinat o in funzione prot et t iva del lavorat ore, regola i dirit t i e gli obblighi int erconnessi ad un rapport o di lavoro ossia il singolo lavorat ore cont rappost o al singolo dat ore di lavoro. Già a part ire dal 1800, il dirit t o del lavoro, ha subit o un'evoluzione at t raverso alcune fasi: 1) la fas e della legis lazione s ociale : quando le leggi in mat eria lavorist ica avevano carat t ere eccezionale rispet t o al dirit t o privat o comune. I l codice del 1865 infat t i non disciplinava il cont rat t o di lavoro subordinat o prevedeva genericament e, la locazione delle opere e la locazione dei servizi. Quindi la regolament azione del rapport o di lavoro, era regolat o esclusivament e dall'aut onomia cont rat t uale delle part i. Con l'aggravarsi della quest ione sociale, in t ut t a Europa si pensò di int ervenire in alcuni aspet t i più gravosi d e l l e c o n d i z i o n i d i l a v o r o , a t t r a v e r s o l a l e g i s l a z i o n e s o c i a l e , o v v e r o a t t r a v e r s o n o r m e c a r a t t e r i z z a t e d a f i n a l i t à merament e prot et t ive e chiarament e eccezionali rispet t o al dirit t o comune. Pert ant o, il rapport o di lavoro ha iniziat o ad avere una regolament azione giuridica solo a part ire dalla fine del XI X secolo, cont est ualment e a l l ' e m a n c i p a z i o n e d e l l e c l a s s i l a v o r a t r i c i e c o m e r i s p o s t a a l l a q u e s t i o n e s o c i a l e s o r t a i n s e g u i t o alla rivoluzione indust riale. La rivoluzione indust riale inolt re det erminò t ut t a una serie di t rasformazioni in campo produt t ivo ma soprat t ut t o l'indust rializzazione della societ à, ma anche il passaggio da un'economia agricola ad un'economia indust riale carat t erizzat a appunt o dall'uso esclusivo delle macchine, ma soprat t ut t o l'aggregazione nelle fabbriche di masse di lavorat ori. - L'obiettivo della legislazione sociale, era proprio quello di t ut elare il lavorat ore ovvero di det t are norme per prot eggere il lavorat ore quale part e economicament e e socialment e debole del rapport o di lavoro. I nfat t i, le prime leggi speciali si ponevano come obiet t ivo, quello di t ut elare le donne e ragazzi, cont ro lo sfrut t ament o del loro lavoro, nonché t ut elare l'infort unio dei lavorat ori. L'emancipazione delle classi lavorat rici subalt erne, hanno post o proprio la necessit à di det t are una r e g o l a m e n t a z i o n e s p e c i f i c a d e l r a p p o r t o d i l a v o r o , c i o è i l r a p p o r t o t r a d a t o r e d i l a v o r o e l a v o r a t o r e , p e r e v i t a r e appunt o forme di sfrut t ament o ma soprat t ut t o di disciplinare anche le condizioni dello scambio sot t ese al lavoro ossia prest azione cont ro corrispet t ivo-ret ribuzione, lo st at o inolt re int ervenne anche in un ambit o che prima era considerat o di nat ura essenzialment e privat a. Lo St at o, pert ant o, int erviene det t ando alcune norme per garant ire alcune t ut ele minime dei lavorat ori sia in mat eria di infort uni sui luoghi di lavoro che, di igiene sui luoghi di lavoro e orario di lavoro. Da quest a prima fase, il dirit t o del lavoro, ha avut o un'evoluzione import ant e: cioè, quella di mediare alle cont rappost e ist anze-esigenze della produzione da un lat o, e t ut ela dei lavorat ori dall'alt ro, è giunt a ha garant ire at t raverso una serie di norme inderogabili la libert à e la dignit à dei lavorat ori, rispet t o all'obiet t ivo iniziale che era quello di mediare le esigenze cont rappost e t ra dat ori di lavoro e lavorat ore nonché l'esigenza d e l l a p r o d u z i o n e e q u e l l a d e i l a v o r a t o r i , i l d i r i t t o d e l l a v o r o è a r r i v a t o a g a r a n t i r e a p p u n t o , l a d i g n i t à e l a l i b e r t à dei lavorat ori. È evident e quindi, che di front e al dirit t o comune dei privat i, si collocavano quest e nuove disposizioni di legge c h e f u r o n o d e f i n i t e l e g i s l a z i o n e d i c l a s s e , p e r c h é e r a f i n a l i z z a t a a d a u m e n t a r e l e c o n d i z i o n i e c o n o m i c h e sociali della classe operaia cioè, di coloro che svolgevano il lavoro manuale nelle fabbriche, in quant o era una classe socialment e e cont rat t ualment e debole rispet t o alla classe imprendit oriale. 1A disciplinare quest a fase non vi era solo la legislazione sociale bensì anche i cont rat t i collet t ivi che ponevano appunt o l'esigenza di t ut elare gli int eressi di classe dei lavorat ori i quali, venivano diffusi a livello locale e aziendale, e miravano appunt o a garant ire condizioni economiche più elevat e rispet t o a quelle previst e dalla legge. I nolt re, furono ist it uit i anche dei collegi dei probiviri con legge del 1893 n. 295 che ist it uiva appunt o quest i collegi che avevano una funzione conciliat iva ossia quella di conciliare event uali cont roversie t ra dat ori di lavoro e i lavorat ori. Avevano funzione conciliat iva in quant o, non c'erano norme di legge che pot evano appunt o essere applicat e al cont rat t o di lavoro, quindi, le cont roversie sul rapport o di lavoro, venivano appunt o decisi dai medesimi collegi secondo equit à. 2) Nella seconda fase, che inizia nel 19 42 , si parla dell'incorporazione del diritto del lavoro nel s is tema del diritto privato , cioè nell'ambit o del codice civile. Nel Codice Civile del 42 infat t i veniva incorporat o il dirit t o del lavoro. Secondo la dot t rina, l'incorporazione è realizzat a secondo la t ecnica legislat iva, escludendo l'incorporazione dei principi, che il dirit t o del lavoro c o n s e r v a t u t t ' o r a u n a s u a a u t o n o m i a a l i v e l l o d e i p r i n c i p i s o p r a t t u t t o q u e l l a d e l l a t u t e l a d e l c o n t r a e n t e debole. L a f a s e d e l l ' i n c o r p o r a z i o n e è st at a precedut a dalla legge sull'impiego privat o l. n. 1825/1924, con quest a legge il Legislat ore ha dovut o fornire, agli impiegat i privat i che erano poco sindacalizzat i, i quali godevano di una scarsa t ut ela sul piano collet t ivo, uno st at ut o giuridico più organico, simile a quello di impiegat i pubblici. - L'obiettivo era quello di pianificare i t rat t ament i degli impiegat i del set t ore privat o uguale a quelli degli impiegat i pubblici. Quest a legge sull'impiego privat o ha get t at o le basi di quelli che sono i principi che sono st at i recepit i nell'ambit o del codice del 42. I n seguit o a quest a incorporazione del dirit t o del lavoro nel codice civile, si ha la giuridificazione del cont rat t o collet t ivo, in quant o divenne font e del dirit t o, (grazie appunto alla competenza della potestà normativa attribuita dei sindacati) , anche se nasce come cont rat t o di dirit t o privat o il cd. Concordat i di t ariffa fondat o sost anzialment e sull'adesione volont aria dei singoli lavorat ori e dei singoli imprendit ori, concordat o di t ariffa perché, era quello di fissare i minimi di t rat t ament o economico spet t ant e ai lavorat ori. Cont est ualment e il cont rat t o collet t ivo diviene pubblico nel periodo fascist a ossia in quello corporat ivo, pert ant o, il cont rat t o collet t ivo veniva st ipulat o, da ent i di dirit t o pubblico e quindi cont rat t o collet t ivo con efficacia erga omnes e inderogabile dal cont rat t o individuale. 3) N e l l a t e r z a f a s e , q u e l l a d e l l a c o s t i t u z i o n a l i z z a z i o n e d e l d i r i t t o d e l l a v o r o , i principi fondament ali del dirit t o del lavoro vengono garant it i a livello cost it uzionale. I nolt re, la dot t rina st at uisce che, il dirit t o del lavoro è il rapport o int er privat o più import ant e riconosciut o a livello cost it uzionale. I n quest a fase, la Cost it uzione, riconosce la t ut ela del lavorat ore come sogget t o debole, la quale viene post a a fondament o della Cost it uzione, il lavorat ore quindi, viene considerat o sia come singolo appart enent e ad una det erminat a cat egoria o classe sociale, sia come cit t adino. Difat t i, la Cost it uzione, met t e a disposizione molt eplici norme che int eressano il dirit t o del lavoro si pensi ad esempio, il principio di uguaglianza sancit o dall'art icolo 3, l'art icolo 4, l'art icolo 36 in mat eria di ret ribuzione, l'art icolo 37 in mat eria di parit à di t rat t ament o, art icolo 38 in mat eria di sicurezza sociale, l'art icolo 39 che riguarda il cont rat t o collet t ivo di dirit t o comune, l'art icolo 40 che riguarda il dirit t o di sciopero. I l minimo comune denominat ore di quest e norme è proprio la rilevanza alla posizione di sot t oposizione sociale del lavorat ore, sia come cit t adino, sia come persona implicat a nel rapport o di lavoro dipendent e. La Cost it uzione, quindi, prefigura un diverso equilibrio t ra capit ale e lavoro, in quant o riconosce il valore del lavoro quale mezzo insost it uibile di sost ent ament o ex art . 41, I I co. Cost . ossia t ut t i quei limit i che bisogna porre alla libert à di iniziat iva economica privat a per t ut elare la libert à, la sicurezza e la dignit à dei lavorat ori. I nolt re, vi sono successive fasi che richiamano il concet t o di lavoro ovvero: 4) La fas e pos t cos tituzionale , a quest a fase si dà vit a all'evoluzione del dirit t o del lavoro, perché vengono emanat e molt e leggi fondament ali in mat eria lavorist ica, e l'obiet t ivo del Legislat ore è duplice: da un lat o int egrare le norme del Codice Civilein quant o esso cont iene alcune norme in mat eria di lavoro, ma anche a 2p e r f e z i o n a r e l a t u t e l a m i n i m a l e d e l l a v o r a t o r e int eso come sogget t o cont rat t ualment e debole. Vengono emanat e inolt re leggi in mat eria di collocament o come int ermediazione t ra domanda e offert a di lavoro, la prima legge in mat eria di cont rat t o a t empo indet erminat o, la prima legge in mat eria di lavoro a d o m i c i l i o ; d a l l ' a l t r o u n a t u t e l a a g a r a n t i r e u n a d i g n i t à s o c i a l e d e l l a v o r a t o r e c h e n o n s i a l i m i t a t a alle condizioni minime di t rat t ament o. I nolt re, viene emanat a la prima legge in mat eria di licenziament i individuali l. 604/1966, cioè una legge che riconosce il pot ere del dat ore di lavoro di licenziare un lavorat ore, solo in presenza di un giust ificat o mot ivo sogget t ivo o ogget t ivo, int roduce il cosiddet t o principio di causalit à del licenziament o, ossia l'obbligo di giust ificare un licenziament o. I nfine, negli anni 70 viene emanat o lo st at ut o dei lavorat ori con l. 300/1970, quest a prospet t iva di a m p l i a m e n t o r a f f o r z a m e n t o d e l l a t u t e l a d e l l a v o r a t o r e c o m e c o n t r a e n t e d e b o l e r i e n t r a n o a n c h e l a c o s i d d e t t a legislazione promozionale (cioè lo st at ut o dei lavorat ori) che sost iene, promuove l'at t ivit à sindacale e la cont rat t azione collet t iva. - L'obiettivo dello st at ut o dei lavorat ori è proprio quello di dare cit t adinanza ai dirit t i cost it uzionali anche all'int erno dei luoghi di lavoro. 5) La quint a fase che va dal 1975 in poi, è legat a alle t rasformazioni del sist ema produt t ivo e quindi all'evoluzione del mercat o del lavoro. La dot t rina in quest a fase descrive la legislazione dell'emergenza e dirit t o del lavoro nella crisi, in quant o l'obiet t ivo era proprio quello di difendere e garant ire un moment o del t asso di occupazione dei livelli occupazionali favorendo anche l'ingresso nel mercat o del lavoro dei giovani at t raverso la diffusione dei cd. Contratti fles s ibili in primis il cont rat t o a t empo indet erminat o, ma anche t ent are di regolament are arginare quelli che sono gli effet t i delle crisi aziendali e delle rist rut t urazioni aziendali sui rapport i di lavoro. I n quest o periodo si sviluppano t re t endenze: La prima è la triangolarizzazione del dirit t o del lavoro, dove compare un t erzo at t ore che part ecipa al dialogo sociale, ai prot ocolli è sost anzialment e una t erza part e negoziale, cioè il governo che int erviene nella cont rat t azione ovvero impiega nella cont rat t azione delle risorse proprie (finanziarie, normat ive) o risorse s imboliche , assumendo degli impegni polit ici a favore delle part i sociali, cioè nasce sost anzialment e la concert azione, in quest o caso il governo divent a part e at t iva di quest i prot ocolli ( protocollo Scotti ), ult eriore t e n d e n z a è l a m o l t i p l i c a z i o n e d e i t i p i d i r a p p o r t o , c i o è s i a s s i s t e a d una proliferazione della domanda di lavoro secondo coordinat e flessibili, non solo di t empo ma anche di int ensit à di aut onomia. A quello che è il lavoro subordinat o st andard a t empo pieno e indet erminat o, si affianca il lavoro subordinat o, il lavoro in cooperat iva, il lavoro t empo det erminat o, il part -t ime, quindi si assist e ad una evoluzione anche n e l l e t i p o l o g i e c o n t r a t t u a l i c h e n o n s o n o p i ù c o n c e n t r a t e n e l l a v o r o s u b o r d i n a t o a t e m p o p i e n o i n d e t e r m i n a t o , ma alt re t ipologie che rispondono a esigenze di flessibilit à delle imprese. I n u l t i m o l a d e r e g o l a m e n t a z i o n e d e l d i r i t t o d e l l a v o r o , perché viene ampliat o lo spazio affidat o all'aut onomia privat a, per cui si passa da una disciplina prot et t iva rigida in quant o ex lege perché cont enut a nella legge, a disciplina flessibile at t raverso il rinvio alla cont rat t azione collet t iva che deroga ai principi fissat i dalla legge. Si parla di garant ismo flessibile in quant o, negli anni 80 il connot at o st abile del dirit t o del lavoro diviene la flessibilit à delle condizioni di lavoro, la flessibilit à dell'occupazione, olt re che la funzione t radizionale del dirit t o del lavoro, cioè di garanzia del lavorat ore anche at t raverso l'azione del sindacat o. Quindi garant ismo flessibile, per accert are l'equilibrio t ra la flessibilit à organizzat iva provenient e dalle imprese, senza negare ovviament e l'obiet t ivo principale del dirit t o del lavoro cioè la t ut ela individuale e collet t iva del lavorat ore. 6) La s es ta fas e , è una fase in cui si sviluppa la pregressa polit ica del dirit t o del lavoro, cioè si sviluppano gli accordi di concert azione t ra il governo e le part i sociali (viene ist it uit o il prot ocollo del 23 luglio del 1993 che regola la disciplina dei cont rat t i collet t ivi di prime di secondo livello cioè st rut t ura, il rapport o t ra i livelli) - L'obiettivo è quello di int ervenire per snellire burocrat icament e il mercat o del lavoro ( viene emanat a la prima legge in mat eria di sciopero dei servizi pubblici essenziali l. 146/90, viene emanat a la prima legge in m a t e r i a d i l i c e n z i a m e n t i c o l l e t t i v i l . 2 9 3 / 9 1 , v i e n e e m a n a t a u n a r i f o r m a i m p o r t a n t e i n m a t e r i a d i c o l l o c a m e n t o , il D.Lgvo 469/1997 et c. ) ma anche quello di rafforzare alcuni ist it ut i nel sist ema delle t ut ele del rapport o di 3lavoro per t ut elare il lavorat ore ed i suoi dirit t i fondament ali, ( si pensi ad esempio alla riforma del collocament o obbligat orio dei sogget t i disabili, legge in mat eria di t ut ela della privacy, il D.Lgvo626/94 in mat eria di t ut ela della salut e della sicurezza dei lavorat ori nei luoghi di lavoro. ) I nolt re, Negli anni 90 il Legislat ore punt a a ricondurre la disciplina del rapport o alle dipendenze d e l l e p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i n e l l ' a r e a d e l d i r i t t o p r i v a t o c h e f i n o a q u e l m o m e n t o l a m e d e s i m a disciplina era regolat a dal dirit t o pubblico, da legge e at t i amminist rat ivi. I nolt re, venne riconosciut o anche un sist ema di cont rat t azione collet t iva nel set t ore pubblico. 7) La set t ima fase che va dal 2001 al 2006, quest a è una fas e produttiva dal punto di vis ta delle leggi di riforma , una prima riforma è quella del t it olo V della Cost it uzione (riforma federalist a) che è st at a at t uat a con la legge 3/2001 che int roduce il federalismo legislat ivo, in quant o quest a legge ha modificat o l'art icolo 117 d e l l a C o s t i t u z i o n e , c h e d i s t i n g u e q u e l l e m a t e r i e c h e s o n o d i c o m p e t e n z a e s c l u s i v a dello St at o e quelle mat erie che sono di concorrent e St at o-regioni. Tra le mat erie di concorrent e St at o-regioni rient ra anche l'ist ruzione e la formazione professionale, la t ut ela e la sicurezza del lavoro, la previdenza complement are int egrat iva, t emat iche che sono at t inent i al dirit t o del lavoro. Nel 2001 rient ra anche la cosiddet t a riforma ( Biagi ), quest a riforma è part it a dalla pubblicazione di un libro, (bianco sul mercat o del lavoro) con il quale si è punt at o anzit ut t o a liberalizzare il mercat o del lavoro, nel senso di consent ire l'ingresso anche agli operat ori privat i, in quant o, prima la gest ione di int ermediazione t ra domanda e offert a era solo di compet enza pubblica. I nvece a part ire dal governo B erlusconi viene sancit a la cadut a del monopolio pubblico del collocament o e vengono inaugurat e delle nuove forme di coordinament o t ra pubblico e privat o, proprio nella gest ione della fase dell'incont ro della domanda e dell'offert a di lavoro. Viene inolt re rivalut at a l'aut onomia individuale rispet t o all'aut onomia collet t iva, quindi si at t ribuisce maggiore spazio all'aut onomia individuale, riducendo lo spazio di manovra dei cont rat t i collet t ivi, sost anzialment e si at t ribuiscono maggiori spazi di flessibilit à al dat ore di lavoro in quant o, in un cont rat t o individuale la part e che det t a le regole è il dat ore di lavoro, il lavorat ore è solo quello che le accet t a. I nfine, si provano a superare t ut t i quei vincoli derivant i dal precedent e sist ema di concert azione sociale. L'at t uazione del programma del libro bianco e avvenut a anzit ut t o con la riforma del cont rat t o a t empo det erminat o e la riforma dell'orario di lavoro. La più import ant e riforma della st oria del dirit t o del lavoro e avvenut a con il D.Lgvo 276/2003. I concet t i fondament ali di quest a riforma sono st at e: la liberalizzazione del mercat o del lavoro nel senso di aprire il mercat o del lavoro anche agli operat ori privat i in quant o, prima la domanda relat iva alla domanda e offert a era pret t ament e di compet enza pubblica, con quest a riforma quindi, con la cd. R iforma B iagi, è st at o creat o un sist ema di gest ione della domanda e offert a di lavoro, basat o sulla collaborazione t ra operat ori pubblici e privat i, cioè di dare ampia facolt à (liberalizzare) anche agli operat ori privat i di pot er int ervenire nella gest ione dell'incont ro t ra domanda e offert a di lavoro. Nei provvediment i di quest o periodo viene at t ribuit o ampio spazio alla cont rat t azione individuale, cioè sost anzialment e a quelle che sono le scelt e operat e dal dat ore di lavoro rispet t o a quello riconosciut o alla cont rat t azione collet t iva che vede limit at o il proprio raggio d'azione; ed il superament o dei vincoli derivant i dal precedent e sist ema di concert azione sociale. L'at t uazione di quest o programma e avvenut o in una primissima fase con la riforma del cont rat t o a t ermine e con la riforma dell'orario di lavoro. I n f i n e i l D . L g v o 2 7 6 / 2 0 0 3 c o n t e n e n t e l a r i f o r m a d e l m e r c a t o d e l l a v o r o , h a p u n t a t o a g l i o b i e t t i v i a p p u n t o q u e l l i di liberalizzare l'at t ivit à di mediazione quindi aprire ai privat i la gest ione di domanda e offert a di lavoro, int rodurre nuove figure cont rat t uali at ipiche (ad esempio il lavoro int ermit t ent e, il lavoro ripart it o) ma allo s t e s s o t e m p o l e d i s c i p l i n a r e f i g u r e c o n t r a t t u a l i g i à e s i s t e n t i ( c i o è v i e n e r i s c r i t t a l a d i s c i p l i n a d e l lavoro a t empo parziale del part -t ime) ciò ha creat o un problema, perché il decret o 276 del 2003 non veniva applicat o al s e t t o r e p u b b l i c o , p e r t a n t o p e r e s p r e s s a p r e v i s i o n e l e g i s l a t i v a , q u e s t a r i f o r m a , non si applicava al set t ore delle pubbliche amminist razioni. 4Andando quindi a disciplinare il part -t ime si creò un fort e dualismo t ra privat o e pubblico in quant o, la normat iva previgent e cioè quella del 2000, cont inuava senza le modifiche int rodot t e nel 2003, ad applicarsi nel pubblico; invece, la normat iva del 2000 modificat a nel 2003 andava ad applicarsi al privat o. Quindi lo st esso ist it ut o cioè quello del part -t ime con lavoro a t empo parziale era disciplinat o da due normat ive con riferiment o diverso. Quest o dualismo fu superat o con il Jobs Act ex governo R enzi che ha unificat o le previsioni normat ive applicabili al set t ore pubblico e al set t ore privat o nel decret o 81/2015. Alt ro obiet t ivo del decret o 276 del 2003 era quello di favorire i processi di est ernalizzazione bifasico part i dell'at t ivit à produt t iva, cioè andare incont ro alle esigenze delle imprese che pot evano scegliere di est ernalizzare (affidare t erzi) fasi o part i dell'at t ivit à produt t iva int erna, vennero quindi det t at e delle norme per regolament are quest i processi di est ernalizzazione con l'obiet t ivo di andare incont ro alle esigenze delle imprese. 8) L'ot t ava fase che va dal 2006 al 2008 si apre con il governo B erlusconi viene sost it uit o da un governo di cent ro-sinist ra (governo Prodi) il quale emanò il primo prot ocollo a livello cont rat t uale in mat eria di previdenza e compet it ivit à venne siglat o t ra le part i sociali il 23 luglio del 2007 con l'obiet t ivo di at t uazione mediant e la l. 247 del 2007, che affront ò una serie di quest ioni import ant i come ad esempio la riforma previdenziale, la riforma complessiva del mercat o del lavoro, at t raverso una serie di previsioni import ant i in mat eria di ammort izzat ori sociali et c. I nolt re la medesima legge ovvero la 247 del 2007 è una legge cont enent e disposizioni immediat ament e operat ive, e una legge delega in quant o cont eneva t ut t a una serie di principi che dovevano essere at t uat i at t raverso decret i delegat i, principi chiarament e riferit i, a import ant i set t ori da riformare come quello degli ammort izzat ori sociali, l'occupazione femminile, gli incent ivi all'occupazione et c., ma fondament alment e l'at t uazione di quest e deleghe non è mai avvenut a, perché il governo Prodi durò solt ant o due anni, quindi cadendo nel 2008, gli succede nuovament e il governo di cent ro-dest ra (governo B erlusconi) il quale non int ervenne ad at t uare la riforma dell'ex governo di cent ro-sinist ra, ma a nuovi scenari con la legge 133/2008, sconvolgendo così il programma st abilit o dall'ex governo Prodi. Con il governo B erlusconi vennero emanat i int ervent i legislat ivi significat ivi in t re diverse aree: · quella degli ammortizzatori s ociali : fu approvat a una normat iva volt a ad est endere ad alcune cat egorie di lavorat ori, una t ut ela economica cioè di sicurezza sociale nei periodi di mancanza di lavoro e di sospensione dal lavoro. Fu appunt o un int ervent o molt o import ant e, in quant o venne garant it a una forma di t ut ela dei lavorat ori e che fino a quel moment o, erano privi di qualsiasi t ipo di copert ura assicurat iva, previdenziale, assist enziale per quest a t ipologia di bisogno; · quella del diritto del lavoro pubblico (riforma B runet t a): in quest a fase il minist ro B runet t a part i con un obiet t ivo, cioè quello di int rodurre per il set t ore pubblico dei sist emi di valut azione del personale (cd. valut azione della performance), ma soprat t ut t o quella di fondare la gest ione dei rapport i di lavoro sul principio della merit ocrazia e della t rasparenza. Quindi con la riforma B runet t a fu limit at o il raggio d'azione della cont rat t azione collet t iva, in quant o le novit à int rodot t e crearono una sort a di rilegificazione della mat eria, cioè molt i ist it ut i che prima erano affidat i alla regolament azione della cont rat t azione collet t iva, venivano sot t rat t i dall'int ervent o delle part i sociali e riport at i alla compet enza della legge; · quella riferit a alla legge 183/2010 in mat eria di pensioni, lavoro pubblico, al rapport o individuale di lavoro, int rodusse anche novit à import ant i in mat eria di impugnazione di at t i inerent i all’organizzazione del lavoro. Quest i int ervent i legislat ivi, quindi, sono int ervenut i a front eggiare la grave crisi economica int ernazionale che ha colpit o anche il nost ro paese. Pert ant o, nel loro insieme quest i provvediment i evidenziano la t endenza del Legislat ore, ad una revisione di alcuni asset t i consolidat i del dirit t o del lavoro, accrescendo lo spazio at t ribuit o all'aut onomia individuale, sost anzialment e ai dat ori di lavoro, riducendo lo spazio at t ribuit o alla cont rat t azione collet t iva. Quindi le esigenze di flessibilit à che prima venivano affidat e alla cont rat t azione collet t iva, adesso sono affidat e all'aut onomia delle part i, quindi sost anzialment e alla gest ione del rapport o di lavoro. 5Anche le part i sociali si sono prefissat i come obiet t ivo: quello di front eggiare la crisi del modello delineat o dal prot ocollo del 1993, si sono impegnat i in una t rat t at iva complessa, finalizzat a a ridisegnare del precedent e asset t o at t raverso la ridefinizione dei compit i del cont rat t o collet t ivo nazionale di cat egoria e la promozione di una cont rat t azione collet t iva int egrat iva collegat i ai profili della produt t ivit à. I l processo negoziale è st at o part icolarment e conflit t uale delle confederazioni, t ant 'è che alla fine quest e ult ime si sono divise perché ment re la Cisl e la UI L insieme ad alt re confederazioni minori hanno siglat o l'accordo quadro del 22 gennaio del 2009 in realt à, la Cgil si rifiut ò di fermare rit irandosi quindi dal t avolo negoziale. Q u e s t a v i c e n d a s e g n ò u n a v e r a e p r o p r i a r o t t u r a a l i v e l l o s i n d a c a l e , la quale si era riprodot t a anche in ult eriori vert enze nazionali come, ad esempio, il caso Fiat negli st abiliment i di Pomigliano e M irafiori. C'era st at o un ult eriore accordo import ant e, il cosiddet t o accordo interconfederale del 28 giugno del 2011 il quale, sot t oscrit t o da t ut t e le maggiori organizzazioni sindacali dei lavorat ori, sost it uendo il prot ocollo del 23 l u g l i o d e l 1 9 9 3 c h e h a r i d e f i n i t o c o n f e r m a n d o l ' e s i s t e n z a d e i l i v e l l i d i c o n t r a t t a z i o n e e s o n o c o o r d i n a t i t ra loro, anche se cambiano le regole del coordinament o. Fu inolt re riconosciut a la prevalenza del secondo livello decent rat o di cont rat t azione, infat t i, viene at t ribuit a efficacia erga omnes cioè generalizzat a ai cont rat t i aziendali che siano st at i approvat i, dalla maggioranza dei component i delle R SU o, in assenza delle R SU dalla maggioranza dei component i delle R SA. I n o l t r e , s i r i c o n o s c e a l i v e l l o a z i e n d a l e , l a p o s s i b i l i t à d i s t i p u l a r e g l i a c c o r d i modificat ivi della disciplina st abilit a dalla cont rat t azione collet t iva di cat egoria è in presenza di sit uazioni di crisi, la possibilit à che quest i cont rat t i possano derogare in peius la disciplina di cat egoria anche mat eria non previst e dal cont rat t o nazionale. La finalit à di promuovere il decent rament o del sist ema cont rat t uale venne poi ripresa dell'art . 8 della legge 148 del 2011, che rappresent ò un vero e proprio sost egno alla cont rat t azione collet t iva di prossimit à, in quant o ha at t ribuit o ai cont rat t i collet t ivi aziendali e t errit oriali il pot ere di st abilire e st ipulare specifiche int ese avent i efficacia generale per t ut t i i lavorat ori finalizzat e al migliorament o delle condizioni di lavoro e di occupazione al raggiungiment o di det erminat i obiet t ivi fissat i sempre dall'art icolo 8 ( cd cont rat t azione di prossimit à ). I nolt re, quest a norma ha st abilit o che i cont rat t i collet t ivi di prossimit à hanno efficacia generale imperat iva e hanno anche il pot ere di derogare non solo i cont rat t i collet t ivi nazionali ma anche le disposizioni di legge rispet t ando i principi e le norme della Cost it uzione dei vincoli derivant i dal dirit t o dell'unione europea. Quindi viene int rodot t a una eccezione import ant e alla regola secondo cui i cont rat t i collet t ivi, essendo at t i di aut onomia privat a non possono derogare in sfavore del lavorat ore alle norme di legge. Nella fase successiva che va dal 2011 al 2013 (governo M ont i) venne emanat a una riforma import ant e, (la riforma Fornero), con l. n. 92/2012. Quest a riforma ha t occat o molt i ist it ut i del dirit t o del lavoro, int roducendo import ant issime innovazioni in mat eria di rapport i flessibili, inolt re ha int rodot t o import ant i innovazioni in mat eria di lavoro aut onomo, ma soprat t ut t o ha st ravolt o l'originaria formulazione dell'art icolo 18 dello st at ut o dei lavorat ori, modificando sost anzialment e t ut ele che l'ordinament o riconosce al lavorat ore in caso di licenziament o illegit t imo. A t ut t 'oggi la versione dell'art icolo 18 cont enut o nello st at ut o dei lavorat ori per la versione modificat a appunt o dalla legge 92 del 2012. La fase successiva che va dal 2013 al 2014 con il (cd. Governo Let t a) emana una serie di provvediment i che t occano degli aspet t i diversi, ma non vanno a int rodurre riforme import ant i come quella del 2012. La t erza riforma import ant e va ricondot t a al governo R enzi, al periodo che va dal febbraio 2014 al dicembre 2016. I l proget t o di R enzi era un proget t o che proponeva di at t uare una serie di riforme st rut t urali (ad esempio la riforma cost it uzionale, la riforma elet t orale, la riforma dell'ist ruzione, la riforma della pubblica amminist razione e la riforma del mercat o del lavoro). La riforma del mercat o del lavoro avvenne in due t empi: perché prima della riforma int esa in senso ampio, il Legislat ore è int ervenut o con alcuni provvediment i che in qualche modo hanno ant icipat o quelli che sarebbero st at i i capisaldi del proget t o di riforma più ampio, per cui c'è st at o un primo Jobs Act (1), perché la 6riforma del lavoro veniva at t uat o in due t empi il primo con lo Jobs Act (1) e il secondo con lo Jobs Act (2). Al Jobs Act (1) va ricondot t a la legge n. 78/2014 cioè la conversione in legge del decret o Polet t i, con cui il Legislat ore ha ant icipat o alcune modifiche in mat eria di cont rat t o a t ermine, apprendist at o, servizi per il lavoro, cont rat t i di solidariet à et c., int ervenne inolt re con un provvediment o in mat eria di pubblico impiego di riforma della pubblica amminist razione, soprat t ut t o per favorire il ricambio generazionale ma anche per limit are la fruizione di dist acchi di permessi e aspet t at ive sindacali, e con un provvediment o in mat eria di lavoro nel set t ore agricolo, quindi un provvediment o cont enent e disposizioni urgent i proprio per il rilancio del set t ore agricolo con l. 116/2014, che prevedeva assunzione per i giovani, e una riduzione del cost o di lavoro in agricolt ura. La riforma più import ant e è st at a proprio quella del Jobs Act (2). La riforma è st at a at t uat a mediant e una legge delega n. 183/2014, at t uat a quindi da una serie di decret i legislat ivi: · Il decreto legis lativo 22/2015 in mat eria di ammort izzat ori sociali in caso di disoccupazione involont aria; · Il decreto legis lativo , 23/2015 che ha ridisegnat o le t ut ele riconosciut e ai lavorat ori in caso di licenziament i illegit t imi; · i l d e c r e t o l e g i s l a t i v o 8 0 / 2 0 1 5 c h e h a d e t t a t o t ut t a una serie di misure per favorire la conciliazione dei t empi di cura di vit a e di lavoro; · il decreto legis lativo 81/2015 (il codice dei cont rat t i) in quant o quest o decret o cont iene proprio la disciplina organica di t ut t i i cont rat t i di lavoro, ossia sono confluit i in quest o decret o t ut t e le norme che regolament ano i cont rat t i di lavoro non st andard (cont rat t o a t ermine, part -t ime, la s o m m i n i s t r a z i o n e e t c . ) d i t u t t e l e a l t r e t i p o l o g i e c o n t r a t t u a l i n o n c h é l a r i f o r m a d e l l o ius variandi , cioè della disciplina cont enut a nel Codice Civileall'art icolo 2103 in mat eria di mut ament o delle mansioni; · il decreto legis lativo 148/2015, che a differenza del 22 disciplina sempre gli ammort izzat ori sociali ma in cost anza di rapport o; · i l d e c r e t o legis lativo 149/2015, che riguarda l'at t ivit à ispet t iva in mat eria di lavoro; · il decreto legis lativo 150/2015, che ha riguardat o la fase dell'incont ro domanda e offert a di lavoro, cioè servizi per il lavoro e polit iche at t ive; · il decreto legis lativo 151/2015 (cd. Decret o semplificazioni) in quant o cont iene una serie di norme, di razionalizzazione e semplificazione per snellire le procedure gli adempiment i a carico sia dei lavorat ori ma soprat t ut t o delle imprese. Le parole chiave della riforma R enzi sono st at e: · le tutele cres centi : perché l'obiet t ivo del Legislat ore è quello di incent ivare le imprese all'assunzione con cont rat t o a t empo indet erminat o. I l Legislat ore ha incent ivat o le imprese riducendo le t ut ele dei lavorat ori in caso di licenziament o; · Le politiche attive : qui l'obiet t ivo del Legislat ore è st at o quello di agevolare e favorire l'inseriment o nel mercat o del lavoro, cercando di pot enziare i servizi per l'impiego, creando un'agenzia nazionale per le polit iche at t ive del lavoro che possa coordinare t ut t i quei sogget t i pubblici e privat i nella gest ione dell'accesso al lavoro, ma anche di R einseriment o qualora il lavorat ore abbia perso l'occupazione; · La maternità : in quest o caso il Jobs Act , ha garant it o molt e t ut ele della mat ernit à, prima riconosciut e solt ant o alle lavorat rici subordinat e, anche alle libere professionist e t ent ando di superare le disuguaglianze t ra lavorat rici aut onome e lavorat rici subordinat e. Ciò ha permesso di garant ire alle donne di pot er conciliare le esigenze di vit a con le esigenze lavorat ive; · La fles s ibilità : l'obiet t ivo era quello di sost enere le imprese e nella promozione di nuovi modelli di organizzazione aziendale, che garant iscano la produt t ivit à ma che consent ano di conciliare appunt o v i t a e t e m p i d i l a v o r o , q u i n d i l a p r o m o z i o n e d e l t e l e l a v o r o , la possibilit à di fruire dei congedi parent ali non solo per int ere giornat e ma anche alle ore, per garant ire una maggiore flessibilit à, ult eriore st rument o inolt re che fu int rodot t o fu il lavoro agile o (smart working); 7· La tutela del lavoro : il Jobs Act in quest o caso, int roduce t ut t a una serie di st rument i per sost enere chi perde il lavoro è soprat t ut t o sost enere chi è t emporaneament e sospeso dall'ambit o lavorat ivo sost enendo appunt o i lavorat ori più svant aggiat i (equit à sociale); · L a s e m p l i f i c a z i o n e : i l J o b s A c t t e n d e a s n e l l i r e g l i a d e m p i m e n t i b u r o c r a t i c i , a d a l l e g g e r i r e det erminat e procedure da un'eccessiva burocrat izzazione e gest ire in maniera più semplice le varie fasi legat e all'inst aurazione di un rapport o di lavoro. Nell'arco t emporale che va dal 2003 al 2015 venivano at t uat e t re import ant issime riforme del nost ro dirit t o del lavoro che hanno alla base esigenze different i: · La prima e la riforma B iagi del 2003; · la seconda e la riforma Fornero del 2011; · e il Jobs Act del 2015. L'import anza che unisce quest e t re riforme è dat a dalla flex-securit y ossia gli element i di flessibilit à nella gest ione dei rapport i di lavoro ed esigenze di sicurezza per quei lavorat ori che hanno perso il lavoro. Quindi più flessibilit à nella gest ione del rapport o di lavoro che viene compensat a da una maggiore sicurezza nel caso in cui il lavorat ore perda il lavoro, quest a maggiore flessibilit à t rova compenso nell'at t ribuzione al lavorat ore di prest azioni compensat ive a sost egno del reddit o e anche di support o nella ricerca di lavoro in caso di disoccupazione. Dopo la riforma R enzi, subent ra il governo Gent iloni dal dicembre 2016 al marzo 2018, il quale ha complet at o al meglio il proget t o di R enzi con il t erzo at t o cd. (Jobs Act degli aut onomi). La legge 81/2017 infat t i det t a alcune norme per regolare il lavoro aut onomo e per la prima volt a addet t a una regolament azione del lavoro a g i l e ( s m a r t w o r k i n g ) , e s s a d i v i e n e l a p r i m a r e g o l a m e n t a z i o n e legislat iva già prima della legge 81/2017, erano s t a t i q u i n d i s t i p u l a t i d e g l i a c c o r d i a z i e n d a l i c h e p r e v e d e v a n o q u e s t a n u o v a m o d a l i t à d i p r e s t a z i o n e d e l l ' a t t i v i t à lavorat iva subordinat a. I nolt re, con il governo Gent iloni vengono ridefinit e le prest azioni di lavoro occasionale, prest azioni di lavoro quindi at t raverso i voucher ai sensi dell'art . 54- bis della legge 96/2017; A part ire dal 23 marzo 2018 il governo è st at o guidat o dal president e Giuseppe Cont e (siamo nella 18ª legislat ura), ed il primo provvediment o che ha int eressat o il dirit t o del lavoro è st at o il decret o dignit à: il decret o dignit à oggi rinominat o decret o sost egno, ha int rodot t o import ant i novit à sui cont rat t i a t ermine, sui cont rat t i di somminist razione, gli sgravi cont ribut ivi per le aziende che procedevano l'assunzione per i g i o v a n i a t e m p o i n d e t e r m i n a t o , t ornano fruibili i voucher soprat t ut t o delle prest azioni occasionali nel set t ore agricolo, per gli alberghi con almeno 8 dipendent i, vengono aument at i gli import i dell'indennit à per i licenziament i dichiarat i illegit t imi, vengono quindi int rodot t e una serie di misure e provvediment i legislat ivi dei quali il più import ant e è st at o il decret o dignit à (sost egno). A seguit o di un'import ant e sent enza della cort e cost it uzionale che incide sulla nuova disciplina ovvero sul nuovo regime di t ut ela in caso di licenziament o (del cont rat t o a t ut ele crescent i), pert ant o ha avut o modo di evidenziare come la previsione di indennit à risarcit oria in caso di licenziament o illegit t imo crescent e solo in base all'anzianit à di servizio è considerat a dalla cort e st essa cont raria ai principi di ragionevolezza ed uguaglianza, quindi in cont rast o con quelli che sono gli art icoli 4 e 35 della Cost it uzione. Quindi la Cort e c o s t i t u z i o n a l e h a d i c h i a r a t o l ' i l l e g i t t i m i t à c o s t i t u z i o n a l e d i u n a n o r m a d e l d e c r e t o l e g i s l a t i v o 23/2015 (decret o che rient rava nel proget t o di riforma del Jobs Act ). I l governo Cont e inolt re va ricordat o anche per alt ri provvediment i import ant i di cui: L. 26/2019 (il reddit o di cit t adinanza), dove vengono det t at e disposizioni urgent i in mat eria di reddit o di cit t adinanza e anche di pensioni. I nolt re, il reddit o di cit t adinanza è un sost egno economico ad int egrazione dei reddit i familiari, che viene associat o al percorso di un reinseriment o nel mondo lavorat ivo e di inclusione sociale. Quindi la legge 26 del 2019 ha int rodot t o un'import ant e misura di polit ica at t iva del lavoro e di cont rast o alla povert à. Ha previst o che i beneficiari per pot er usufruire di quest o st rument o di int egrazione del reddit o devono sot t oscrivere un pat t o per il lavoro. I nolt re, si riconduce al governo Cont e, anche un import ant e legge cd. Decreto concretezza il quale è st at o convert it o nella legge 56/2019 che punt a ad int rodurre delle import ant i novit à nell'ambit o delle pubbliche amminist razioni per combat t ere il fenomeno dell’assent eismo, quindi, det t a delle norme sulla disciplina dell'organizzazione delle pubbliche 8amminist razioni ist it uendo il cosiddet t o nucleo della complet ezza presso il Dipart iment o della funzione pubblica. Quest o nucleo garant isce l'efficienza amminist rat iva, quindi il compit o è quello di vigilare sul corret t o funzionament o delle pubbliche amminist razioni, t ramit e delle visit e, sopralluoghi e suggerendo laddove necessario le misure corret t ive. Vengono inolt re previst i dal decret o la sost it uzione dei badge a quelli delle impront e digit ali prevedendo la possibilit à della verifica dell'iride. Al governo cont e- bis sono ricondot t i una serie di provvediment i di cui: il D.L 101/2019 convert it o con legge 128/2019 che punt ano a garant ire la t ut ela economica e normat iva, di alcune cat egorie di lavorat ori part icolarment e deboli si pensi ad esempio i R ider, i lavorat ori con disabilit à, i lavori socialment e ut ili o i lavori di pubblica ut ilit à, i lavorat ori precari. I l provvediment o inolt re reca delle disposizioni per far front e ad alcune import ant i crisi aziendali, in vari t errit ori del paese, proprio per salvaguardare il livello occupazionale e garant ire sost egno al reddit o dei lavorat ori coinvolt i: si pensi ad esempio alle aree di crisi indust riali complesse, della Sardegna e della Sicilia. L e g g e 1 2 8 / 2 0 1 9 d e t t a p e r l a p r i m a v o l t a d e l l e disposizioni per garant ire una t ut ela minimale a quei lavorat ori impiegat i nella consegna dei beni per cont o t erzi, con l'ausilio di veicoli a due ruot e, la legge prevede sost anzialment e piat t aforme digit ali, che indipendent ement e dal luogo dello st abiliment o, consent ono di relazionare per via elet t ronica i sogget t i int eressat i all'at t ivit à di consegna dei beni, fissando sia nel prezzo della consegna che le carat t erist iche della prest azione. Al di là di quest a import ant e novit à, che è quella di delineare quest a figura, la legge si preoccupa di st abilire un minimo di t ut ele per quest i lavorat ori: ad esempio la st ipulazione del cont rat t o in forma scrit t a, il dirit t o d i u n a r e t r i b u z i o n e o r a r i a c h e s i a p a r a m e t r a t a a q u e l l i c h e s o n o i m i n i m i t a b e l l a r i s t a b i l i t i d a i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i nazionali di set t ori a fini equivalent i, la previsione di un'indennit à int egrat iva non inferiore al 10% nel caso in cui lavoro si è svolt o di not t e o durant e le fest ivit à o comunque in condizioni met ereologiche sfavorevoli, una copert ura assicurat iva obbligat oria cont ro gli infort uni sul lavoro e malat t ie professionali, la legge inolt re p r e v e d e l ' i s t i t u z i o n e d i u n o s s e r v a t o r i o p e r m a n e n t e p r e s s o i l m i n i s t e r o d e l l a v o r o , c h e s i o c c u p a d i monit orare l'at t uazione della legge e apport are event uali modifiche sulla base dell'evoluzione del mercat o del lavoro. L'ult ima fase si ha t ra il governo cont e- bis e il governo draghi che mira soprat t ut t o alla fase di emergenza epidemiologica da covid-19. I l dilagare della pandemia da Covid-19, ha impost o un riasset t o del quadro normat ivo vigent e per renderlo funzionale ad affront are i nuovi scenari apert i dall'emergenza sanit aria in corso. La dot t rina ha parlat o di un dirit t o all'emergenza, che ha inciso profondament e sui diversi ist it ut i del dirit t o d e l l a v o r o , q u i n d i , i l L e g i s l a t o r e è i n t e r v e n u t o p e r g a r a n t i r e ai lavorat ori il necessario sost egno al reddit o e per assicurare il mant eniment o dei livelli occupazionali. I n t ale cont est o si inseriscono le modifiche apport at e dai recent i provvediment i normat ivi, alla disciplina del cont rat t o a t empo det erminat o, alla disciplina della somminist razione di lavoro, la cui rat io risiede appunt o nella necessit à di allent are i vincoli impost i per l'ut ilizzazione e l'accesso di quest e t ipologie cont rat t uali. I l Legislat ore inolt re ha volut o rendere più flessibile l'agevolazione di quest e t ipologie cont rat t uali. I provvediment i in mat eria di lavoro agile e smart working sono st at i provvediment i che hanno avut o un obiet t ivo cioè, quello di at t ribuire un ruolo cent rale a quest a modalit à di svolgiment o della prest azione nel periodo emergenziale, proprio per assicurare la t ut ela dell'incolumit à pubblica da un lat o, ma anche la t ut ela di salut e della sicurezza dei lavorat ori dall'alt ro. L'emergenza pandemica ha det erminat o una sort a di accelerazione del processo di diffusione del lavoro agile sia nel set t ore privat o, che nel set t ore pubblico. Sono st at i emanat i provvediment i import ant i, che hanno avut o un impat t o not evole su alcuni aspet t i relat ivi alla malat t ia, all'infort unio, ai permessi, ai congedi, il Legislat ore in quest o caso ha dovut o int rodurre t ut t a una serie di misure per consent ire ai lavorat ori di conciliare le esigenze lavorat ive, con le esigenze di cure e assist enza dei figli opere in quarant ena o perché in didat t ica a dist anza. Sono st at i int rodot t i degli st rument i come congedi covid, che hanno consent it o ai lavorat ori di conciliare quest a esigenza. Un alt ro ambit o disciplinat o dall'emergenza Covid-19 è st at o quello della salut e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è st at a int rodot t a una regolament azione part icolarment e pervasiva, che per previsioni e andat a olt re quella che la t ut ela prevenzionist ica t radizionale ed ha apert o una nuova dimensione del sist ema di 9prevenzione aziendale nella quale venivano emanat i prot ocolli di sicurezza che ogni azienda ha adeguat o alle proprie esigenze produt t ive. I nolt re, per front eggiare l'emergenza, il Legislat ore è int ervenut o con previsioni di pot enziament o nel ricorso ai t rat t ament i di int egrazione salariale, quali st rument i di int egrazione del r e d d i t o p e r t u t t i q u e i l a v o r a t o r i i l c u i r a p p o r t o d i l a v o r o è s t a t o s o s p e s o , v e n i v a q u i n d i p r e v i s t o u n t r a t t a m e n t o di int egrazione ordinaria, t rat t ament i in deroga, nonché t rat t ament i di nat ura eccezionale volt i ad assicurare il mant eniment o dei livelli occupazionali e sogget t i ad una disciplina part icolare. Per front eggiare il pesant issimo impat t o economico della crisi pandemica, il Legislat ore ha previst o t ut t a una serie di indennit à volt e a garant ire un sost egno del reddit o a varie cat egorie di lavorat ori aut onomi si pensi ad esempio ai liberi professionist i, ai collaborat ori coordinat i e cont inuat ivi la cui at t ivit à ha subit o delle cont razioni nonché dei veri e propri blocchi soprat t ut t o in conseguenza del lockdown. Per garant ire il mant eniment o dei livelli occupazionali, il Legislat ore ha sancit o il blocco dei licenziament i cioè, a privat o i dat ori di lavoro del dirit t o di recesso alt ro a front e del giust ificat o mot ivo ogget t ivo, quindi ha sancit o il blocco dei licenziament i, at t uando un vero e proprio rest ringiment o del dirit t o di recesso del dat ore di lavoro, accompagnat o dalla previsione di uno speciale t rat t ament o di cassa int egrazione e guadagni st raordinaria. Sost anzialment e ha unit o due misure diverse: da un lat o ha limit at o il pot ere di licenziare per g i u s t i f i c a t o m o t i v o o g g e t t i v o c i o è , p e r r a g i o n i a t t i n e n t i l ' a t t i v i t à p r o d u t t i v a o i r r e g o l a r e funzionament o di essa; dall'alt ro lat o ha consent it o i dat ori di lavoro che non avessero fat t o ricorso ai licenziament i di present are domanda per la cassa int egrazione e guadagni cioè, per garant ire uno st rument o int egrat ivo del reddit o dei lavorat ori. 2. L A V O R O S U B O R D I N A T O E L A V O R O A U T O N O M O La dist inzione t ra lavoro aut onomo e lavoro subordinat o è una dist inzione che ha delle import ant i conseguenze sul piano giuridico, in quant o, dalla qualificazione di un rapport o come aut onomo o come subordinat o, e quindi dal riconosciment o del vincolo della subordinazione, derivano t ut t a una serie di effet t i che possono essere · DIR ETTI : sono quegli effet t i che incidono sul cont enut o del rapport o di lavoro ossia, sul regolament o cont rat t uale, ma anche sulla disciplina del rapport o: ad esempio si pensi alla condizione della prest azione, le condizioni della remunerazione o ret ribuzione, il lavorat ore subordinat o pert ant o, vant a un dirit t o alla ret ribuzione, alle ferie, ai ricorsi, alla 13ª. M ent re il lavorat ore aut onomo, non ha l e s t e s s e t u t e l e c h e s p e t t a n o a l l a v o r a t o r e s u b o r d i n a t o , a d e g l i n o n s i a p p l i c a l ' i n t e r o s t a t u t o p r o t e t t i v o che viene applicat o al lavorat ore subordinat o. Pert ant o, i primi effet t i che vanno considerat i della dist inzione t ra lavoro aut onomo e lavoro subordinat o, sono gli effet t i diret t i. · INDIR ETTI : invece, sono quelli che incidono sui presuppost i e sulle conseguenze della Cost it uzione del rapport o, e det erminano una serie di sit uazioni sogget t ive est erne che hanno rilevanza amminist rat iva, penale; per esempio, la Cost it uzione obbligat oria del rapport o di previdenza sociale (l'obbligo del versament o dei cont ribut i, del TFR , che spet t a al singolo lavorat ore subordinat o). Quest a qualificazione (cioè qualificare un rapport o come aut onomo o subordinat o) divent a import ant e ai fini del riconosciment o di una det erminat a t ut ela nei confront i del lavorat ore, infat t i dall'accert ament o della nat ura subordinat a del rapport o, dipende l'applicazione del cd. St at ut o prot et t ivo del lavorat ore subordinat o (cioè l'insieme delle t ut ele che vengono riconosciut e non solo a livello codicist ico e cioè dal codice civile, ma da t ut t e le leggi speciali in mat eria di rapport o di lavoro subordinat o, nonché dalla cont rat t azione collet t iva). Quindi al lavorat ore subordinat o, va riconosciut o un t rat t ament o normat ivo che punt i alla massimizzazione d e l l a t u t e l a d e g l i i n t e r e s s i d e l l a v o r a t o r e s t e s s o . È e v i d e n t e q u i n d i c h e i l l a v o r a t o r e h a t u t t o l ' i n t e r e s s e a f f i n c h é , si riconosca il vincolo di subordinazione, ciò accade in quant o i dat ori di lavoro per aggirare l'applicazione delle t ut ele che vengono riconosciut e al lavorat ore subordinat o, st ipulino dei cont rat t i di lavoro aut onomo, di co.co.co (di collaborazione coordinat a e collaborat iva) anche se poi ut ilizzano il lavorat ore come se fosse un lavorat ore subordinat o, at t uando t ut t i quei vincoli concessi dal rapport o di lavoro subordinat o senza riconoscergli t ut t e le t ut ele spet t ant i. I n o l t r e , i l c o d i c e d e l 1 8 6 5 , non cont eneva alcuna norma sul lavoro subordinat o. Esso disciplinava la locazione 10delle opere , nella quale erano ricomprese sia il lavoro subordinat o che il lavoro aut onomo. F u i l c o d i c e d e l 1 9 4 2 c h e , s u c c e s s i v a m e n t e , i n t r o d u s s e p e r l a p r i m a v o l t a , l a d e f i n i z i o n e del prest at ore d'opera. Nel codice del 1865, l'art icolo 1570 definiva la locazione di opere nonché il cont rat t o con il quale una delle part i si obbliga a fare per un'alt ra part e una cosa mediant e pat t uit a mercee cioè mediant e un compenso pat t uit o t ra le part i. Una volt a definit a la locazione delle opere, dist ingueva l'art icolo 1627 t re principali t ipologie di locazione di opere: · La prima quella per cui le persone, obbligano la propria opera all'alt rui servizio; · la s econda , quella dei vet t urini, che si incaricavano del t rasport o delle persone o delle cose per t erra o per mare; · la terza era quella, degli imprendit ori di opere ad appalt o o a cot t imo. Alt ra norma import ant e era l'art icolo 1628, la quale viet ava la perpetuità del cont rat t o e disponeva che n e s s u n o p o t e s s e o b b l i g a r e l a p r o p r i a o p e r a d e l l ' a l t r u i s e r v i z i o s e n o n a t empo o per una det erminat a impresa, q u i n d i s e c o n d o l ' i d e o l o g i a p o s t a a l l a b a s e d e l c o d i c e d e l 1 8 6 5 ( i d e o l o g i a l i b e r a l e ) c h e c o n s i d e r a v a u n disvalore nel garant ire una cont inuit à indet erminat a a qualsiasi t ipo di cont rat t o, di conseguenza anche al cont rat t o di lavoro subordinat o, anche alla locazione delle opere, quest a norma prevedeva sost anzialment e che un s o g g e t t o p o t e s s e o b b l i g a r e l a p r o p r i a o p e r a s o l o a t e m p o d e t e r m i n a t o e c i o è s o l o p e r u n d e t e r m i n a t o periodo di t empo. Nonost ant e il Codice Civile del 1865 non disciplinasse il rapport o di lavoro subordinat o, si arrivò at t raverso una elaborazione concet t uale, ad una dist inzione t ra: · LOCA TIO OPER IS : la locat io operis era int esa come obbligazioni di ris ultato (definendo quindi il cosiddet t o lavoro aut onomo) ; · LOCA TIO OPER A R UM : la locat io operarum era int esa come obbligazioni di mezzi (definendo quindi il cosiddet t o lavoro subordinat o ); La dist inzione st ava nel fat t o che ment re nella locat io operis si dava un aliquid faciendum al lavorat ore, il quale, si obbligava al condiment o dell'opera o del servizio pat t uit o con il commit t ent e, che pot eva essere una cosa mat eriale o lo svolgiment o di un servizio. Quindi il lavoro aut onomo consist eva appunt o nel dare qualcosa da fare al lavorat ore il quale si obbligava al compiment o dell'opera o del servizio pat t uit o con il commit t ent e, quindi obbligazione di ris ultato consist eva non nella quant it à di lavoro che il fabbricant e svolgeva, bensì il ris ultato prodotto (opus perfect um ) che doveva corrispondere al compiment o dell'opera. M ent re nel lavoro subordinat o si guarda sost anzialment e alle energie erogat e nel t empo dal lavorat ore, quindi la locat io operarum ha ad ogget t o un' attività lavorativa in quant o t ale, different e dal risult at o p e r s e g u i t o , p e r t a n t o n o n s i g u a r d a i l r i s u l t a t o prodot t o bensì le energie lavorat ive impiegat e per svolgere una det erminat a prest azione. La carat t erist ica della locat io operarum cioè dell'obbligazioni di mezzi era innanzit ut t o la t emporaneit à del rapport o un quando secondo il Codice Civiledel 65 era viet at o qualsiasi cont rat t o perpet uo e la cont inuit à p r e s t a t a d a l l a v o r a t o r e i n t e s a c o m e l a s o m m a d e l l e e n e r g i e p s i c o f i s i c h e e r o g a t e dal lavorat ore st esso durant e lo svolgiment o della prest azione. U n p a s s o s u c c e s s i v o f u o p e r a t o d a l l a d o t t r i n a p a n d e t t i s t i c a l a q u a l e s i o c c u p a t a d e l l o st udio del dirit t o privat o romano sulla base del digesto. Secondo quest a dot t rina, la quale ha ricondot t o la dist inzione t ra locat io operis e locat io operarum, rilevava solo ed esclusivament e per st abilire la diversa imput azione e ripart izione dei rischi inerent e alla realizzazione dell'at t ivit à lavorat iva. I l primo dei rischi che incide sull'ut ilit à prodot t a dalla prest azione lavorat iva cioè sul risult at o produt t ivo dell'erogazione dell'energia di lavoro può dipendere da fat t ori nat urali che dist rugge il prodot t o prima che il credit ore ne possa disporre, o fat t ori t ecnici si pensi ad esempio al difet t o del mat eriale ed fat t ori economici come ad esempio il rincaro del prezzo della mat eria prima. Tale rischio secondo la Pandet t ist ica è ripart it o diversament e t ra i cont raent i perché, nella locazione operarum ant ecedent e del lavoro subordinat o, grava sul dat ore di lavoro, in quant o il lavorat ore della medesima fat t ispecie si obbliga a prest are le proprie energie lavorat ive limit andosi a svolgere la sua prest azione. I nfat t i, in quest a locazione 11non va osservat o il risult at o prodot t o bensì va valut at o, la somma delle energie lavorat ive erogat e dal prest at ore. Secondo la Pandet t ist ica, il rischio del lavoro che può essere ricollegat o da una serie di variabili (fat t ori nat urali, t ecnici, economici) non possono gravare sul lavorat ore, in quant o il lavorat ore deve limit arsi e met t ere a disposizione le proprie energie lavorat ive, a prescindere dal risult at o raggiunt o, e se quel risult at o è st at o raggiunt o. M e n t r e n e l l a l o c a t i o o p e r i s , c h e è i n v e c e u n ' o b b l i g a z i o n e d e l risult at o prodot t o, il rischio dell'ut ilit à del lavoro che dipende da una serie di variabili, è int egralment e carico del lavorat ore aut onomo, il quale si obbliga a prest are l'opus perfet t o qualunque sia il cost o sopport at o per ot t enere il risult at o fut uro. L'alt ro rischio invece che è quello dell'impossibilit à o mancanza del lavoro, che sopraggiunge per effet t o del caso fort uit o, della forza maggiore, che impediscono lo svolgiment o della prest azione, si pensi ad esempio t ut t e le ipot esi in cui il lavorat ore non può svolgere la prest azione per impediment o fort uit o del lavorat ore a prest are le proprie energie per cause sogget t ive come la gravidanza, la malat t ia, infort unio), quest o rischio che rende impossibile la prest azione secondo la pandet t ist ica, sia nella locat io operis che nella locat io operarum, è sempre sopport at o dalla lavorat ore, in quant o esist e una regola comune a t ut t i i cont rat t i di scambio secondo la quale casum sent it debit or, quindi il debit ore, è esonerat o dall'obbligo di eseguire la prest azione divenut a impossibile. Quindi il lavorat ore non è obbligat o ad eseguire una prest azione quando è impossibile eseguirla, ma perde il dirit t o alla cont roprest azione. Alla luce di quest o principio la Pandet t ist ica, ha rit enut o che il rischio dell'impossibilit à del lavorat ore, a differenza del rischio dell'ut ilit à, sia ripart it o sia nella locat io operis che nella locat io operarum nello st esso modo t re cont raent i, cioè è sempre sopport at o dal lavorat ore. Oggi invece dell'impediment o fort uit o del lavorat ore cause come gravidanza infort unio malat t ia et c., il lavorat ore è esonerat o dall'obbligo di svolgere la prest azione, pert ant o non solo conserva il post o di lavoro ma anche la ret ribuzione. E l o s t e s s o a c c a d e p e r g l i e v e n t i n a t u r a l i c h e i m p e d i s c o n o l o s v o l g i m e n t o d e l l a v o r o da prest azione (t erremot i, alluvioni) che rappresent ano un classico int ervent o della CI G (cassa int egrazione e guadagni). Pert ant o, dei lavorat ori sono sospesi dal lavoro, non sono quindi t enut i a erogare la prest azione perché d i v e n u t a i m p o s s i b i l e c a u s a d i q u e s t i e v e n t i , m a p e r c e p i s c o n o uno st rument o di int egrazione del reddit o come la cassa int egrazione guadagni. Quest a dist inzione t ra locat io operis e locat io operarum fondat a sulla corrispondent e dist inzione t ra at t ivit à d e l l a v o r o e r i s u l t a t o d e l l a v o r o , m e t t e v a i n r i l i e v o l a s o s t a n z i a l e i d e n t i t à dell'ogget t o della prest azione dovut a dal lavorat ore nei due t ipi di cont rat t o, perché l'ogget t o della prest azione è rappresent at o sempre dalla forza lavoro, in secondo luogo, differenziava le due locazioni in base alla diversa imput azione del rischio della loro. Quest a dist inzione della pandet t ist ica non ebbe molt o successo e non fu consacrat a in via legislat iva, non fu quindi recepit a dal Legislat ore, t ant 'è che nessuna delle leggi successive al Codice Civiledel 65, fa riferiment o alla dist inzione t ra locat io operis e locat io operarum. Con il codice del 1942, il Legislat ore dedica il t it olo I I capo I libro V del lavoro, alla disciplina dell'impresa, con l'obiet t ivo di ist it uire un collegament o t ra l'ordinament o del rapport o di lavoro subordinat o e quello dell'impresa. I l L e g i s l a t o r e p a r t e n d o d a l l a v o r a t o r e d ' i m p r e s a , r i p r e n d e i l c o n c e t t o d e l l a c o l l a b o r a z i o n e p e r p r e c i s a r e quello della s ubordinazione. I l Legislat ore in part icolare va a ident ificare la collaborazione come risult at o t ecnico funzionale della prest azione di lavoro perché un lavorat ore s ubordinato è colui che collabora con il dat ore di lavoro; ment re la subordinazione in quant o il prest at ore collabora dal punt o di vist a t ecnico funzionale con l'imprendit ore, ma è collocat o alle dipendenze sot t o la direzione dell'imprendit ore st esso. Quindi l'art icolo 2094 ident ifica la collaborazione con il risult at o t ecnico funzionale della prest azione alle dipendenze sot t o la direzione dell'imprendit ore, prest azione che viene resa dal lavorat ore in cambio di ret ribuzione. I nfat t i, l'art icolo 2094 c.c. definisce che: è prest at ore di lavoro s ubordinato chi si obbliga mediant e ret ribuzione a collaborare nell'impresa, prest ando il proprio lavoro int ellet t uale o manuale alle dipendenze e sot t o la direzione dell'imprendit ore. 12La disposizione pert ant o definisce la figura del prest at ore di lavoro subordinat o, individuandone gli element i cost it ut ivi nella prestazione di fare (met t ere a disposizione del dat ore le proprie energie fisiche e ment ali), nell'onerosità (corresponsione periodica di una ret ribuzione) e nella collaborazione relat ivament e cont inua in posizione subordinat a (secondo le diret t ive impart it e dal dat ore). La dot t rina inolt re ricava dall'art icolo 2094 del Codice Civile la nozione t ecnico funzionale di subordinazione. Q u i n d i l ' a r t i c o l o 2 0 9 4 d e f i n i s c e i l p r e s t a t o r e d i l a v o r o s u b o r d i n a t o e c h e p e r d e f i n i r l o r i c o r r e a l l a c o m b i n a z i o n e di due element i: come la subordinazione e la collaborazione e unifica le due specie e t ipi sociali del lavoro manuale e lavoro int ellet t uale. Pur essendo una norma fondament ale essa diviene una norma abbast anza scarna, per cui a causa della debole at t it udine qualificat oria dell'art icolo 2094, si è reso necessario affidarsi alle int erpret azioni della dot t rina e della giurisprudenza. La dot t rina parla di una subordinazione t ecnico-funzionale int esa come una dipendenza del prest at ore alla direzione del dat ore di lavoro, all'esecuzione dell'at t ivit à lavorat iva pert ant o, la nozione è fondat a sulla valorizzazione dell'element o dell'et erodet erminazione int esa come dipendenza t ecnico-funzionale dello lavorat ore, rispet t o al dat ore di lavoro. I nfat t i, la dot t rina definisce il lavoro subordinat o, qualunque debit ore di opere, t enut o ad obbedire alle disposizioni impart it e da un sogget t o aut orizzat o ad esercit are, il pot ere di det erminare il luogo, il t empo dell'adempiment o cont rollandone l'esecuzione. I l concet t o di subordinazione t ecnico-funzionale viene riaffermat o in modo negat ivo dall'art icolo 2222 c.c. che definisce il cont rat t o d'opera nel quale, il Legislat ore met t e in rilievo l'assenza del vincolo di subordinazione. I nfat t i a front e dell'art icolo 2094 c.c. che definisce prest at ore di lavoro subordinat o sui concet t i chiave di subordinazione collaborazione basandosi necessariament e sul vincolo di subordinazione, l'art icolo 2222 c.c. che det t a la una definizione del cont rat t o d'opera, fa riferiment o appunt o a quel cont rat t o in virt ù del quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispet t ivo un'opera o un servizio con lavoro prevalent ement e proprio e senza vincolo di subordinazione nei confront i del commit t ent e. Per quant o riguarda il lavoro aut onomo, il cui connot at o t ipico è proprio rappresent at o dalla finalizzazione al risult at o dell'opus perfect um, la fat t ispecie generica è rappresent at a proprio dall'art icolo 2222 c.c. le cui carat t erist iche della prest azione, devono consist ere anzit ut t o in un'opera o in un servizio non parla come nell'art icolo 2094 di lavoro int ellet t uale o manuale bensì nel compiment o di un'opera o di un servizio deve essere prevalent ement e personale ma non esclusivament e personale come nel lavoro subordinat o nel quale i l l a v o r a t o r e s u b o r d i n a t o s i o b b l i g a p e r s o n a l m e n t e nello svolgiment o di una prest azione (infungibile), ment re il lavorat ore aut onomo può realizzare il compiment o di una det erminat a opera anche mediant e l'ausilio di t e r z e p a r t i l ' i m p o r t a n t e c h e , i l s u o l a v o r o è p r e v a l e n t e m e n t e r i s p e t t o a l l ' a p p o r t o d i a l t r i a l l ' u t i l i z z a z i o n e di alt ri mezzi mat eriali. La prest azione aut onoma deve essere compensat a da un corrispet t ivo e sot t o la responsabilit à del lavorat ore che la esegue per event uali vizi difformit à dell'opera. La caus a del cont rat t o di lavoro subordinat o, si ident ifica con lo scambio t ra collaborazione e ret ribuzione esso, infat t i, viene definit o come cont rat t o oneroso di scambio ex art . 2094 c.c. in quant o è proprio la norma codicist ica che prevede la corresponsione della ret ribuzione. Grazie alla giurisprudenza la subordinazione viene int esa anche come eterodirezione cioè assoggezione alle alt rui decisioni e diret t ive olt re che lo st rument o giuridico at t o a realizzare l'obiet t ivo della collaborazione; cioè il prest at ore di lavoro subordinat o, è assogget t at o dal punt o di vist a t ecnico-funzionale (del pot ere diret t ivo, amminist rat ivo, di cont rollo et c) al fine di collaborare con l'imprendit ore. Secondo GHER A la subordinazione è lo st rument o giuridico at t o a realizzare l'obiet t ivo della collaborazione nell'impresa. La collaborazione inolt re può essere raffigurat a sia come il risult at o dell'at t ivit à prest at a del lavorat ore all'int erno dell'impresa, ma anche come lo scopo t ipico della prest azione, pert ant o a seconda del t ipo di collaborazione prest at a in balia di t ipo cont rat t uale, (se il lavorat ore subordinat o olt re a ricevere la prest azione anche il dirit t o di essere format o, la collaborazione prest at a dall'apprendist a sarà diversa dalla collaborazione prest at a da un lavorat ore che ha già acquisit o una det erminat a qualificazione professionale) 13essendo lo scopo t ipico della prest azione in base a quant e e quale collaborazione viene prest at a si individua la t ipologia di cont rat t o. La subordinazione invece è finalizzat a a realizzare il risult at o della collaborazione e può essere quindi i d e n t i f i c a t a n e l l ' i n s e r z i o n e d e l l a v o r a t o r e n e l l ' o r g a n i z z a z i o n e dell'impresa ma anche, si può ident ificare con la cont inuit à nel t empo della prest azione di lavoro verso il dat ore di lavoro. Q u e s t a c o n t i n u i t à d e v e e s s e r e i n t e s a n o n c o m e c o n t i n u i t à in senso mat eriale bensì in senso funzionale quindi lavorat ore manifest a la sua disponibilit à funzionale all'impresa alt rui. C i ò v a l e a d i r e c h e i l p r e s t a t o r e d i l a v o r o r e s t a o b b l i g a t o i d e a l m e n t e a l l e d i p e n d e n z e d e l d a t o r e d i l a v o r o a n c h e durant e le pause I nt errut t ive della prest azione di lavoro (ad esempio nel periodo di ferie, riposo, giorni fest ivi et c.) quando il lavorat ore non è t enut o svolgiment o della prest azione ma non per quest o si int errompe il rapport o lavorat ivo. Quindi quest a cont inuit à deve essere int esa in senso ideale ma soprat t ut t o in senso funzionale. A quest a disponibilit à funzionale va fat t a risalire anche la responsabilit à che grava ai sensi dell'art icolo 2049 del Codice Civile sul dat ore di lavoro, per i danni prodot t i ai t erzi in conseguenza del fat t o illecit o commesso dal lavorat ore nell'esecuzione della prest azione. Ciò vale a dire che nel caso in cui il lavorat ore commet t e un fat t o illecit o, e dovesse causare danno a t erzi, ne sarebbe responsabile ex art icolo 2049 il dat ore di lavoro. Ciò che int eressa non è t ant o il nomen iuris del rapport o, ma come si è at t eggiat o il rapport o, perché spesso a c c a d e c h e p e r a g g i r a r e i l s i s t e m a d i t u t e l e e q u i n d i l ' a p p l i c a z i o n e d e l l e n o r m e d i t u t e l a d e l l a v o r o subordinat o, i dat ori di lavoro scelgono di st ipulare qualsiasi t ipologia di cont rat t o, anche se poi spacciano il lavorat ore come lavorat ore subordinat o, vengono quindi impost i dei limit i di orario, di giust ificazione delle assenze, senza riconoscere poi le t ut ele che sono garant it e dalla st ipulazione del medesimo cont rat t o. L a g i u r i s p r u d e n z a h a c o n f i g u r a t o l a s u b o r d i n a z i o n e c o m e s o t t o p o s i z i o n e d e l p r e s t a t o r e a q u e l l o c h e è i l p o t e r e di direzione del dat ore di lavoro, ident ificando a sua volt a la collaborazione nella disponibilit à delle energie lavorat ive messe a servizio dell'imprendit ore, rese in modo da inserire la relat iva prest azione di lavoro nell'organizzazione aziendale. L a g i u r i s p r u d e n z a , q u i n d i , h a i n d i v i d u a t o g l i e l e m e n t i c o s t i t u t i v i d e l l a f a t t i s p e c i e t i p i c a d e l l a v o r o s u b o r d i n a t o , individuando inizialment e t re requisit i: · l'oneros ità : nel cont rat t o di lavoro la causa è onerosa di scambio, t ale per int endersi che si ricava art . A r t . 2 0 9 4 l a d e f i n i z i o n e d i c o n t r a t t o d i l a v o r o s u b o r d i n a t o , c o m e c o n t r a t t o o n e r o s o i n q u a n t o p r e v e d e una corresponsione della ret ribuzione in cambio della prest azione di lavoro che sia manuale o int ellet t uale. Different e è il cont rat t o di lavoro gratuito , il quale si configura come cont rat t o non n o m i n a t o , m a l e c i t o n e l l a s u a f a t t i s p e c i e e n o n s i r i f à al modello dell'art icolo 2094, in quant o l'art icolo 2094 cost ruisce il modello di cont rat t o di lavoro subordinat o come cont rat t o oneroso di scambio; · la collaborazione : int esa dalla giurisprudenza come inserzione del lavorat ore nell'organizzazione produt t iva dell'impresa; · la s ubordinazione : int esa dalla giurisprudenza come et erodirezione quindi, sot t oposizione del lavorat ore al pot ere di azione del dat ore. T a l i c r i t e r i d i q u a l i f i c a z i o n e s o n o d e f i n i t i i m p o r t a n t i m a n o n s u f f i c i e n t i i n q u a n t o , l ' a p p l i c a z i o n e d i q u e s t i crit eri veniva int egrat a dalla st essa giurisprudenza at t raverso l'impiego di crit eri empirici o prat ici per dist inguere concret ament e fat t ispecie di lavoro aut onomo per fat t ispecie di lavoro subordinat o. A quest o fine la giurisprudenza ha individuat o dei crit eri cosiddet t i presunt ivi prodot t i dall'apprezzament o del giudice da quelli che sono gli element i e le circost anze emerse dalle singole fat t ispecie concret e. Quindi nella valut azione dei casi concret i venivano elaborat i dei crit eri presunt ivi che fanno presumere un lavoro subordinat o come ad esempio (l'assenza del rischio in capo al lavorat ore, l'osservanza di un det erminat o orario di lavoro, la cadenza nella misura fissa della ret ribuzione et c.). I nfat t i, la st essa cassazione definisce che la validit à dei medesimi requisit i, devono operare per avere validit à in combinat o dispost o, in quant o il giudice deve operare una valut azione complessiva di quelli che sono gli indici presunt ivi, al fine di pot er giungere all'accert ament o della nat ura subordinat a o aut onoma di un rapport o. La giurisprudenza, inolt re, ha elaborat o degli orient ament i diversi a seconda del caso concret o. L'element o che assume carat t ere normat ivo per individuare la nat ura del rapport o, che cont raddist ingue il rapport o di 14lavoro subordinat o da quello di lavoro aut onomo è l'eterodirezione , quindi l'assogget t ament o del lavorat ore al pot ere diret t ivo , organizzat ivo, disciplinare del dat ore di lavoro. Quest e diret t ive devono essere st ringent i in quant o devono essere impart it e per la disciplina e l'esecuzione del lavoro in quant o anche il commit t ent e nei confront i del lavorat ore ha il compit o di dover cont rollare l'andament o della prest azione. D i v e r s a m e n t e i n v e c e s o n o l e d i r e t t i v e i m p a r t i t e d a l d a t o r e d i l a v o r o n e i c o n f r o n t i d i u n l a v o r a t o r e s u b o r d i n a t o , perché il commit t ent e ha l'obiet t ivo di un proprio int eresse cioè quello di raggiungere lo scopo della prest azione rispet t ando l'aut onomia professionale del collaborat ore. L'element o consolidat o della giurisprudenza disciplina alt ri indici definit i sint omat ici, i quali devono essere valut at i caso per caso di nell'analisi delle singole fat t ispecie concret e del giudice sia singolarment e che complessivament e e sono: (l'assenza del rischio di impresa, la cont inuit à della prest azione, l'obbligo di osservanza dell'orario di lavoro, la cadenza e la forma della ret ribuzione, lo svolgiment o della prest azione in ambient i messi a disposizione del dat ore di lavoro). Quest i pot eri si est rinsecano nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di at t ivit à di vigilanza e di cont rollo sull'esecuzione della prest azione e det ermina una limit azione dell'aut onomia del lavorat ore e l'inseriment o nell'ambit o dell'organizzazione aziendale. Secondo la giurisprudenza gli indici della subordinazione si declinano in modo diverso a seconda del t ipo di prest azione svolt a in quant o a front e di det erminat e fat t ispecie ad esempio (il lavoro giornalist ico, i lavori di alt a professionalit à o di alt a specializzazione) o in caso di lavori discont inui la giurisprudenza prospet t a una nozione at t enuat a di subordinazione int esa come semplice cont inuit à o disponibilit à del lavorat ore alle diret t ive aziendali. La giurisprudenza rit iene alt resì che, olt re l'et erodirezione, ossia l'assogget t ament o del lavorat ore al pot ere diret t ivo, organizzat ivo, disciplinare del dat ore di lavoro, bisogna anche considerare il t ipo di prest azione svolt a nonché il t ipo di at t ivit à lavorat iva e valut are a quale t ipo di rapport o si riferisce. Negli anni più recent i, come conseguenza dell'organizzazione dell'evoluzione del lavoro ma anche per effet t o di est ernalizzazione delle at t ivit à produt t ive (quando un'impresa decide di affidare all'est erno una part e del l a v o r o d i i m p r e s a " o u t s o u r c i n g " ) h a d a t o v i t a a d u n a m a g g i o r e f l e s s i b i l i t à d e l l ' a t t i v i t à d i i m p r e s a definit a come collaborazione e coordinament o, proprio perché carat t erizzat a dalla sot t oposizione del lavorat ore al mero cont rollo sul risult at o finale, sia dal punt o di vist a quant it at ivo che qualit at ivo della prest azione. Q u i n d i l ' e l e m e n t o c a r d i n e n o n e r a p i ù l ' e t e r o d i r e z i o n e m a l ' i n t e g r a z i o n e f u n z i o n a l e d e l l a p r e s t a z i o n e d i l a v o r o nell'organizzazione produt t iva quindi si è passat o da una s ubordinazione-eterodirezione ad una s ubordinazione-coordinamento. Quest a fat t ispecie non ha int accat o l'unit à della subordinazione e soprat t ut t o la cent ralit à che la giurisprudenza cont inua ad at t ribuire al modello classico cioè quello configurat o nell'et erodirezione. La giurisprudenza inolt re ha semplicement e avvert it o l'esigenza di elaborare una nozione non solo art icolat a ma plurale della subordinazione per st are al passo con i t empi. Secondo la giurisprudenza la volont à che le part i hanno dichiarat o in fase cont rat t uale cioè al cd. nomen iuris ha un valore solt ant o secondario o addirit t ura nullo al fine dell'accert ament o della nat ura subordinat a o aut onoma del rapport o. I n part icolare, la giurisprudenza ha sost enut o ai fini dell'individuazione della nat ura aut onoma o subordinat a di un rapport o, la formale qualificazione operat a dalle part i al moment o della conclusione del cont rat t o individuale, seppure irrilevant e, non esime il giudice del punt uale accert ament o del comport ament o in concret o cont enut o nell'at t uazione del rapport o. A seguit o di t ale definizione si evince che le part i pur volendo at t uare un rapport o di lavoro subordinat o, possono aver simulat ament e dichiarat o di volere un rapport o di lavoro aut onomo al fine di eludere la disciplina legale in mat eria. Ciò significa che il dat ore di lavoro essendo la part e più fort e, per evit are di applicare t ut t e le norme a t ut ela del lavoro subordinat o, sceglie di st ipulare un rapport o di lavoro aut onomo o di collaborazione coordinat a cont inuat iva ut ilizzando il lavorat ore come lavorat ore subordinat o. M a può anche essere che le part i, pur esprimendo al moment o della conclusione del cont rat t o, una volont à aut ent ica, pot rebbero nel corso del rapport o aver manifest at o con comport ament i concludent i una diversa volont à. 15Quindi è chiaro che se un lavorat ore si rivolge al giudice per richiedere l'accert ament o della nat ura o della qualificazione subordinat a del rapport o, il giudice non pot rà limit arsi di verificare cosa le part i hanno scrit t o n e l c o n t r a t t o , q u i n d i i l n o m e n i u r i s s c e l t o d a l l e p a r t i a l m o m e n t o d e l l a s t i p u l a z i o n e , m a d o v r à s o s t a n z i a l m e n t e verificare il comport ament o delle part i st esse dell'at t uazione del rapport o, anche dopo la st ipulazione del cont rat t o. La collaborazione a norma dell'art icolo 2094 c.c. non è un element o esclusivament e t ipico del lavoro subordinat o ma si può avere anche nel lavoro aut onomo nelle cd. collaborazioni coordinat e cont inuat ive, quindi l'inserzione del lavorat ore nell'organizzazione del lavoro aziendale si può avere sot t o forma di collaborazione coordinat a e cont inuat iva la norma di riferiment o è rappresent at o dall'art icolo 409 n.3 c.p.c, c h e h a e q u i p a r a t o s u l p i a n o p r o c e s s u a l e a l c u n i rapport i di lavoro aut onomo al rapport o di lavoro subordinat o e che, in caso di cont roversie si applica la st essa procedura che si applica alle cont roversie del rapport o di lavoro subordinat o, sul piano della disciplina processuale, sul piano della composizione st ragiudiziale delle cont roversie, e sul piano con riferiment o alle rinunzia e alle t ransazioni. Quest e forme cont rat t uali previst e dall'art icolo 409 numero 3 c.p.c., hanno cost it uit o un fenomeno che con i l p a s s a r e d e l t e m p o h a n n o r a g g i u n t o d e l l e p o s i z i o n i r i l e v a n t i , i n o l t r e n o n rappresent avano un part icolare t ipo cont rat t uale bensì un fascio di rapport i giuridici carat t erizzat o da 3 element i posit ivi e 1 element i negat ivi definit i dall'art icolo 409 c.p.c. · l ’ e l e m e n t o n e g a t i v o : è l'assenza del vincolo di subordinazione; · g l i e l e m e n t i p o s i t i v i s ono : la personalit à della prest azione, il coordinament o funzionale, la cont inuit à della prest azione. I n f a t t i , i l c o l l a b o r a t o r e c o o r d i n a t o e c o n t i n u a t i v o è c o l u i i l q u a l e , s i i m p e g n a a c o m p i e r e un'opera o un servizio in via cont inuat iva, a favore e in coordinament o con il commit t ent e senza che sussist a un vincolo di subordinazione. I l cont rat t o di lavoro coordinat o, è quel cont rat t o che si rifà a quello che è il lavoro aut onomo, è quello che è il lavoro subordinat o, non è quindi di lavoro subordinat o in quant o manca il vincolo di subordinazione. A differenza del lavoro aut onomo come definit o dall'art icolo 2222 che finalizzat o al condiment o di un'opera o di un servizio singolarment e considerat i, la collaborazione coordinat a e cont inuat iva è finalizzat a alla p r o d u z i o n e d i u n r i s u l t a t o o s e q u e n z a d i r i s u l t a t i a f a v o r e d e l commit t ent e e int egrat i st abilment e nell'at t ivit à di quest 'ult imo. Q u i n d i l a c o l l a b o r a z i o n e c o o r d i n a t a e c o n t i n u a t i v a a d i f f e r e n z a d e l l a v o r o a u t o n o m o è c a r a t t e r i z z a t a sul piano economico giuridico dalla funzione di durat a ed è int egrat a funzionalment e in quello che è il proget t o produt t ivo del commit t ent e. At t raverso le collaborazioni coordinat e cont inuat ive, si int ende soddisfare un int eresse durevole sul piano della reit erazione nel t empo delle singole prest azioni di risult at o e cont inuat ivo dell'imprendit ore. L'art icolo 409 c.p.c. con riferiment o a quest i rapport i, si è limit at o ad equipararli al rapport o di lavoro subordinat o solo per quant o riguarda la disciplina processuale, la posizione st ragiudiziale delle cont roversie e per quant o riguarda il regime delle rinunzie e delle t ransazioni. L'obiet t ivo infat t i è quello di facilit are la qualificazione del rapport o nonché del giudice st esso che nel caso concret o deve accert are e qualificare la fat t ispecie di rapport o di lavoro come subordinat o, aut onomo o event ualment e parasubordinat o. La giurisprudenza ha fat t o riferiment o alla collaborazione e la int esa come svolgiment o di un'at t ivit à finalizzat a al raggiungiment o di scopi det erminat i da alt ri, quindi il collaborat ore gode di t ale aut onomia in quelle che sono le scelt e e modalit à di adempiment o della prest azione, svolgendo la prest azione per quelle che sono le finalit à e le necessit à organizzat ive dell'imprendit ore. Per quant o riguarda invece il coordinament o deve essere st rut t uralment e e funzionalment e collegat o all'organizzazione produt t iva del commit t ent e, quindi il coordinament o sussist e quando il collaborat ore svolge la collet t ivit à in connessione con dell'azienda al fine di cont ribuire al raggiungiment o degli obiet t ivi e delle finalit à dell'azienda st essa, quest o requisit o comport a sia il collegament o funzionale con la st rut t ura organizzat iva del commit t ent e sia anche la possibilit à che il commit t ent e fornisca delle diret t ive al collaborat ore nei limit i e nel rispet t o dell'aut onomia professionale di quest 'ult imo. 16Il requis ito della continuità invece, rispecchia i rapport i di collaborazione coordinat i e cont inuat ivi ma anche i l a v o r i p a r a s u b o r d i n a t i i q u a l i d e v o n o s o d d i s f a r e u n i n t e r e s s e durevole del commit t ent e e sono carat t erizzat i dalla loro funzione di durat a, la prest azione inolt re non ha carat t ere merament e occasionale ma perdura nel t e m p o o s s i a c o m p o r t a u n i m p e g n o c o s t a n t e d e l c o l l a b o r a t o r e a favore del commit t ent e in modo che l'at t ivit à sia programmat a dal collaborat ore in funzione dall'esigenza del carat t ere non t ransit orio del commit t ent e. L a c o n t i n u i t à i n o l t r e n o n d e v e e s s e r e c o n f u s a c o n l a c o n t i n u i t à c h e è u n e l e m e n t o t i p i c o d e l r a p p o r t o d i l a v o r o subordinat o, in quant o il collaborat ore non deve t enersi a disposizione del commit t ent e, la sua at t ivit à è collegat a al ciclo produt t ivo del commit t ent e, ma il collaborat ore non deve t enersi a disposizione funzionale del commit t ent e. La pers onalità della pres tazione , int esa come prevalenza del carat t ere personale del rapport o lavorat ivo del collaborat ore sull'opera svolt a da alt ri sogget t i e sull'ut ilizzazione di una st rut t ura di t ipo mat eriale, ciò significa che il collaborat ore può avvalersi del cont ribut o di alt ri sogget t i, può ut ilizzare alt ri fat t ori ai fini della realizzazione dell'obbligazione cont rat t uale come possono essere alt ri element i mat eriali e st rut t urali, a condizione che non venga meno la preminenza della sua part ecipazione personale è, né l'unicit à della sua responsabilit à gravant e su di lui. I l Legislat ore infine int erviene con la riforma B iagi perché ha cercat o di porre un limit e all'uso improprio di quest i cont rat t i di collaborazione coordinat a e cont inuat iva, in quant o quest i cont rat t i venivano appunt o u t i l i z z a t i f i t t i z i a m e n t e p e r s i m u l a r e u n r a p p o r t o d i l a v o r o s u b o r d i n a t o , s e m p r e s u l p i a n o d e l l e t u t e l e a p p l i c a b i l i al lavorat ore olt re che il dat ore di lavoro, in quest o modo, evit ava appunt o di applicare lo st at ut o prot et t ivo del lavoro subordinat o. Pert ant o lo st esso Legislat ore con la riforma B iagi per limit are quest i abusi ha det t at o una nuova disciplina quella del lavoro a proget t o (co.co.pro.) ha regolament at o quest e collaborazioni coordinat e e cont inuat ive e a prevedere anche un minimo di t ut ela per i collaborat ori soprat t ut t o nel caso di ( m a l a t t i a , i n f o r t u n i o , g r a v i d a n z a e t c . ) m a s o p r a t t u t t o p e r e v i t a r e c h e l e c o l l a b o r a z i o n i c o o r d i n a t e c o n t i n u a t i v e venissero ut ilizzat e per eludere la disciplina del lavoro subordinat o e che quest e quindi, fossero ricondot t e a dei proget t i. Con il governo R enzi inolt re veniva emanat a una legge delega ovvero la legge 183/2014 at t uat a da t ut t a una serie di decret i legislat ivi, t ra i quali l’81/2015 che è il decret o che si occupa di risist emare la disciplina dei diversi cont rat t i di lavoro sia subordinat o ma flessibili, sia cont rat t i di lavoro aut onomo e parasubordinat i. I l Legislat ore dispone inolt re l'abrogazione del lavoro a proget t o, per cui il diviet o a part ire dal giugno 2015 di st ipulare nuovi cont rat t i a proget t o o di prorogare quelli già cost it uit i e in scadenza. I l Jobs Act inolt re int rodusse un alt ro passaggio fondament ale, cioè, che nella collaborazione coordinat a e cont inuat iva non deve esserci l'eterodeterminazione (cioè l'organizzazione da part e dell'imprendit ore), la p r e s t a z i o n e i n o l t r e d e v e e s s e r e g e s t i t a a u t o n o m a m e n t e d a l c o l l a b o r a t o r e c o o r d i n a t o e c o n t i n u a t i v o i n t e g r a t a funzionalment e con gli obiet t ivi del commit t ent e. L A V O R O F A M I L I A R E A l t r a t i p o l o g i a c h e s i d i s c o s t a d a l l a v o r o s u b o r d i n a t o è i l c o s i d d e t t o l a v o r o f a m i l i a r e , q u e s t a t i p o l o g i a d i l a v o r o è sancit a all'art icolo 230-bis c.c. il quale viene configurat o come rapport o di lavoro associat ivo, la norma riconosce a quest o rapport o una sort a di t ut ele al familiare che prest a l'at t ivit à lavorat iva nell'ambit o della famiglia (dirit t o al mant eniment o, la part ecipazione agli ut ili in proporzione alla qualit à e alla quant it à del lavoro svolt o) inolt re t ut t i i familiari che part ecipano al lavoro di impresa hanno dirit t o di part ecipare a t ut t e le decisioni che riguardano l'impresa st essa, e anche percepire una liquidazione in caso di alienazione dell'azienda oppure di cessazione della prest azione di lavoro. Vi sono inolt re alt ri rapport i associat ivi che non possono essere ricondot t i al lavoro subordinat o in quant o la causa non è rappresent at a dallo scambio t ra prest azione e ret ribuzione, ma si possono avvicinare al lavoro subordinat o in quant o il lavorat ore associat o si present a in una sit uazione di sot t oposizione sociale molt o simile a quella del lavorat ore subordinat o. A S S O C I A Z I O N E I N P A R T E C I P A Z I O N E Tra quest i rapport i associat ivi vi è anche l'associazione in part ecipazione ex art icolo 2549 c.c. che disciplina q u e s t o c o n t r a t t o d e f i n e n d o l o c o m e c o n t r a t t o , c o n i l q u a l e u n a p a r t e ( a s s o c i a n t e ) a t t r i b u i s c e a d u n ' a l t r a part e 17(associat o) una quot a degli ut ili derivant i dalla gest ione della sua impresa o della gest ione di singolo affare v e r s o i l c o r r i s p e t t i v o d i u n d e t e r m i n a t o a p p o r t o . Q u i n d i l ' a s s o c i a t o apport a all'impresa dell'associant e il quale compensa quest o apport o con una quot a degli ut ili derivant i dalla gest ione dell'impresa o derivant i dalla gest ione di un singolo affare. L'apport o dell'associat o può consist ere sia in beni mobili che beni immobili ma può consist ere anche in un'at t ivit à lavorat iva all'int erno dell'organizzazione dell'associant e. Quindi l'associat o svolge at t ivit à lavorat iva nell'organizzazione imprendit oriale dell'associant e, il quale come corrispet t ivo gli at t ribuisce una quot a degli ut ili derivant i dalla gest ione dell'impresa, e una quot a degli ut ili derivant i dalla gest ione di un singolo affare. L'associazione in part ecipazione con apport o di at t ivit à lavorat iva e un cont rat t o che è st at o ut ilizzat o in alt ernat iva alla Cost it uzione di un rapport o di un lavoro subordinat o o anche al rapport o di un lavoro aut onomo. I c o m m i t t e n t i , i n f i n e , c h e s c e g l i e v a n o q u e s t a t i p o l o g i a d i c o n t r a t t o a n z i c h é u n rapport o di lavoro subordinat o, evit avano di applicare t ut t e quelle t ut ele per non incorrere nella rigidit à della normat iva lavorist ica, olt re che in t ermini di guadagno. Quest o ist it ut o è st at o spesso ut ilizzat o per aggirare la normat iva di t ut ela det t at a per il lavoro subordinat o, per cui spesso veniva applicat o un cont rat t o di associazione in part ecipazione con apport o di at t ivit à lavorat ive per simulare un rapport o di lavoro subordinat o vero e proprio. Al moment o della cessazione del cont rat t o, gli associant i si rivolgevano al giudice per accert are la nat ura subordinat a del lavoro e per vedersi riconoscere t ut t a quella serie di dirit t i che scat urivano dall'applicazione dello st at ut o prot et t ivo del lavorat ore subordinat o (il pagament o delle differenze ret ribut ive, i cont ribut i previdenziali et c.) in virt ù dell'accert ament o della nat ura subordinat a del rapport o. I l Jobs Act , ha abrogat o il cont rat t o di associazione in part ecipazione con apport o di at t ivit à lavorat iva, quindi l a s t e s s a s o r t e d e l l a v o r o a p r o g e t t o è t o c c a t a a l l ' a s s o c i a z i o n e i n p a r t e c i p a z i o n e d i a t t i v i t à l a v o r a t i v a , i n q u a n t o il Jobs Act , ha t ent at o di promuovere il lavoro subordinat o e quindi di conseguenza ha abrogat o una part e dell'art icolo 2549 c.c. rimane comunque salva l'associazione in part ecipazione con apport o di at t ivit à lavorat iva, aggiungendo che l'apport o dell'associat o non può consist ere più in at t ivit à lavorat iva in beni st rument ali beni mobili, beni immobili et c. La decisione del Legislat ore, è st at a det t at a dall'esigenza di evit are l'uso fraudolent o di quest o cont rat t o, e d e l l a s t e s s a r a t i o e l a s t e s s a o p z i o n e d i p o l i t i c a d e l d i r i t t o c h e i l L e g i s l a t o r e p e r s e g u i t o a t t r a v e r s o l ' a b r o g a z i o n e del lavoro a proget t o. L a v o r o in cooperativa alla luce dei rapport i di lavoro associat ivi, si fa spunt o al lavoro dei soci nell'ambit o delle cooperat ive di produzione lavoro, in quant o la prest azione di lavoro viene resa all'int erno di societ à cooperat ive che sono c o s t i t u i t e a l l o s c o p o d i s v o l g e r e u n ' a t t i v i t à e c o n o m i c a o r g a n i z z a t a per il mercat o, at t raverso l'ut ilizzazione del lavoro dei soci. La mut ualit à, infat t i, è element o t ipico delle cooperat ive nonché la capacit à di fornire ai soci beni e servizi, a condizioni più vant aggiose rispet t o a quelle che si t rovano sul mercat o, ot t enendo così un vant aggio economico diret t o in t ermini di risparmio di spesa per beni e servizi oppure, una maggiore remunerazione del proprio lavoro. A t ale fat t ispecie associat iva, il socio della cooperat iva, è t it olare di un doppio rapport o, nel senso che è t it olare del rapport o associat ivo e del rapport o di lavoro. È chiaro che a seguit o del rapport o associat ivo a t ut t a una serie di dirit t i in quant o i soci per loro nat ura concorrono nella gest ione dell'impresa, part ecipano alle decisioni che riguardano le scelt e st rat egiche della cooperat iva, cont ribuiscono alla gest ione del capit ale sociale e part ecipano al rischio di impresa met t endo a disposizione le proprie capacit à professionali. Secondo la legge 142 del 2001 che disciplina il rapport o di lavoro dei soci lavorat ori di at t ivit à cooperat iva, il s o c i o l a v o r a t o r e c o n l a p r o p r i a a d e s i o n e a l l a c o o p e r a t i v a , s t a b i l i s c e u n u l t e r i o r e r a p p o r t o , i l q u a l e p u ò d i v e n i r e in: A norma dell'art icolo 1 della legge 142/2001 si st abilisce che, il socio di cooperat iva, è t it olare di un duplice rapport o (rapport o associat ivo e rapport o di lavoro) e, che il rapport o di lavoro non ha una forma rigida, può 18essere: · f o r m a s ubordinata; · forma autonoma; · i n q u a l s i a s i a l t r a f o r m a ( a d e s e m p i o l a v o r o c o n c o n t r a t t o d i c o l l a b o r a z i o n e c o o r d i n a t a e c o n t i n u a t i v a ) . È evident e t ra l'alt ro che, il rapport o che si cost it uisce con il socio vengono riconosciut e t ut t e le diverse, perché in caso di soci lavorat ori subordinat i si applica t ut t a la legge 300/70 (st at ut o dei lavorat ori) ad eccezione dell'art icolo 18 (modificat a della riforma Fornero) che riguarda i licenziament i individuali nelle imprese con più di 15 dipendent i. Se i soci lavorat ori, sono assunt i con cont rat t o di lavoro subordinat o, viene applicat a l'int era normat iva st at ut aria nonché la legge 300/70. M ent re agli alt ri soci lavorat ori, a t ut t i coloro i quali è st at o st ipulat o un rapport o di lavoro diverso da quello subordinat o (ad esempio aut onomo, di collaborazione coordinat a e cont inuat iva) si applicano solo le norme dello st at ut o (art t . 1, 8, 14, 15). Per quant o invece riguarda il t rat t ament o economico del socio, se sono soci lavorat ori subordinat i si fa riferiment o a quelli che sono i minimi cont rat t uali cioè i minimi previst i dai cont rat t i collet t ivi del set t ore o di una cat egoria affine, in quant o la funzione t ariffaria per il lavoro subordinat o è at t ribuit a alla cont rat t azione collet t iva. Per gli alt ri soci, ovvero quelli che sono assunt i con alt ra t ipologia di cont rat t o in assenza di accordi collet t ivi specifici, il t rat t ament o economico, non pot rà essere inferiore ai compensi medi in uso per prest azioni analoghe rese in forma di lavoro aut onomo. Per quant o riguarda invece l'est inzione del rapport o, il rapport o di lavoro si est ingue con il recesso o con l'esclusione del socio deliberat i nel rispet t o delle previsioni st at ut arie. Tale per int endersi che se cessa il rapport o associat ivo viene meno anche quello lavorat ivo. I nfine, spet t a al regolament o approvat o dall'assemblea st abilire le t ipologie di rapport o che si int endono inst aurare con i soci lavorat ori. I nolt re, il regolament o int erno ha un'import anza fondament ale nell'individuazione di quelle che sono le t ipologie cont rat t uali ut ilizzabili nell'ambit o della cooperat iva. La norma di riferiment o fondament ale per il lavoro subordinat o, che dal punt o di vist a del corpus del Codice Civile è l'art icolo 2094 non definisce la subordinazione, ma definis ce il pres tatore di lavoro s ubordinato e che fonda sost anzialment e quest a definizione su due element i cioè subordinazione e collaborazione proprio perché il prest at ore di lavoro subordinat o e colui che si obbliga a collaborare con l’imprendit ore con il suo l a v o r o m a n u a l e e i n t e l l e t t u a l e , d i e t r o l a c o r r e s p o n s i o n e d e l l a r e t r i b u z i o n e , a l l e dipendenze e sot t o le diret t ive appunt o del dat ore di lavoro st esso. l'art icolo 2094 quindi è una norma import ant issima in mat eria di lavoro subordinat o in quant o nel Codice Civile del 1865 non si parlava di subordinazione, non si definiva quindi il lavoro subordinat o sebbene fosse una fat t ispecie che si st ava diffondendo nella realt à sociale, ma si avvert iva l'esigenza di det t are una regolament azione di quest a t ipologia cont rat t uale, quindi l’art . 2094 è una norma che cont iene una r e g o l a m e n t a z i o n e a b b a s t a n z a s c a r n a , t a n t ' è c h e è s t a t a l a g i u r i s p r u d e n z a a s v o l g e r e u n r u o l o i m p o r t a n t i s s i m o , cioè quello di individuare quali sono i crit eri dist int ivi t ra lavoro aut onomo e lavoro subordinat o, lo ha fat t o appunt o riferendosi al paramet ro della eterodirezione cioè la soggezione all' alt rui decisioni, alle alt rui diret t ive. Tale crit erio non sussist e nel rapport o di lavoro aut onomo dove manca appunt o il vincolo della s ubordinazione a t al proposit o viene definit o l’art . 2222 che definisce (il cont rat t o di opere). I l codice non ci dà alcuna indicazione circa l'origine e la nat ura cont rat t uale o meno del rapport o di lavoro quindi, l'origine al di là del fat t o che il c.c. non ci dà indicazioni come in proposit o, c'è una peculiarit à per quant o riguarda il cont rat t o di lavoro: che è l'esecuzione del cont rat t o e la concret a at t uazione delle obbligazioni che ne scat uriscono l'at t uazione dell'obbligazione del lavorat ore, dell’obbligazione del dat ore cioè della prest azione, della ret ribuzione. 19